Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
In caso di fallimento del datore di lavoro in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs.n. 80 del 1992 il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel trattamento. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati, sicché l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha - in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale - effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa.
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- 1. PRESCRIZIONE: la domanda di ammissione comporta l’interruzione con effetti permanenti fino a chiusura proceduraDott.Ssa Federica Pugliese · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 dicembre 2017
ISSN 2385-1376 La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. Ai fini dell'effetto interruttivo non è necessaria l'ammissione al passivo. Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, Pres. D'Antonio – Rel. Spena, con la sentenza del 30 agosto 2016, n. 17412. Con ricorso al Tribunale di Bergamo del 26.11.2007 un contribuente proponeva opposizione …
Leggi di più… - 2. Liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datoreAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
2. Dott. MARIO DONATI PUTATURO - Consigliere -
3. Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
5 Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
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- LI OL, erede di UC UN
- UC FA, erede di UC UN
elettivamente domiciliati in Roma, Via M. Cristina 8, presso lo studio dell'Avv. Luisa Gobbi, rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Landi del foro di Vicenza come da procura a margine del ricorso
- ricorrente -
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris e con essi elettivamente domiciliata in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 14/98 del Tribunale del Lavoro di Vicenza del 6.2.1998/17.7.1998 nella causa iscritta al n. 133 R.G. dell'anno 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.02.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Vincenzo Morielli per l'INPS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 9.11.1995, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della S.r.l. L'Odissea Ceramiche, dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 22.6.1992, convenivano dinanzi al Pretore del Lavoro di Vicenza l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, chiedendo la condanna di tale istituto al pagamento dei crediti di lavoro, diversi dal TFR, riguardanti gli ultimi tre mesi di lavoro ai sensi degli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 80 del 1992. All'esito il Pretore con sentenza n. 104 del 1996 rigettava la domanda dichiarando prescritto il credito dei ricorrenti. Tale decisione, appellata dagli originari ricorrenti, veniva confermata dal Tribunale di Vicenza, con sentenza 6.2.1998/17.7.1998. Il Tribunale in particolare condivideva le statuizioni del primo giudice ritenendo che la prescrizione non era stata interrotta, posto che la domanda di ammissione al passivo del fallimento non costituiva valido atto interruttivo.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione i ricorrenti indicati in epigrafe con unico articolato motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, erronea motivazione, motivazione contra legem ed omessa istruttoria.
Al riguardo sostengono, richiamandosi a un indirizzo espresso da questa Corte, che, in applicazione dell'art. 1310 cod. civ., la prescrizione del credito del lavoratore nel confronti del Fondo di Garanzia è interrotta, nel caso di fallimento del datore di lavoro, dalla data di ammissione del credito al passivo e tale interruzione spiega i suoi effetti permanenti fino alla data di chiusura del fallimento, secondo i principi desunti dagli artt. 2943, 2945 cod. civ. e 94 l. fall. Da parte sua l'INPS contesta tale impostazione, obiettando che il meccanismo descritto dall'art. 2 del D.Lvo n. 80 del 1992, in forza del quale il Fondo di Garanzia è tenuto al pagamento dei crediti diversi dal trattamento di fine rapporto nel caso di assoggettamento del datore di lavoro a fallimento, è fuori di tale procedura concorsuale, trattandosi di un mezzo di assistenza ulteriore del lavoratore, che non si sottrae alle regole comuni dell'istanza amministrativa.
In questa ricostruzione normativa, ad avviso dell'INPS, la presentazione della domanda amministrativa è staccata dalla domanda di ammissione al passivo, sicché il termine di prescrizione, di cui all'art. 2-5^ comma - del D.Lvo n. 80/1992, si è maturato nel caso di specie, posto che la domanda amministrativa è stata proposta oltre l'anno decorrente dall'esecutività dello stato passivo. Ciò premesso sulle opposte linee difensive delle parti, questa Corte ritiene fondati i rilievi dei ricorrenti e prive di pregio le difese del resistente.
Ai fini della decisione, devono essere richiamati gli indirizzi espressi da questa Corte per l'individuazione della figura giuridica delineata nelle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 relativa al trattamento di fine rapporto, richiamata dal
D.Lvo n. 80 del 1992 per i crediti di lavoro diversi da quel trattamento.
Orbene, in virtù di tali disposizioni il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute al lavoratore, ma il carattere sussidiario di tale obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale, essendo relativa alla stessa prestazione oggetto dell'obbligazione principale (in questo senso Cass. 21 ottobre 1995, n. 10968). Alla stregua delle anzidette argomentazioni, il Fondo di Garanzia, mediante accollo predisposto dalla legge, senza liberazione dell'originarlo debitore, diviene condebitore solidale con il datore di lavoro per il pagamento del trattamento di fine rapporto e degli altri crediti diversi, sicché, in forza dell'art. 1310 cod. civ., l'interruzione effettuata nei confronti di uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri debitori.
In applicazione poi degli artt. 2943, 2945 cod. civ. e 94 l. fall., la costante giurisprudenza ritiene che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, come una qualsiasi altra domanda giudiziale, comporti la interruzione della prescrizione, anche nei confronti dei coobbligati in solido del fallito, con effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura concorsuale (Cass. 8 aprile 1992, n. 4304; Cass. 7 aprile 1983, n. 2449). Logica conseguenza del ragionamento sin qui svolto è che, essendo la domanda, rivolta al Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti diversi dal TFR, collegata strettamente alla procedura fallimentare ed essendo proponibile dopo l'esecutività dello stato passivo, l'effetto interruttivo della prescrizione riconducibile alla domanda di ammissione al passivo fallimentare non può non riguardare anche il Fondo.
Corre l'obbligo, peraltro, di precisare che la soluzione accolta risulta in contrasto con un precedente di questa Corte (Cass. 1 dicembre 1999, n. 14761), secondo cui non ha fondamento giuridico affermare che il termine di prescrizione resti interrotto durante la procedura fallimentare, ex art. 94 l. fall. e con efficacia permanente, a carico del datore di lavoro, poiché la ricostruzione dogmatica della prevalente giurisprudenza sarebbe operata con specifico riferimento all'obbligo del trattamento di fine rapporto, per il quale non è prevista alcuna specifica prescrizione annuale, come per i crediti diversi da quel trattamento.
L'assunto, posto a base del richiamato indirizzo contrario, non pare condivisibile, giacché la disciplina legislativa del trattamento di fine rapporto e dei crediti diversi da tale trattamento è in larga parte comune e la differenziazione non è tale da far ritenere l'inapplicabilità dei criteri enunciati con riguardo alle riconosciute caratteristiche di obbligazione solidale del Fondo di Garanzia in entrambi i casi (trattamento di fine rapporto e crediti diversi) e al collegamento tra tale obbligazione con la procedura fallimentare.
In conclusione, il ricorso merita di essere accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, che si uniformerà al principio come in precedenza enunciato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001