Sentenza 27 gennaio 2000
Massime • 1
I motoveicoli ed autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo, e pertanto affidati ad un custode, non possono concettualmente rientrare nella nozione di "rifiuto" così come definita dall'articolo 6, primo comma, lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22. Ed invero tali beni sono vincolati in maniera reale alla disponibilità dell'autorità giudiziaria o amministrativa e non possono essere oggetto di alcuna attività da parte dei custodi diretta alla loro distruzione o dispersione. Ne consegue che le aree in cui sono conservati gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto di sequestro non possono essere inquadrate nel novero delle discariche abusive di rifiuti. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora i beni in questione vengano conservati in modo tale da renderli inutilizzabili, sarebbe astrattamente possibile ritenere che detti beni siano divenuti rifiuti, ma in tal caso la violazione degli obblighi attinenti la custodia andrebbe preventivamente accertata e contestata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2000, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Renato Acquarone Presidente del 27/1/2000
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N. 414
4. Dott. Luigi Piccialli Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 27366/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza emessa il 17 maggio 1999 dal tribunale di Napoli, quale giudice del riesame;
nella udienza in camera di consiglio in data 27 gennaio 2000, sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 26 aprile 1999 il giudice per le indagini preliminari della pretura di Napoli dispose il sequestro preventivo di alcuna aree site in Napoli in relazione al procedimento penale nei confronti di LI RU, indagato per il reato di cui agli artt. 28 e 51, terzo comma, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per avere, quale custode giudiziario di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o penale, gestito i depositi nei quali avveniva la conservazione dei veicoli stessi in maniera tale da determinarne il deterioramento e la degenerazione allo stato di rifiuti. Il tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, con ordinanza del 17 maggio 1990, revocò il sequestro preventivo. Osservò tra l'altro il tribunale che nella specie non sussisteva nemmeno il fumus del reato astrattamente ipotizzato dal pubblico ministero, che non era prospettabile neppure in astratto. Invero, le aree in questione ospitavano autoveicoli sottoposti a sequestro amministrativo o penale e quindi esse non potevano essere inquadrate tra le discariche abusive di rifiuti. E ciò perché i beni oggetti del sequestro non potevano farsi rientrare nella categoria dei rifiuti in quanto non erano in alcun modo destinati alla distruzione o dispersione, stante il vincolo cui erano soggetti.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione lamentando che erroneamente il tribunale ha escluso che i beni oggetto del sequestro potessero qualificarsi come rifiuti. Invero, lo stato delle aree in questione, a causa della presenza di rifiuti di vario tipo ed in forza delle modalità di accumulazione degli autoveicoli, determina da un lato l'impossibilità di riutilizzo degli stessi mezzi e, dall'altro lato, rende ipotizzabile la fattispecie di cui all'art. 51 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Sussiste altresì l'elemento psicologico del reato, ossia la volontà di disfarsi del bene nella condizione in cui si trova, stante l'impossibilità del riutilizzo. La configurabilità del reato non è poi esclusa dalla presenza del vincolo del sequestro, dato che il custode è tenuto a garantire idonee modalità di conservazione del bene e non può consentirne il deperimento. Osserva poi che già la presenza di numerosi elementi qualificabili di per sè come rifiuti rende ipotizzabile il reato contestato, in quanto l'accumulo di detti elementi non è riconducibile al semplice abbandono di parti di auto, ma è riferibile ad una più complessa attività di gestione dei rifiuti. Ricorda poi che il sequestro era relativo ad aree per le quali non esiste alcun titolo autorizzativo, per cui anche la mera permanenza dei veicoli sulle stesse era da ritenersi abusiva. Rileva infine che il tribunale del riesame ha travalicato i suoi compiti in quanto non si è limitato a verificare la configurabilità in astratto della fattispecie incriminatrice ma ha anche valutato nel merito la questione considerando come non rifiuti beni che, solo all'esito dell'attività istruttoria, avrebbero potuto essere qualificati come tali.
Motivi della decisione
1. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione del ricorrente secondo cui il tribunale del riesame di Napoli avrebbe travalicato i suoi compiti in quanto non si è limitato a verificare la configurabilità in astratto della fattispecie incriminatrice ma ha anche valutato nel merito la questione.
