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Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 49350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49350 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI„ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di ER AS emessa dal g.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ai reati di cui agli artt.
6-bis e 6-ter I. n. 401 del 1989 (capo a), 588 cod. pen. (capo b), 419 cod. pen. (capo c) 337 cod. pen. (capo d), e 582-585 cod. pen. (capo e) commessi il 22 gennaio 2023 in Pagani. In particolare, AS è un tifoso della Casertana ed è stato coinvolto in scontri tra le tifoserie della Casertana e della AN prima dell'inizio della partita del campionato dilettanti tra le due squadre. La sua presenza su luogo degli scontri è Penale Sent. Sez. 1 Num. 49350 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/09/2023 stata desunta dalle immagini, ed è confermata dall'interessato, che però nega responsabilità per i fatti specifici a lui addebitati. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo a (lancio di fumogeni), in quanto il ricorrente materialmente non ha lanciato furnogeni ed il Tribunale ne ha ricavato la responsabilità a titolo di concorso morale senza, però, indicare in cosa consista la rilevanza causale del comportamento dell'interessato che si è limitato ad essere presente ai fatti. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo b (rissa), in quanto il comportamento del ricorrente che ha indotto il Tribunale a confermare la misura (aver brandito una cintura verso i tifosi avversari incitandoli allo scontro) era finalizzato ad alleggerire la pressione del gruppo dei tifosi avversari che aveva teso l'agguato, ma poi il ricorrente prova ad evitare lo scontro scappando;
è illogico aver ritenuto che la condotta dell'indagato di scappare fosse frutto della concitazione del momento piuttosto che della volontà di sottrarsi allo scontro. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui ai capi c, d ed e (devastazione, resistenza, lesioni), in quanto il Tribunale non ha differenziato in alcun modo le varie fasi degli scontri ed ha attribuito al ricorrente la partecipazione a tutte le fasi della azione, anche a quelle cui non ha partecipato personalmente, non si comprende quale sia il concorso morale che lo stesso ha fornito all'azione di devastazione. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto la esigenza di evitare che il ricorrente partecipi ad altri episodi criminosi in prossimità di eventi sportivi è elisa dal DASPO che gli è stato notificato;
inoltre, il pericolo di reiterazione è stato valutato solo sulla base della gravità delle condotte senza tener conto della personalità del ricorrente, che è incensurato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Nicola Lettieri, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 2 1. Il primo motivo censura la motivazione della ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza per il reato di lancio di fumogeni di cui al capo a). Nel motivo si sostiene che il ricorrente materialmente non ha lanciato alcun fumogeno e che il Tribunale ne ha ricavato la responsabilità a titolo di concorso morale, senza, però, indicare in cosa consista la rilevanza causale del comportamento dell'interessato che si è limitato ad essere presente ai fatti. La ordinanza del Tribunale del riesame sostiene, in particolare, che: "AS concorre moralmente nel delitto di cui al capo a) perché rafforza con il suo contegno la condotta dei tifosi della Casertana che lanciano corpi contundenti all'indirizzo della tifoseria avversaria". Il contegno cui fa riferimento la motivazione del provvedimento impugnato è l'atteggiamento del ricorrente che, nel momento in cui le due tifoserie si accingono allo scontro, si toglie la cintura dai pantaloni e la brandisce all'indirizzo dei tifosi del gruppo opposto. Il ricorso cita a sostegno la giurisprudenza di legittimità di cui è espressione Sez. 2, Sentenza n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295, secondo cui "in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà". Il principio di diritto è condivisibile, ma non è applicabile al caso in esame. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha anche ritenuto che, a seconda delle circostanze particolari del caso di specie, perché sussista il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso che integra il concorso nel reato, può essere sufficiente anche la mera presenza sul luogo di esecuzione del reato, quando essa palesi chiara adesione al proposito criminoso (Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979: In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza). 