Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, la sopravvenuta depenalizzazione di uno dei reati costitutivi del programma criminoso determina, con effetto "ex tunc", il parziale effetto abrogativo dello stesso fatto associativo riferito al reato-fine abrogato, con la conseguente necessità della rideterminazione della pena. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di società finanziarie e reati contro le fede pubblica, tra quali il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. "medio tempore" abrogato dal D.Lgs. n. 7 del 2016).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2016, n. 38101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38101 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
le 38 1 0 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2054/2016 STEFANO PALLA - Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.14126/2016 ROSA PEZZULLO ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF ZA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/04/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita altresì per le ricorrenti l'avv. B. Nanni Grieco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Alle persone i cui ricorsi vengono all'esame di questa Corte sono stati imputati i seguenti reati: - UR RO e RR VI (in concorso con altri): 1) art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica, e, segnatamente, alla realizzazione di truffe in danno di società finanziarie mediante la formazione e produzione di documenti falsi), in Poggiomarino, fino a novembre 2006; 28) artt. 81, secondo comma, 497 bis, 476 - 482 cod. pen., in Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 21/11/2006; 43) artt. 81, secondo comma, 497 bis, 476 - 482 cod. pen., in Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 16/03/2006; 44) art. 469 cod. pen., in Poggiomarino, in epoca antecedente e prossima al 16/03/2006; 46) artt. 81, secondo comma, 485, 497 bis, 476 482 cod. pen., in - Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 24/02/2007; 56) artt. 81, secondo comma, 485, 497 bis, 476 - 482 cod. pen., in Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 21/06/2006; 57) art. 469 cod. pen., in Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 29/06/2006; RR VI (in concorso con altri): 14) artt. 477 - 482 cod. pen., in - Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 23.12.2005; 15) art. 469 cod. pen., in Poggiomarino in data antecedente e prossima al 23/12/2005; 16) art. 485 cod. pen., in Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 23/12/2005; 17) artt. 477 482 cod. pen., in Poggiomarino, in data antecedente e prossima - al 23/12/2005; 58) artt. 81, secondo comma, 497 bis, 476 - 482 cod. pen., in Poggiomarino, in data antecedente e prossima al 29/06/2006. 1.1. Con sentenza deliberata il 05/03/2010, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato RR VI - esclusa l'aggravante contestata al capo 1 e UR RO con la contestata recidiva reiterata infraquinquennale specifica- - colpevoli dei reati alle stesse ascritti (fatta eccezione per il reato sub 58, per il quale RR è stata assolta) condannando la prima alla pena di anni 3 di reclusione e la seconda alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione.
1.2. Investita del gravame proposto dalle imputate e dal Procuratore generale distrettuale, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata in data 01/04/2014, ha rideterminato la pena per UR RO in anni 6 e mesi 8 2 di reclusione e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RR VI in ordine ai reati di cui ai capi 14), 15), 16), 17), 43), 44), 46), 56) e 57) in quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni 2 e mesi 1 di reclusione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto personalmente ricorso per cassazione UR RO e RR VI, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia, in relazione ai capi 16, 46 e 56, carenza della condizione di procedibilità. La sentenza di appello non ha verificato la legittimazione di chi ha proposto la querela alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il direttore di un esercizio commerciale non è legittimato a proporre querela contro l'autore di un furto commesso all'interno dell'esercizio, laddove la procura speciale deve contenere gli elementi utili all'individuazione della volontà del mandante. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'imputazione ex art. 416 cod. pen. Non vi è stata alcuna valutazione delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Saverio Giudice, che ha riferito come fosse a lui addebitabile la realizzazione delle condotte associative, escludendo la consapevolezza del fine associativo delle condotte ad altri imputabili. Le sentenza di merito non hanno speso alcuna considerazione in ordine alla consapevolezza degli "associati" di agire per una finalità comune e superiore, avendo le emergenze istruttorie evidenziato l'esistenza di un gruppo di soggetti che, in seguito ad azioni autonome, hanno posto in essere atti tesi a trarre in inganno le società finanziarie. A UR viene attribuito un ruolo di "esperta" del meccanismo dei finanziamenti, senza individuare un'effettiva condotta dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni.