L'eccezione è palesemente infondata. Come questa Sezione ha più volte affermato - da ultimo con sent. 30 novembre 1999, ric. Russo, la cui motivazione viene qui in gran parte riportata - è del tutto erronea la tesi secondo cui in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo non occorrerebbe alcuna valutazione in ordine alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non essendo questi richiamati tra i presupposti applicativi della misura cautelare, ma la valutazione sarebbe limitata al solo fumus del reato ipotizzato, da effettuarsi però non già in concreto, bensì esclusivamente in astratto, considerando cioè soltanto l'esistenza di una imputazione che indichi, sia pure in termini essenziali, un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, senza alcuna possibilità e necessità di verificare invece in concreto la tesi accusatoria.
Ed invero, se si dovesse davvero ritenere che il giudice del riesame non possa nemmeno valutare l'esistenza quanto meno del fumus in concreto del reato contestato, ma la sua indagine debba limitarsi al mero accertamento dell'esistenza di una imputazione che indichi, sia pure in termini essenziali, un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, senza alcuna possibilità e necessità di verificare in concreto almeno il fumus della tesi accusatoria e senza nemmeno potere apprezzare le risultanze processuali ma dovendosi limitare ad assumere i fatti esclusivamente così come esposti dal pubblico ministero, orbene, se davvero così fosse, sarebbe di tutta evidenza l'insanabile contrasto tra le disposizioni in esame ed una serie di fondamentali principi costituzionali, fra i quali in primo luogo il diritto di difesa - più volte definito come "inviolabile" dalla Corte costituzionale ed di essere derogato o limitato nemmeno con una legge di revisione costituzionale o con un altra legge costituzionale - ed il diritto di proprietà. Sarebbe infatti sufficiente che il pubblico ministero - ossia una delle due parti in giudizio, posta in condizioni di parità con l'altra, secondo il principio costituzionale dettato dall'art.111 Cost. - contesti all'indagato un qualsiasi fatto suscettibile di essere astrattamente inquadrato in una fattispecie di reato, per rendere possibile una grave compromissione del diritto costituzionale di proprietà senza che sia data all'indagato stesso alcuna possibilità di difendersi dal momento che il giudice del riesame - secondo l'ipotesi qui contestata - dovrebbe in ogni caso prendere per certi i fatti così come esposti dal pubblico ministero nell'imputazione, e quindi limitarsi a valutare se il fatto contestato sia astrattamente inquadrabile in una ipotesi di reato, senza nemmeno poter valutare se i fatti esposti dall'accusa trovino o meno una corrispondenza con le risultanze processuali, senza nemmeno poter esaminare i fatti e gli argomenti che l'indagato alleghi eventualmente in sua difesa e, quindi, senza nemmeno poter valutare se vi sia (non già la presenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., bensì) quanto meno il fumus in concreto del reato ipotizzato dal pubblico ministero e che dovrebbe stare alla base del provvedimento di sequestro. Questa interpretazione, del resto, è imposta non solo, come si è rilevato, dall'obbligo per il giudice di scegliere comunque una interpretazione adeguatrice che non ponga la disposizione da applicare in contrasto con principi costituzionali, ma anche dal tenore letterale dello stesso art. 321 cod. proc. pen. Il primo comma di questo articolo prescrive, infatti, che il sequestro preventivo può essere disposto soltanto "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa ...". Ossia, il codice parla espressamente di cosa pertinente al reato, e non già di cosa pertinente al fatto contestato dal pubblico ministero. È quindi evidente che in tanto un sequestro preventivo può essere disposto in quanto vi sia comunque il presupposto che la cosa sia appunto pertinente ad un reato e cioè che innanzitutto sia ravvisabile l'esistenza di un reato, ed è quindi altrettanto evidente che è compito imprescindibile del giudice valutare non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, ma quanto meno che nel singolo caso concreto - sulla base dei fatti risultanti dagli atti anche alla luce delle argomentazioni difensive e non soltanto dai fatti così come esposti dal pubblico ministero - sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa, ossia se sia ragionevole ritenere, considerate tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso concreto, che un tale reato possa in seguito essere considerato davvero esistente.
