Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.). (Conf. sent. n. 50069 del 2016, non mass.).
Commentari • 3
- 1. La “lieve entità” in tema di stupefacentiAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 14 giugno 2023
- 2. Stupefacenti: lieve entità, tenuità del fatto, lucro di speciale tenuitàRedazione · https://www.diritto.it/ · 15 aprile 2021
Di seguito si riporta un'analisi sulla disciplina dei reati in materia di stupefacenti. La fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 T.U. Stup. è compatibile con il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.? Il tema è complesso e involge la questione, invero più generale, del rapporto “trilatero” tra fattispecie di lieve entità, inoffensività e tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (come noto, causa di non punibilità introdotta dal legislatore con il d.lgs. 16.3.2015, n. 28). In via di prima approssimazione può dirsi che: a) l'inoffensività è la categoria che esclude la stessa tipicità del fatto di reato, …
Leggi di più… - 3. La fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 131-bis; d.P.R. n. 309/1990, art. 73, c. 5) Il fatto Il Tribunale di Lanusei, pronunciando in relazione ad un imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per essere la punibilità esclusa per particolare tenuità del fatto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei articolando un unico motivo con il quale si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. osservandosi che se la sentenza impugnata aveva motivato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2016, n. 48758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48758 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
4875 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15.07.2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N163412016 FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente N. Dott. - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE REGISTRO GENERALE N. 7184 2016 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - MoRIVAZIONE - Consigliere - MPLIFICATA Dott. GABRIELLA CAPPELLO Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL OL N. IL 15/12/1992 avverso la sentenza n. 689/2015 CORTE APPELLO di CATANIA. del 18/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E Beblogs che ha concluso per 2 ma mb Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa nei confronti di US IC, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 73 T.U. Stup. e condannato alla pena ritenuta, equa previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. In particolare la Corte di Appello ha ritenuto di dover confermare la pena inflitta dal primo giudice con sentenza del 9.4.2013, ancorché nelle more fosse mutata la natura della fattispecie di lieve entità (da circostanza del reato ad ipotesi autonoma di reato) e la cornice edittale;
la Corte di Appello, inoltre, ha rigettato la richiesta di ritenere sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato con atto personalmente sottoscritto dolendosi del vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione della menzionata causa di non punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il rilievo proposto dal ricorrente si fonda sull'assunto che sia contraddittorio aver giudicato il fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. e negato la ricorrenza nella fattispecie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tale assunto é manifestamente erroneo;
sicché ogni sovrapposizione o automatismo é del tutto infondato. L'istituto in parola si giustifica alla luce della riconosciuta graduabilità del reato, intesa come proprietà del reato di presentare diversi gradi di gravità; i quali determinano l'escursione delle pene (che quindi tendenzialmente non possono essere fisse) ma anche lo stesso persistere o meno di una penale responsabilità. L'ente reato propone una struttura graduabile in ogni sua componente, tanto da potersi parlare di grado del disvalore dell'evento, per indicare la misura variabile del giudizio di contrarietà all'ordinamento dell'offesa al bene;
di grado di disvalore dell'azione, per indicare la misura variabile del giudizio di contrarietà all'ordinamento delle modalità della condotta;
di 'intensità della “colpevolezza per il fatto", ad indicare la variabile misura della colpevolezza per il fatto. Pertanto, é sempre possibile rinvenire fattori di dimensionamento della gravità dell'illecito. Peraltro, la scelta legislativa di edificare sul pilastro della particolare tenuità del reato l'eversione del meccanismo sanzionatoric può trovare sufficiente ragione anche nella sola consapevolezza della inadeguatezza della forma 'legge' ad attuare nella sua massima estensione il principio di sussidiarietà, che quindi può ancora pretendere di inverarsi di fronte al fatto concreto costituente reato: anzi può dirsi che il vincolo costituzionale all'uso del diritto penale quale extrema ratio impone di praticare la sussidiarietà anche nella dimensione applicativa;
necessariamente attraverso la mediazione del giudice. Ma mentre ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015 dep. 27/07/2015, Genco e altri, Rv. 264491), ai fini del - riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. vanno considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590), ed altresì il carattere cd. bagatellare dello stesso autore del reato, posto che è escluso possa ritenersi la causa di non punibilità ove il comportamento risulti abituale. Ed é lo stesso legislatore ad indicare quando il comportamento debba ritenersi abituale, menzionando al terzo comma le ipotesi: a) dell'autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b) quello dell'autore che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) del trattarsi di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
3.2. Se quindi lievità del fatto ex art. 73, co. 5 T.U. Stup. e particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e quindi teleologicamente non coincidenti, appare manifestamente infondata la pretesa di costruire una relazione di necessaria derivazione della seconda alla prima. Nè il ricorrente coglie il segno quando lamenta la mera apparenza della motivazione resa dalla Corte di Appello per escludere la particolare tenuità. Infatti, pur utilizzando anche criteri invero eccentrici come quelli che richiamano attributi della fattispecie astratta (come "il disvalore penale attribuito dall'ordinamento giuridico al bene protetto dalla norma incriminatrice", dove al di là della incongruenza testuale si comprende che la corte distrettuale intendeva riferirsi al disvalore della condotta tipica;
"l'offensività ed il marcato allarme che nella collettività desta il reato per cui si procede") il giudice territoriale ha - comunque posto a bse del proprio giudizio le modalità esecutive del reato, caratterizzata, in tal modo si è espresso, "per la marcata offensività", trattandosi di "organizzata attività di spaccio di droga in strada... con modalità seriali ...". E' quindi tutt'altro che apparente la motivazione resa sul punto. H 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/7/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Francesco Maria CiampiFrancesco R O C Depositata in Cancelleria Oggi, 17 NOV 2016 Il Funzionarlo Cudiziario Patrizi Ciorra 4