3 E nel caso in esame, non è illogico, nei limiti della valutazione cautelare, che la presenza del ricorrente sul luogo del reato, ed il suo contegno di sfidare i tifosi avversari brandendo la cintura nei loro confronti, possano essere stati ritenuti chiara adesione dello stesso al reato che stavano commettendo i compagni di tifoseria lanciando i fumogeni all'indirizzo del gruppo contrapposto, ed abbiano comportato l'attribuzione al ricorrente della responsabilità a titolo di concorso. In definitiva, il motivo è infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso contesta la motivazione della ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza per il reato di rissa di cui al capo b). In esso si sostiene che il comportamento del ricorrente che ha indotto il Tribunale a confermare la misura era soltanto finalizzato ad alleggerire la pressione del gruppo dei tifosi avversari che aveva teso l'agguato, perchè poi lo stesso ha provato ad evitare lo scontro scappando. Il motivo è inammissibile, perché meramente rivalutativo della decisione. La ordinanza del Tribunale del riesame ha sostenuto, infatti, che "AS ha partecipato alla rissa contestata al capo b) perché si è posto verso i tifosi della AN in maniera aggressiva, non già difensiva, brandendo una cintura ed incitandoli allo scontro. L'atteggiamento aggressivo impedisce di far rientrare la condotta posta in essere dall'indagato nelll'alveo di una azione meramente difensiva". Il motivo di ricorso si limita a sottoporre alla valutazione della Corte la circostanza che poi l'indagato sia scappato di fronte ai tifosi avversari e chiede di valutare come mero tentativo di alleggerimento della pressione degli stessi l'aver brandito la cintura al loro indirizzo, ma si tratta a tutta evidenza di valutazioni che sono precluse nel giudizio di legittimità, in cui si possono introdurre elementi di illogicità della motivazione, ma non si può chiedere una rivalutazione degli elementi di prova. 3. Il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di devastazione, resistenza e lesioni, di cui ai capi c), d) ed e). Nel ricorso si sostiene che il Tribunale non ha differenziato in alcun modo le varie fasi degli scontri ed ha attribuito al ricorrente la partecipazione a tutte le fasi della azione, anche a quelle cui non ha partecipato personalmente;
non si comprenderebbe, inoltre, quale sia il concorso morale che lo stesso ha fornito all'azione di devastazione. La ordinanza sostiene che "è un dato obiettivo che AS sia sceso dal pullmann e si sia diretto in modo aggressivo verso i tifosi della squadra di calcio 4 di casa, armandosi di cintura. Così agendo, l'indagato ha volontariamente deliberato di porre in essere una vera e propria rivendicazione e ritorsione unitamente agli altri tifosi della sua squadra. Egli si è rappresentato ed ha accettato pienamente il rischio di ogni evento pericoloso danno o lesivo che da tale gesto corale e collettivo posto in essere sulla pubblica via in pieno giorno potesse derivare. (...) E' evidente che nella guerriglia urbana scatenata in concorso l'indagato deve rispondere per le lesioni che dal lancio degli oggetti sono derivate al Carabiniere, dalla resistenza posta in essere da alcuni componenti del gruppo e della devastazione che ne è derivata". In punto di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione dell'indagato al reato di devastazione, il ricorso non è idoneo a disarticolare la motivazione della ordinanza impugnata, in quanto la circostanza che l'agente non abbia posto in essere specifici atti di devastazione non è sufficiente ad escluderne la responsabilità concorsuale se lo stesso partecipa comunque ai disordini diffusi (Sez. 1, Sentenza n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322: In tema di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che, unitamente ad altri tifosi, prima dell'inizio di una partita di calcio, aveva aggredito le forze dell'ordine all'interno del campo di gioco costringendole a rifugiarsi negli spogliatoi, così agevolando l'azione distruttrice dei correi nel corso della quale si verificava il decesso di un tifoso). In punto di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione dell'indagato ai reati di resistenza e lesioni in danno di uno dei Carabinieri intervenuti, il ricorso neanche è idoneo a disarticolare la motivazione della ordinanza impugnata, che fa corretta applicazione dell'orientamento di legittimità che ritiene che la partecipazione ad una comune manifestazione collettiva rafforza l'altrui azione offensiva ostacolando l'operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, Sentenza n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690: Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. - il quale pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, 5 si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione ad elastico e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell'azione posta in esser da taluni di detti ‘supporters', concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti). Il motivo è, in definitiva, infondato. 