Sentenza 25 luglio 2006
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 251 del 2005, (che ha modificato l'istituto della recidiva disponendo l'aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato in parte, senza rinvio, rideterminando la pena, la sentenza che aveva aumentato la pena irrogata ad un imputato, già condannato per reati contro il patrimonio, in riferimento al reato di possesso di strumenti atti ad aprire e a forzare serrature).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2006, n. 26556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26556 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/07/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 13
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 021047/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA BE N. IL 26/12/1962;
avverso SENTENZA del 27/02/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al disposto aumento per la recidiva. FATTO E DIRITTO
A NA RT è stata confermata dalla corte di appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata (che è del 27 febbraio 2006), la pena di mesi otto di arresto in ordine al reato di cui all'art.707 c.p. perché, condannato più volte per reati contro il patrimonio, era stato trovato in possesso di strumenti atti ad aprire e a forzare serrature dei quali non sapeva giustificare l'attuale destinazione.
L'imputato ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore, dolendosi del fatto che la corte di appello avesse ritenuto congruo l'aumento di pena di due mesi di arresto a seguito della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, osservando che la nuova formulazione dell'art. 99 c.p. ad opera della L. n. 251 del 2005 (secondo cui la recidiva va contestata solo nelle ipotesi in cui una persona commetta un delitto non colposo dopo essere stata già condannata per un delitto non colposo) impediva l'applicazione dell'aumento a chi, come lui, non risultava essere stato condannato per un delitto, rispondendo del solo reato contravvenzionale previsto dall'art. 707 c.p.. Il ricorso è fondato.
La L. n. 251 del 2005, art. 4 (c.d. legge ex Cirielli) ha modificato il testo dell'art. 99 c.p., comma 1, consentendo di applicare l'aumento di un terzo previsto per la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto non colposo. La nuova norma ha quindi sostituito la disposizione precedente che prevedeva l'aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (ndr. delitto o contravvenzione), ne commette(va) un altro". La modifica ha quindi eliminato la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi. Per cui, tralasciando le polemiche che pure questa novità legislativa ha sollevato, essa ha eliminato anche la possibilità di un aumento di pena quando, dopo la commissione di un delitto non colposo, viene commesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale.
Trattandosi di norma di diritto penale sostanziale di immediata applicazione, l'aumento di un terzo fissato nel caso in esame in due mesi va dunque eliminato. Ne deriva che la sentenza di condanna va annullata senza rinvio, limitatamente al disposto aumento di pena di mesi due di arresto per la recidiva contestata, che elimina, rideterminando la pena in mesi sei di arresto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 60, 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto aumento di pena di mesi due di arresto per la recidiva contestata, che elimina, rideterminando la pena i mesi sei di arresto. Così deciso in Roma, il 25 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2006