Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8225
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice deontologico forense elencanti i comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, con i magistrati ed i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali, contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignità, di lealtà, di probità e di decoro professionale, e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di detti principi, sono inidonee ad esaurire la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti.

Gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti; esse, per quanto concerne gli avvocati, trovano fondamento negli artt. 12, primo comma, e 38, primo comma, del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8225
Data del deposito : 6 giugno 2002

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