Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
È illegittima, dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole.
Commentario • 1
- 1. Pena pecuniaria può essere convertita in pena detentiva? (Cass. 34874/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 novembre 2021
Non si deve tenere conto della recidiva nelle contravvenzioni e il giudice del merito non può comvertire mai la pena pecuniaria in pena detentiva (operazione riservata al giudice di sorveglianza in caso di insolvibilità, cioè permanente impossibilità di adempiere). Corte di Cassazione Sez. I penale sentenza mum. 34874 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/07/2021 - Letta la requisitoria del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 19976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19976 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI IO - Presidente - del 29/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1289
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 31606/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IO n. il 27 febbraio 1980;
avverso l'ordinanza 15 maggio 2009 - Tribunale di Taranto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza in data 15 maggio 2009, depositata in cancelleria il 22 maggio 2009, il Tribunale di Taranto applicava a LE IO, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9. 2. - Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e omessa motivazione sul punto.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Ancorché il ricorso sia fondato, il provvedimento gravato va annullato senza rinvio per le ragioni di cui al prosieguo. 3.1. - Va innanzitutto premesso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art.129 c.p.p.. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento. 3.2. - Tanto precisato, il Collegio osserva che i motivi di ricorso si profilano privi di specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e, dall'altro, ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino;
SS.UU. 25 novembre 1998, Messina). 3.3. - Nondimeno deve evidenziarsi che il giudice del merito ha irrogato una pena illegale avendo ritenuto sussistente la recidiva contestata in relazione alle condanne per contravvenzioni nonostante la novella legislativa al testo dell'art. 99 c.p. introdotta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4 (cd. L. ex Cirielli). La sentenza impugnata ha infatti omesso di considerare, ai fini della determinazione della pena, che la normativa citata stabilisce ora che l'aumento di pena per la recidiva è applicabile soltanto nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro di analoga natura.
La nuova disposizione ha quindi sostituito, non senza polemiche, la disposizione precedente, che prevedeva l'aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commetteva) un altro" espungendo dal sistema penale la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi, di guisa che è venuta meno la possibilità di un aumento di pena quando, dopo la commissione di un delitto non colposo, viene commesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale. Trattandosi di norma di diritto penale, di natura sostanziale, essa è di immediata applicazione, con la conseguenza che l'aumento di un terzo quantificato nel caso in esame in due mesi, va dunque eliminato, ancorché consumato il reato in epoca anteriore (17 ottobre 2004) all'entrata in vigore della novella (vale a dire il 31 marzo 2005) (in termini: Cass., Sez. feriale, 25 luglio 2006, n. 26556). 3.4. - Occorre peraltro qui richiamare il principio di diritto già espresso da questa Corte di legittimità, e che questo Collegio intende condividere, secondo cui la illegalità della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice. L'annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi e nel caso contrario - se ad es., con riguardo al caso in esame, l'imputato non ritenesse di patteggiare data la maggiore entità della sanzione pecuniaria - il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. Questa conclusione, rigorosamente rispettosa della volontà negoziale delle parti, (conforme a Cass., Sez. 5, n. 1411 del 2007 ed alla prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema) si fa preferire a quella di un indirizzo minoritario di questa stessa Corte che opta invece per la possibilità della rettificazione della sentenza ex art. 619 c.p.p., comma secondo ed a quella di altro indirizzo che è nel senso dell'annullamento con rinvio (Cass., Sez. 3,14 giugno 2007, n. 34302, P.G. in proc. Catuogno, rv. 237124).
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 29 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010