D'altra parte questa Sezione, in un caso relativo ad un sequestro probatorio e quindi ad una fattispecie diversa, ma con motivazione che affermò dei principi che appaiono validi anche in tema di sequestro preventivo, stabilì che per disporre tale sequestro occorre la presenza di "fondati motivi" che la "res" costituisca cosa pertinente al reato, non essendo sufficiente una soggettiva opinione ne' un semplice sospetto, perché questi non abilitano all'esercizio di poteri che comprimono diritti di proprietà, di possesso, di riservatezza costituzionalmente garantiti, essendo la coercizione consentita solo nei casi e con i limiti posti dalla legge allorquando si vuole dare preminenza ad un pubblico interesse. Quindi è necessario che il provvedimento che dispone il sequestro sia adeguatamente motivato nel senso che debba dar conto delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui la fattispecie concreta potrebbe integrare il reato ipotizzato, il quale costituisce antecedente logico e necessario del provvedimento stesso. A maggior ragione, poi, tali requisiti minimi della motivazione sono richiesti al giudice del riesame quando la sussistenza e la configurabilità del reato siano state specificamente contestate dalla difesa in sede di richiesta di riesame (cfr. Sez. III, 29 novembre 1996, Carli, m. 207.450). E, per quanto riguarda proprio un caso di sequestro preventivo, questa Sezione ha già affermato il principio che, in tema di sequestro preventivo, la motivazione del provvedimento e dell'ordinanza di riesame non possono consistere nella formulazione di frasi di stile, nelle quale sia meramente affermata la sussistenza del reato in concreto e dell'astratta configurabilità dell'ipotesi tipica. In particolare, il giudice del riesame deve esercitare un controllo non puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, ma penetrante e preciso, sicché è indispensabile che nell'ordinanza stessa siano indicati, in modo puntuale e coerente, gli elementi in base ai quali il tribunale ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Sez. III, 1 luglio 1996, Chiatellino, m. 206.240). Nè il principio qui sostenuto si pone in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 1994 o con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 29 gennaio 1997, n. 23, SI, che pure vengono spesso - inesattamente richiamate a sostegno della tesi contraria, mentre in realtà le due suddette decisioni affermano proprio il principio qui adottato. Quanto alla sentenza di rigetto n. 48 del 1994 della Corte costituzionale, relativa ad una caso. di sequestro preventivo, basta ricordare che essa si limita a ritenere non in contrasto con il diritto di difesa il fatto che, secondo la giurisprudenza della cassazione, il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali, non è obbligato a valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, affermazione questa che non implica certamente che il primo giudice non avrebbe nessun potere di valutazione in concreto, nemmeno quello di valutare quanto meno l'esistenza del fumus del reato cui il sequestro, si ricollega. Anzi, la Corte costituzionale tenne ad affermare espressamente proprio il contrario, e cioè che il controllo che il giudice è chiamato ad operare è tutt'altro che burocratico dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura. Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997, n. 23, SI, l'errore di interpretazione in cui molto spesso si cade è con tutta probabilità determinato dal fatto che gli operatori si limitano a prendere in considerazione invece che il testo integrale della motivazione la sola massima ufficiale di tale sentenza (m. 206.657), massima che però non sembra riprodurre fedelmente il contenuto della motivazione, sì da essere idonea a determinare un errore relativamente al principio di diritto realmente affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza.
Si è insomma ripetuta anche con la sentenza 29 gennaio 1997, n. 23, SI, proprio la situazione che questa stessa sentenza esplicitamente lamentava essersi verificata con precedenti sentenze delle Sezioni Unite, ossia che le formule adottate in sede di massimazione nell'estrapolazione dei principi di diritto avevano spesso ingenerato un equivoco sul reale contenuto dei principi stessi relativamente all'ambito del controllo spettante al giudice del riesame in tema di misure cautelari reali.
La predetta sentenza SI, invero, ricorda innanzitutto la precedente sentenza delle medesime Sezioni Unite del 23 aprile 1993, n. 4, c. c. del 25 marzo 1991, ric. Gifuni, m. 193.117, la quale doveva pronunciarsi su un caso di sequestro preventivo in cui il ricorrente aveva dedotto l'assenza dell'elemento psicologico del reato per la presenza d'asserita buona fede, e rammentò quindi che tale sentenza evidenziò che l'accertamento sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato richiesta dal ricorrente non era possibile perché in sede di verifica della legittimità del provvedimento era "preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi" essendo il "controllo limitato all'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. La ricerca e la valutazione dell'elemento psicologico ... sono strumentali all'accertamento della concreta colpevolezza dell'accusato e sono compiti sottratti alla limitata cognizione del giudice del riesame, devoluti alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisioni del giudice del giudizio". Subito dopo, quindi, la sentenza SI tiene appunto a mettere in evidenza che "parte della giurisprudenza successiva ha estrapolato queste scarne considerazioni dal testo della pronuncia, trasformandola in principio di diritto, completamente svincolato dalla concreta fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite". Viene poi ricordata la citata sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1994, emanata in relazione all'istituto del sequestro preventivo, ed in particolare la circostanza, già dianzi evidenziata, che questa sentenza, nell'emanare una pronuncia di rigetto, si fondò anche sul fatto che "il controllo del giudice è tutt'altro che burocratico, dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura".