2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità: le ricorrenti, per un verso, escludono, in radice, che il direttore di un esercizio commerciale sia titolare del diritto di querela, mentre, per altro verso, richiamano i requisiti di validità, ai fini in esame, della procura speciale, così conferendo alla censura un connotato di assoluta genericità circa la riconducibilità della fattispecie concreta all'una o all'altra ipotesi: di conseguenza, come affermato da questa Corte, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso i cui motivi siano enunciati in 3 forma perplessa o alternativa (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 - dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Peraltro, l'orientamento sul quale fanno leva le ricorrenti (Sez. 4, n. 44842 del 27/10/2010 - dep. 21/12/2010, P.M. in proc. Febbi, Rv. 249068), è stato superato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 - dep. 30/09/2013, Sciuscio, Rv. 255975) e dalla giurisprudenza successiva (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014 - dep. 20/02/2014, Pisani e altro, Rv. 259289), sicché, sotto questo profilo, la doglianza è manifestamente infondata. Il secondo motivo è del pari inammissibile. A sostegno della conferma della condanna per il reato associativo, la Corte distrettuale ha valorizzato plurimi dati probatori ed elementi logici: la serialità delle operazioni di credito al consumo realizzate a nome di sedicenti clienti e l'impiego di un medesimo modus procedendi, incentrato su una complessa attività di falsificazione di documenti e di profili individuali (per lo più appartenente a soggetti deceduti) per la reiterata apertura di pratiche al consumo e sulla disponibilità di strumentazione atta a formare i falsi documenti e di libretti di deposito artificiosamente aperti per far confluire i finanziamenti;
gli specifici elementi riferibili alla UR (relativi alle utenze mobili utilizzate, ai documenti impiegati, all'utilizzo" del nominativo della madre FA IN, alla titolarità di un'agenzia di disbrigo pratiche, di cui non ha indicato i collaboratori che, a sua insaputa, potrebbero aver usato i dati e le utenze dei suoi stretti congiunti) e alla figlia RR VI (tra i quali la compiosa documentazione sequestrata all'esito di una perquisizione, l'accensione di un libretto di deposito esibendo un falso documento e indicando quale recapito telefonico quello della nonna FA IN). A fronte della diffusa motivazione resa dalla Corte di merito, le ricorrenti omettono il puntuale confronto critico con i plurimi elementi valutati dai giudici di merito, sicché i ricorsi risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3. E' assorbente, peraltro, il rilievo che i ricorsi personali - corredati dalla copia di documenti di identità delle imputate, con sottoscrizioni riportanti i nomi delle due ricorrenti e prive di autentica sono stati presentati a mezzo del servizio postale: di conseguenza, come è stato affermato da questa Corte, è inammissibile l'impugnazione proposta personalmente dall'imputato a mezzo raccomandata la cui sottoscrizione non sia autenticata, né rileva che a detto atto sia allegata la fotocopia del documento di identità dell'impugnante, in quanto la dichiarazione di impugnazione è un atto a forma vincolata, con la conseguenza che le relative modalità di presentazione e di ricezione costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza della sottoscrizione, che può provenire esclusivamente dall'attestazione dei soggetti a tal fine espressamente designati dalla legge (Sez. 5, n. 11116 del 22/01/2015 - dep. 16/03/2015, Ferrari, Rv. 263039).
4. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U., n. 12602 del 17/12/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci). Rileva, tuttavia, d'ufficio la Corte che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett a), d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 485 cod. pen. è stato abrogato e che l'abolitio criminis, così come la declaratoria di illegittimità costituzionale, determinando la revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen., è rilevabile pur in presenza di un ricorso inammissibile (Sez. U., n. 12602 del 17/12/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci). Detto effetto abolitivo ha in parte investito anche il reato di associazione per delinquere che deve ritenersi contestato con riguardo, tra i reati fine, anche al reato di cui all'art. 485 cod. pen., come si desume dall'ampio riferimento dell'imputazione alla formazione dei documenti falsi e dalle varie imputazioni, appunto, ex art. 485 cod. pen. nei confronti di sodali: ciò posto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno ex tunc la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale (Sez. 1, n. 13382 del 09/03/2005 - dep. 12/04/2005, Screti ed altri, Rv. 232491). Principio di diritto, questo, richiamato anche da Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007 - dep. 16/01/2008, Magera, secondo cui «oltre che rispetto alle norme integratrici di quelle penali, l'art. 2 c.p. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano, come può accadere per le norme penali richiamate dalla norma incriminatrice (e da considerare perciò alla stregua di norme extrapenali, nel senso di norme esterne a quella penale descrittiva del reato)»: richiamando la sentenza Screti, le Sezioni unite Magera hanno sottolineato che «in questo caso l'effetto retroattivo della norma abolitrice del reato ha inciso sulla fattispecie associativa privandola dello scopo della commissione di fatti-reato». In altri termini, la rilevanza penale del fatto associativo dipende dalla rilevanza penale dei fatti rientranti nel programma dell'associazione, che deve avere, appunto, carattere criminoso, il che attribuisce 5 alle norme incriminatrici dei secondi natura integratrice della norma di cui all'art. 416 cod. pen. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve (o, meglio, come si vedrà, dovrebbe per quanto riguarda RR) essere annullata senza rinvio in relazione al capo 1) nei confronti di entrambe le imputate in ordine al reato ex art. 416 cod. pen., ma con esclusivo riferimento al reato fine di cui all'art. 485 - cod. pen., rispetto al quale il disvalore del fatto associativo è (parzialmente) venuto meno a seguito dell'abolitio criminis, il che impone la rideterminazione della pena alla luce di tale parziale effetto abrogativo. Tuttavia, la parziale nullità della sentenza nel capo relativo al reato associativo neutralizza l'effetto preclusivo alla rilevazione della prescrizione nei confronti di VI RR connesso all'inammissibilità del ricorso: per detta ricorrente a differenza di RO UR (imputata per la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 416 cod. pen. nei confronti della quale è stata ritenuta la recidiva reiterata infranquinquennale e specifica), considerando i 48 giorni di sospensione del giudizio, la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si è perfezionata il 18/06/2014, successivamente alla sentenza impugnata.
5. Pertanto, nei confronti di UR la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato ex art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché in relazione al reato associativo, ma con esclusivo riferimento al reato fine di cui all'art. 485 cod. pen. - Quest'ultima statuizione deve essere disposta nei confronti di RR per il reato sub 1), che, nel resto, è estinto per prescrizione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua per tali ragioni. Nel resto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, dovendosi rinviare ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena nei confronti delle ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RR VI limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p. perché estinto per prescrizione e, con riferimento al reato fine di cui all'art. 485 c.p., perché il - fatto non è previsto dalla legge come reato;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UR RO limitatamente al reato di cui all'art. 485 c.p., nonché al reato di cui all'art. 416 6 c.p. con esclusivo riferimento al reato -fine di cui all'art. 485 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena. Così deciso il 05/07/2016. In Consigliere estensore Il Presidente Ampelo Caputo tans Stigans DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 7