Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2000, n. 414
CASS
Sentenza 27 gennaio 2000

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I motoveicoli ed autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo, e pertanto affidati ad un custode, non possono concettualmente rientrare nella nozione di "rifiuto" così come definita dall'articolo 6, primo comma, lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22. Ed invero tali beni sono vincolati in maniera reale alla disponibilità dell'autorità giudiziaria o amministrativa e non possono essere oggetto di alcuna attività da parte dei custodi diretta alla loro distruzione o dispersione. Ne consegue che le aree in cui sono conservati gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto di sequestro non possono essere inquadrate nel novero delle discariche abusive di rifiuti. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora i beni in questione vengano conservati in modo tale da renderli inutilizzabili, sarebbe astrattamente possibile ritenere che detti beni siano divenuti rifiuti, ma in tal caso la violazione degli obblighi attinenti la custodia andrebbe preventivamente accertata e contestata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2000, n. 414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 414
    Data del deposito : 27 gennaio 2000

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