La sentenza SI quindi evidenzia che "la ricostruzione di questo filone interpretativo è indispensabile, per stabilire: i risultati ai quali si è pervenuti;
i criteri che devono essere di guida nell'applicazione dell'istituto del sequestro, pur nella sua differenziazione in probatorio e preventivo;
le eventuali rettifiche e precisazioni da apportare".
Essa pone dunque in rilievo che la ricordata sentenza della Sezioni Unite n. 4 del 25 marzo 1993, Gifuni, si occupò del tema con riferimento al solo elemento psicologico del reato, prospettato sotto il profilo della buona fede nelle contravvenzioni, e quindi sottolinea che "è evidente che la risposta in sede cautelare non poteva essere diversa da quella adottata e cioè l'impossibilità d'espletare un'indagine approfondita sull'asserita carenza di colpevolezza, neppure dedotta come desumibile ictu oculi". È quindi evidente, secondo le Sezioni Unite, che "la formula adottata nell'estrapolazione del principio di diritto, poi, ha spesso ingenerato l'equivoco che il controllo del giudice del riesame è limitato soltanto all'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato formulata".
Precisano ancora le Sezioni Unite che "tale erronea lettura ha già subito una prima correzione con la successiva pronunzia di queste Sezioni Unite n. 20 del 29/11/94 (c.c./11/94, rv. 199172, ric. P.M. in proc. Ceolin) nel senso che dev'essere accertata l'esistenza della relazione d'immediatezza, descritta nel secondo comma dell'art.253 cod. proc. pen., tra la cosa stessa e l'illecito penale e che la delibazione non può prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali, considerati giustificativi dall'accusa".
Pertanto, continua la sentenza SI, "reputa il collegio che è indispensabile un'ulteriore e più netta chiarificazione, al fine d'assicurare, nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, una maggiore tutela delle posizioni individuali, contemperandole in materia di sequestro preventivo con le esigenze di protezione degli interessi collettivi ed in tema di sequestro probatorio con quelle endoprocessuali. Nè si deve omettere di tenere presente che nella Relazione al Progetto preliminare (pag. 79) tale intento del legislatore è reso evidente, laddove è precisato che dal sequestro derivano 'vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona'. Quest'aspetto è attualmente accentuato dal danno, spesso irreparabile, prodotto anche da provvedimenti di perquisizione o sequestro illegittimi, attesa la penetrante incidenza e lo strepitus, che frequentemente derivano dalle indagini, a prescindere dal loro esito. Accade sovente, così, che gli aspetti di garanzia, avuti di mira in subiecta materia dal legislatore del 1988, solennemente affermati in teoria, vengono, poi, vanificati nella pratica con un'interpretazione erroneamente riduttiva".
Prosegue la sentenza SI rilevando che "l'inesatta lettura delle decisioni delle Sezioni Unite, fondata soltanto su principi estrapolati a prescindere dall'esame delle fattispecie prese in considerazione, ha condotto spesso ad un progressivo impoverimento della funzione di terzietà della giurisdizione. Si è così appiattito il ruolo di garanzia, ristretto negli angusti steccati della semplice constatazione dell'astratta asserzione di un'ipotesi di reato, senza la verifica del collegamento con la realtà processuale".
E quindi: "La mancata trasposizione delle condizioni generali d'applicabilità delle misure cautelari personali in tema di sequestro preventivo e l'opportunità - segnalata dalla Corte Costituzionale - d'evitare un 'processo nel processo' non devono essere intese come ostative all'evidenziato raccordo - che, invece, è indispensabile - tra ipotesi tipica, indicata nella formulazione accusatoria, e fattispecie concreta. È, d'altronde, la stessa nozione normativa di 'corpo di reato', di cui al comma 2 dell'art.253 cod. proc. pen., a richiamare in modo espresso il
'reato...commessò".