4. Il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorso sostiene, in particolare, che la esigenza di evitare che il ricorrente partecipi ad altri episodi criminosi in prossimità di eventi sportivi è già elisa dal DASPO che gli è stato notificato per la stessa vicenda oggetto del giudizio. La ordinanza del Tribunale del riesame prende posizione anche sulla rilevanza del DASPO, sostenendo che lo stesso non sia stato documentato dalla difesa, e che comunque non lo stesso rileva perché modificabile in ogni momento. Il ricorso non prende posizione sulla inidoneità del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive a tutelare le esigenze cautelari per la generale revocabilità di ogni provvedimento amministrativo, e si limita ad allegare il DASPO. Ma (al di là della circostanza che nel giudizio di legittimità non si possono produrre documenti che non erano stati prima prodotti al giudice del merito (Sez. 5, Sentenza n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902 - 01: Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio), va osservato che sul punto il motivo è privo del requisito della specificità dei motivi, perchè non attacca la motivazione della ordinanza sulla inidoneità del provvedimento amministrativo a tutelare le esigenze cautelari. Il ricorso sostiene anche che il pericolo di reiterazione è stato valutato solo sulla base della gravità delle condotte senza tener conto della personalità del ricorrente, che è incensurato, ma, in realtà, il Tribunale ha valutato espressamente anche l'incensuratezza dell'indagato sostenendo che la stessa assume "un valore recessivo rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dall'indagato, peraltro nemmeno di giovane età sì da poter ricollegare la condotta alla superficialità e sfrontatezza giovanile". La motivazione della ordinanza in punto di valutazione della incensuratezza è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'assenza di precedenti penali sia solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidivanza, ma un elemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l'incensurato si porrebbe ( 6 automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, Sentenza n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212: ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente). Il motivo è, in definitiva, infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023 Il consigliere estensore Il presiden
lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI„ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di ER AS emessa dal g.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ai reati di cui agli artt.
6-bis e 6-ter I. n. 401 del 1989 (capo a), 588 cod. pen. (capo b), 419 cod. pen. (capo c) 337 cod. pen. (capo d), e 582-585 cod. pen. (capo e) commessi il 22 gennaio 2023 in Pagani. In particolare, AS è un tifoso della Casertana ed è stato coinvolto in scontri tra le tifoserie della Casertana e della AN prima dell'inizio della partita del campionato dilettanti tra le due squadre. La sua presenza su luogo degli scontri è Penale Sent. Sez. 1 Num. 49350 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/09/2023 stata desunta dalle immagini, ed è confermata dall'interessato, che però nega responsabilità per i fatti specifici a lui addebitati. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo a (lancio di fumogeni), in quanto il ricorrente materialmente non ha lanciato furnogeni ed il Tribunale ne ha ricavato la responsabilità a titolo di concorso morale senza, però, indicare in cosa consista la rilevanza causale del comportamento dell'interessato che si è limitato ad essere presente ai fatti. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo b (rissa), in quanto il comportamento del ricorrente che ha indotto il Tribunale a confermare la misura (aver brandito una cintura verso i tifosi avversari incitandoli allo scontro) era finalizzato ad alleggerire la pressione del gruppo dei tifosi avversari che aveva teso l'agguato, ma poi il ricorrente prova ad evitare lo scontro scappando;
è illogico aver ritenuto che la condotta dell'indagato di scappare fosse frutto della concitazione del momento piuttosto che della volontà di sottrarsi allo scontro. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui ai capi c, d ed e (devastazione, resistenza, lesioni), in quanto il Tribunale non ha differenziato in alcun modo le varie fasi degli scontri ed ha attribuito al ricorrente la partecipazione a tutte le fasi della azione, anche a quelle cui non ha partecipato personalmente, non si comprende quale sia il concorso morale che lo stesso ha fornito all'azione di devastazione. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto la esigenza di evitare che il ricorrente partecipi ad altri episodi criminosi in prossimità di eventi sportivi è elisa dal DASPO che gli è stato notificato;
