Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Il direttore di un esercizio commerciale non ha la legittimazione a proporre querela contro l'autore di un furto compiuto all'interno dell'esercizio, non potendogli essere automaticamente attribuita la qualifica di institore commerciale. (La Corte ha precisato che vanno fatti salvi i casi nei quali il potere di proporre querela sia conferito al predetto soggetto dallo statuto o da un diverso atto negoziale).
Commentari • 2
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- 2. Furto, mezzo fraudolento, aggravante, self service, merce, occultamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2010, n. 44842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44842 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1694
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 7928/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) BB RT, N. IL *09/03/1957*;
avverso la sentenza n. 14101/2008 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 12/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per BI BE, l'avv. Nappa Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso avverso la sentenza 12 novembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che - richiesto dell'emissione di decreto penale nei confronti di BB RT per il delitto di furto semplice, commesso in un supermercato, di due pacchetti di carne del valore di Euro 18,92 - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di valida querela.
Secondo il decidente la querela, proposta dal direttore del supermercato, non poteva ritenersi validamente proposta perché priva delle indicazioni previste dall'art. 337 c.p.p., comma 3. Secondo il ricorrente questa indicazione non sarebbe invece necessaria perché il direttore del supermercato deve essere considerato institore dell'imprenditore e come tale legittimato a proporre querela.
2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. È noto che il diritto di querela spetta alla persona offesa cioè al titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata che si identifica nel soggetto cui fa capo l'oggetto giuridico del reato. Si tratta della persona che ha patito il danno criminale costituito dall'offesa al bene di cui è titolare.
La persona offesa va distinta non solo dal danneggiato dal reato (chi subisce un danno civile dal reato) e dall'oggetto materiale del reato (che talvolta può coincidere: per es. nell'omicidio o nelle lesioni) ma altresì dal soggetto passivo della condotta cioè da chi ha direttamente subito le conseguenze della condotta senza essere titolare del bene protetto (per es. la truffa posta in essere nei confronti del commesso di un negozio).
L'essere stata, la persona, oggetto passivo della condotta dell'autore del reato non vale però a far acquisire in suo favore la qualità di persona offesa del reato proprio perché non titolare del bene protetto salvo, in ogni caso, che la stessa persona non divenga persona offesa in relazione a un diverso reato contro di lei commesso.
Deve dunque ribadirsi l'orientamento di questa Corte (espresso dalle sentenze Cass., sez. 2, 19 ottobre 2006 n. 37214, Tinnirello, rv. 235105; sez. 5, 24 ottobre 2005 n. 45239, rv. 232738) secondo cui il direttore di un esercizio commerciale non ha la legittimazione a proporre querela contro l'autore di un furto compiuto nell'esercizio salvo, ovviamente, i casi in cui il relativo potere gli sia conferito dallo statuto o da atto negoziale.
3) Va però rilevato che il ricorrente ha richiamato un diverso orientamento, presente nella giurisprudenza di legittimità, che qualifica il direttore di supermercato come institore e che afferma che l'attribuzione di questa qualifica conterrebbe anche il potere di proporre querela nell'interesse dell'imprenditore (si vedano in questo senso Cass., sez. 2, 9 dicembre 2008 n. 1206, Gulino, rv. 242714; 4 marzo 2008 n. 12455, Mondi, rv. 239747) . Questa affermazione, nei termini generali in cui viene proposta, non è condivisibile.
È noto che institore è "colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale" (art. 2203 c.c., comma 1) fermo restando che la preposizione può essere limitata "all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa".
Il primo problema che si pone è quello di valutare se il direttore di supermercato possa essere automaticamente qualificato come institore e la risposta non può che essere negativa essendo ovviamente necessario verificare quali poteri l'imprenditore gli abbia attribuito ben potendo verificarsi che il direttore dell'esercizio sia del tutto privo di poteri di rappresentanza dell'impresa e sia, per esemplificare, soltanto dotato di poteri di supremazia sui dipendenti. Del resto la possibilità per l'imprenditore di nominare come preposto a singoli punti di vendita figure diverse dall'institore è riconosciuto dalla giurisprudenza civile di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 23 novembre 1996 n. 10386, rv. 500755). In questo caso non potrebbe parlarsi di preposizione institoria e dunque al direttore non competerebbe il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (art. 2204 c.c., comma 1) e non rientrerebbe in particolare, tra i suoi poteri, quello di proporre querela.
Le sentenze ricordate richiamano peraltro anche il disposto dell'art.2204 c.c., comma 2 - che attribuisce all'institore il potere di
"stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto" - ma sembra evidente che si tratti di norma estranea al tema che stiamo trattando.
La norma ricordata riguarda infatti, in tutta evidenza, la rappresentanza processuale dell'imprenditore ("può stare in giudizio") e non la rappresentanza sostanziale (alla quale peraltro si deve necessariamente accompagnare: v. Cass. civ., sez. 1, 1 giugno 2006 n. 13054, rv. 589865) che si esprime nel potere di proporre querela. In secondo luogo il potere di rappresentanza si riferisce al tema delle obbligazioni e degli atti negoziali dell'impresa e quindi non agli atti personali del titolare del bene quali la proposizione della querela.
4) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010