Pertanto la sentenza SI affermò il principio di diritto - evidentemente non massimato o male massimato - secondo cui: "Al giudice spetta, quindi, il dovere d'accertare la sussistenza del c.d.. 'fumus commissi delicti', che, pur se ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi, ascrivibile alla 'realtà effettualè e non a quella 'virtuale'. Il Tribunale deve, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'Accusa, verificare la loro congruità, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro. Al giudice è soltanto inibito l'espletamento di un'attività dimostrativa della fondatezza concreta della contestazione mossa all'indagato".
Quindi la sentenza SI, dopo aver riassunto i suddetti principi di diritto e specificato la loro particolare applicabilità nell'ambito del giudizio di riesame del sequestro probatorio, ricorda che, d'altronde, soltanto ritenendo che al giudice del riesame spettino i suddetti poteri e doveri di valutazione, la citata sentenza n. 48 del 1994 della Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Carta Fondamentale, proprio osservando che "neppure è a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede". Nè la diversità degli istituti (sequestro probatorio e preventivo) ha rilevanza, poiché l'art. 257 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri identici a quelli fissati nell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., essendo prevista in ambedue le disposizioni la possibilità di presentare una "richiesta di riesame, anche nel merito".
Appare quindi evidente che la citata sentenza SI, lungi dal confortare la tesi interpretativa seguita dal ricorrente, enuncia un principio di diritto del tutto opposto, e conforme invece a quello dianzi affermato.
2. - Venendo al merito della questione, ritiene questa Corte che il principio di diritto affermato dal tribunale del riesame di Napoli con l'ordinanza impugnata sia del tutto esatto e debba quindi essere condiviso.
È pacifico, infatti, che nelle aree oggetto del provvedimento di sequestro in questione siano ospitati soprattutto motoveicoli ed autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario od amministrativo. Si tratta quindi di beni che non possono concettualmente rientrare nella nozione di "rifiuto", così come definita dall'art. 6, primo comma, lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale appunto dispone che si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportare nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". È invero evidente che i beni oggetto di sequestro e di custodia giudiziaria o amministrativa non possono rientrare in tale categoria. Essi, infatti, in quanto vincolati in maniera reale alla disponibilità dell'autorità giudiziaria o amministrativa non possono essere oggetto di alcuna attività dei custodi diretta alla loro distruzione o dispersione, pena l'imputabilità per i medesimi per altre violazioni penalmente sanzionate. Non sono quindi beni che possano definirsi "rifiuti", ossia beni oggetto di una scelta consapevole, volontaria od obbligata, di abbandono operata da chi ne può liberamente disporre. Ne consegue che le aree in cui sono conservati gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto di sequestro giudiziario o amministrativo, almeno per la parte destinata alla conservazione di tali beni, non possono, proprio in ragione di tale destinazione d'uso, essere inquadrate nel novero delle "discariche abusive di rifiuti", cui si richiamano gli artt. 28 e 51, terzo comma, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Di ciò, del resto, sembra essere ammesso, sia pure implicitamente, dallo stesso pubblico ministero ricorrente, il quale infatti afferma esplicitamente che "il custode è tenuto a garantire idonee modalità di conservazione del bene (e quindi implicitamente a garantire l'eventuale riutilizzo del bene) pena la configurazione di ulteriori fattispecie criminose e non può disinteressarsi dello stesso consentendone il deperimento". È quindi lo stesso ricorrente ad ammettere che i beni sottoposti a sequestro giudiziario od amministrativo (come quelli di specie) non sono di per sè stessi destinati all'abbandono, e quindi non possono rientrare di per sè nella categoria dei "rifiuti", perché il custode non può in alcun modo disfarsene ma è tenuto a garantirne la conservazione ed il riutilizzo, senza consentire il loro deperimento, pena la configurazione di ulteriori fattispecie criminose. Ma nella specie non risulta affatto che al gestori dei depositi oggetti del provvedimento di sequestro sia stata contestata in alcun modo una qualche altra fattispecie criminosa correlata alla violazione del loro dovere, in quanto custodi, di garantire la conservazione ed il riutilizzo dei beni sequestrati. Se quindi il pubblico ministero ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per contestare anche un qualsiasi reato al riguardo, e se quindi deve di conseguenza ritenersi che i custodi stessi non siano venuti meno al loro dovere di garantire la conservazione ed il riutilizzo dei beni sequestrati, non si vede come possa allo stesso tempo ritenersi che i medesimi beni sequestrati siano stati trasformati in condizioni tali da impedirne il riutilizzo e possano quindi essere qualificati come rifiuti. E ciò senza contare che anche tale circostanza probabilmente non sarebbe di per sè sufficiente a qualificare i beni stessi come rifiuti. Ed invero, quand'anche il custode, venendo meno ai suoi doveri ed incorrendo quindi nelle specifiche fattispecie penali, non abbia garantito idonee modalità di conservazione dei beni sequestrati e li abbia lasciati deperire in maniera tale che non ne sia più possibile il riutilizzo, ciò non sarebbe ancora sufficiente a qualificare i beni stessi come "rifiuti", dal momento che, anche in siffatta ipotesi, il custode, fino a diversa disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, avrebbe pur sempre il dovere di conservare i beni sequestrati a lui affidati (anche se non più riutilizzabili) e non potrebbe in alcun modo disfarsene.