inoltre, il pericolo di reiterazione è stato valutato solo sulla base della gravità delle condotte senza tener conto della personalità del ricorrente, che è incensurato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Nicola Lettieri, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 2 1. Il primo motivo censura la motivazione della ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza per il reato di lancio di fumogeni di cui al capo a). Nel motivo si sostiene che il ricorrente materialmente non ha lanciato alcun fumogeno e che il Tribunale ne ha ricavato la responsabilità a titolo di concorso morale, senza, però, indicare in cosa consista la rilevanza causale del comportamento dell'interessato che si è limitato ad essere presente ai fatti. La ordinanza del Tribunale del riesame sostiene, in particolare, che: "AS concorre moralmente nel delitto di cui al capo a) perché rafforza con il suo contegno la condotta dei tifosi della Casertana che lanciano corpi contundenti all'indirizzo della tifoseria avversaria". Il contegno cui fa riferimento la motivazione del provvedimento impugnato è l'atteggiamento del ricorrente che, nel momento in cui le due tifoserie si accingono allo scontro, si toglie la cintura dai pantaloni e la brandisce all'indirizzo dei tifosi del gruppo opposto. Il ricorso cita a sostegno la giurisprudenza di legittimità di cui è espressione Sez. 2, Sentenza n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295, secondo cui "in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà". Il principio di diritto è condivisibile, ma non è applicabile al caso in esame. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha anche ritenuto che, a seconda delle circostanze particolari del caso di specie, perché sussista il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso che integra il concorso nel reato, può essere sufficiente anche la mera presenza sul luogo di esecuzione del reato, quando essa palesi chiara adesione al proposito criminoso (Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979: In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza). 3 E nel caso in esame, non è illogico, nei limiti della valutazione cautelare, che la presenza del ricorrente sul luogo del reato, ed il suo contegno di sfidare i tifosi avversari brandendo la cintura nei loro confronti, possano essere stati ritenuti chiara adesione dello stesso al reato che stavano commettendo i compagni di tifoseria lanciando i fumogeni all'indirizzo del gruppo contrapposto, ed abbiano comportato l'attribuzione al ricorrente della responsabilità a titolo di concorso. In definitiva, il motivo è infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso contesta la motivazione della ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza per il reato di rissa di cui al capo b). In esso si sostiene che il comportamento del ricorrente che ha indotto il Tribunale a confermare la misura era soltanto finalizzato ad alleggerire la pressione del gruppo dei tifosi avversari che aveva teso l'agguato, perchè poi lo stesso ha provato ad evitare lo scontro scappando. Il motivo è inammissibile, perché meramente rivalutativo della decisione. La ordinanza del Tribunale del riesame ha sostenuto, infatti, che "AS ha partecipato alla rissa contestata al capo b) perché si è posto verso i tifosi della AN in maniera aggressiva, non già difensiva, brandendo una cintura ed incitandoli allo scontro. L'atteggiamento aggressivo impedisce di far rientrare la condotta posta in essere dall'indagato nelll'alveo di una azione meramente difensiva". Il motivo di ricorso si limita a sottoporre alla valutazione della Corte la circostanza che poi l'indagato sia scappato di fronte ai tifosi avversari e chiede di valutare come mero tentativo di alleggerimento della pressione degli stessi l'aver brandito la cintura al loro indirizzo, ma si tratta a tutta evidenza di valutazioni che sono precluse nel giudizio di legittimità, in cui si possono introdurre elementi di illogicità della motivazione, ma non si può chiedere una rivalutazione degli elementi di prova. 3. Il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di devastazione, resistenza e lesioni, di cui ai capi c), d) ed e). Nel ricorso si sostiene che il Tribunale non ha differenziato in alcun modo le varie fasi degli scontri ed ha attribuito al ricorrente la partecipazione a tutte le fasi della azione, anche a quelle cui non ha partecipato personalmente;