Ciò non significa che i beni sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo non possano mai trasformarsi in veri e propri rifiuti quali che siano le modalità della loro conservazione da parte del custode. Infatti, se i beni in questione vengano conservati in modo tale da renderli non solo non più riutilizzabili, ma addirittura da determinarne la distruzione anche parziale o la totale trasformazione in un aliquid novi, tanto da non poter essere più riconosciuti come gli s tessi beni che erano stati affidati in custodia dall'autorità giudiziaria o amministrativa, allora sarebbe astrattamente possibile ritenere che i beni stessi non possano ormai avere altra destinazione che quella dell'abbandono e quindi possano rientrare nella categoria dei rifiuti. Occorrerebbe però pur sempre che in tal caso siano previamente contestati al custode gli specifici reati relativi alla violazione degli obblighi attinenti alla custodia o che sia previamente accertato, anche dalla sola autorità giudiziaria o amministrativa che aveva disposto il sequestro, l'avvenuta distruzione o trasformazione dei beni oggetto di custodia, e solo dopo potrebbe parlarsi, rispetto ad essi, di veri e propri rifiuti ormai destinati all'abbandono, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.
3. - Ritiene invece il Collegio che il ricorso sia fondato limitatamente ad una diversa censura. Il ricorrente infatti lamenta che l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione il fatto che nelle aree sequestrate, oltre agli automezzi oggetto di custodia giudiziale od amministrativa, erano presenti anche rifiuti di vario tipo che non rientravano tra i beni oggetto di custodia giudiziale o amministrativa (quali parti di autoveicoli, materiale ferroso, accumulatori usati, oli esausti, ferodi di vari tipi e pneumatici usati). Ed invero, il giudice per le indagini preliminari, con il decreto di sequestro preventivo del 27 aprile 1999, aveva messo in evidenza che nelle aree in questione, accanto ad autoveicoli di vario tipo oggetto di sequestro giudiziario o amministrativo, vi erano anche abbandonati sul suolo rifiuti di vario tipo (quali appunto parti di autoveicoli, materiale ferroso, accumulatori usati, oli esausti, ferodi di vari tipi e pneumatici usati).
Orbene l'ordinanza impugnata si è limitata a motivare in ordine alle sole aree occupate dagli autoveicoli o motoveicoli oggetto di sequestro giudiziario od amministrativo e non anche in ordine a tali rifiuti di tipo diverso e probabilmente abbandonati in aree diverse. Sul punto, quindi, l'ordinanza impugnata è del tutto carente di motivazione.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Napoli affinché questo valuti se effettivamente vi sia il fumus che sulle aree in questione siano abbandonati anche oggetti diversi dagli autoveicoli e motoveicoli oggetto di sequestro giudiziario od amministrativo, se vi sia il fumus che tali diversi oggetti possano qualificarsi come rifiuti, e quindi se vi sia il fumus che in ordine a tali oggetti sia ipotizzabile il reato di gestione di discarica abusiva di rifiuti e di conseguenza se vi siano i presupposti per il sequestro preventivo delle aree ove sono accantonati tali oggetti - ovviamente con esclusione delle aree sulle quali sono invece depositati gli autoveicoli o motoveicoli oggetto di sequestro giudiziario od amministrativo, che non abbiano ancora perso tale loro qualità.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2000