non si comprenderebbe, inoltre, quale sia il concorso morale che lo stesso ha fornito all'azione di devastazione. La ordinanza sostiene che "è un dato obiettivo che AS sia sceso dal pullmann e si sia diretto in modo aggressivo verso i tifosi della squadra di calcio 4 di casa, armandosi di cintura. Così agendo, l'indagato ha volontariamente deliberato di porre in essere una vera e propria rivendicazione e ritorsione unitamente agli altri tifosi della sua squadra. Egli si è rappresentato ed ha accettato pienamente il rischio di ogni evento pericoloso danno o lesivo che da tale gesto corale e collettivo posto in essere sulla pubblica via in pieno giorno potesse derivare. (...) E' evidente che nella guerriglia urbana scatenata in concorso l'indagato deve rispondere per le lesioni che dal lancio degli oggetti sono derivate al Carabiniere, dalla resistenza posta in essere da alcuni componenti del gruppo e della devastazione che ne è derivata". In punto di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione dell'indagato al reato di devastazione, il ricorso non è idoneo a disarticolare la motivazione della ordinanza impugnata, in quanto la circostanza che l'agente non abbia posto in essere specifici atti di devastazione non è sufficiente ad escluderne la responsabilità concorsuale se lo stesso partecipa comunque ai disordini diffusi (Sez. 1, Sentenza n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322: In tema di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che, unitamente ad altri tifosi, prima dell'inizio di una partita di calcio, aveva aggredito le forze dell'ordine all'interno del campo di gioco costringendole a rifugiarsi negli spogliatoi, così agevolando l'azione distruttrice dei correi nel corso della quale si verificava il decesso di un tifoso). In punto di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione dell'indagato ai reati di resistenza e lesioni in danno di uno dei Carabinieri intervenuti, il ricorso neanche è idoneo a disarticolare la motivazione della ordinanza impugnata, che fa corretta applicazione dell'orientamento di legittimità che ritiene che la partecipazione ad una comune manifestazione collettiva rafforza l'altrui azione offensiva ostacolando l'operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, Sentenza n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690: Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. - il quale pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, 5 si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione ad elastico e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell'azione posta in esser da taluni di detti ‘supporters', concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti). Il motivo è, in definitiva, infondato. 4. Il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorso sostiene, in particolare, che la esigenza di evitare che il ricorrente partecipi ad altri episodi criminosi in prossimità di eventi sportivi è già elisa dal DASPO che gli è stato notificato per la stessa vicenda oggetto del giudizio. La ordinanza del Tribunale del riesame prende posizione anche sulla rilevanza del DASPO, sostenendo che lo stesso non sia stato documentato dalla difesa, e che comunque non lo stesso rileva perché modificabile in ogni momento. Il ricorso non prende posizione sulla inidoneità del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive a tutelare le esigenze cautelari per la generale revocabilità di ogni provvedimento amministrativo, e si limita ad allegare il DASPO. Ma (al di là della circostanza che nel giudizio di legittimità non si possono produrre documenti che non erano stati prima prodotti al giudice del merito (Sez. 5, Sentenza n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902 - 01: Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio), va osservato che sul punto il motivo è privo del requisito della specificità dei motivi, perchè non attacca la motivazione della ordinanza sulla inidoneità del provvedimento amministrativo a tutelare le esigenze cautelari. Il ricorso sostiene anche che il pericolo di reiterazione è stato valutato solo sulla base della gravità delle condotte senza tener conto della personalità del ricorrente, che è incensurato, ma, in realtà, il Tribunale ha valutato espressamente anche l'incensuratezza dell'indagato sostenendo che la stessa assume "un valore recessivo rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dall'indagato, peraltro nemmeno di giovane età sì da poter ricollegare la condotta alla superficialità e sfrontatezza giovanile". La motivazione della ordinanza in punto di valutazione della incensuratezza è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'assenza di precedenti penali sia solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidivanza, ma un elemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l'incensurato si porrebbe ( 6 automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, Sentenza n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212: ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente). Il motivo è, in definitiva, infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023 Il consigliere estensore Il presiden