Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10722 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
1 072 2 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL F OLO - - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRA NEL POSSESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G. N. 10099/99 Cron. 23340 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Rep. 3653 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 27/04/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente CANCELLERIA 284 SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in CI AT, ROMA, VIA M. DI LANDO 41 SC B INT 1, presso lo studio dell'avvocato MASCIA K, difeso dagli avvocati MASCIA ANTONIO, NISTA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
IL SOLE 24 ORE contro 0.3 AUO. 2001 3000 elettivamente domiciliato in ROMA, PZZAZACCARI VITO, CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di ---- CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANGELO SENECA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 747 avversO la sentenza n. 75/99 del Tribunale di -1- BENEVENTO, depositata il 18/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato MASCIA Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in ordine al 2° motivo, assorbito il resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 luglio 1986 LV CC, dichiarandosi proprietario di un fondo alla contrada Macchie di Circello confinante, tra l'altro, con il terreno di proprietà di TO AR, ed affermando di aver recintato il proprio fondo con l'installazione di una rete metallica posta a circa 50 centimetri dal confine rappresentato da quattro pali di cemento e di aver lasciato libera, tra la rete predetta ed il confine medesimo, una striscia di terreno larga circa cinquanta centimetri sulla quale esisteva un canaletto di scolo delle acque piovane, lamentava al RE di Colle Sannita di aver subito l'impossessamento della striscia in discorso da parte dello AR il quale l'aveva arbitrariamente seminata, eliminando, nel contempo, il citato canaletto. Chiedeva pertanto il rilascio della striscia in questione e il ripristino del canaletto di scolo, oltre al risarcimento dei danni subiti. Costituitosi, lo AR sosteneva che la striscia di terreno era di sua proprietà. parti, disposta Il RE, sentite le ispezione dei luoghi della controversia ed 3 espletate prove per testi, ordinava la reintegra nel possesso in favore dell'istante. Successivamente pronunciava sentenza del 28.6 2.7.91 con la quale confermava quanto enunciato nell'ordinanza condannando lo AR alle spese di lite. Proposto gravame dal soccombente e costituitosi l'appellato il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello atteso che lo AR avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge l'ordinanza di reintegra, pronunciata il 21.4.89, che aveva natura di sentenza, il Tribunale di Benevento, con 18.2.99, in accoglimento decisione del 26.1 rigettava la domanda del dell'impugnazione CC condannandolo alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione LV CC sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso TO AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello proposto da TO 4 AR, nonché violazione e falsa applicazione di legge. Sostiene il ricorrente che il provvedimento di reintegra del 21.4.1989 emesso dal RE previa sostanziale unificazione delle due fasi del procedimento possessorio e con il quale quel giudice aveva attuato in modo definitivo la richiesta tutela possessoria senza margini per una ulteriore decisione di merito con riserva al speseprosieguo della sola pronuncia sulle N A processuali, anche se emesso in forma di ordinanza, aveva sostanza di sentenza definitiva suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. La mancanza nel provvedimento "de quo" della sulle spese processuali non influiva pronuncia qualificazione giuridica di sentenza sulla attribuita al provvedimento medesimo determinando soltanto il carattere non definitivo della stessa che, come tale, era immediatamente appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. ovvero soggetta ad appello differito purché ne fosse stata fatta riserva, a pena di decadenza, nei termini di cui al successivo art. 340. Nella specie lo AR non aveva mai fatto 5 riserva di appello avverso la richiamata ordinanza- sentenza comunicatagli il 9 maggio 1989 né alla prima udienza successiva alla sua comunicazione né nelle altre ancora successive mentre l'appello dinanzi al Tribunale di Benevento era stato proposto con atto notificato il 10 ottobre 1991 provvedimento in questione era ormaiquando il passato in giudicato. Di qui l'inammissibilità del proposto gravame che, pur invocata dinanzi allo stesso Tribunale, non era stata presa in considerazione da quel H giudice che sul punto nulla aveva statuito nella C qui gravata sentenza. A La doglianza è fondata. E" noto (vedi tra le tante Cass. n. 326/85 e n. 4318/86 nonché, da ultima, Cass. Sez. Un. n. 1984/98) che le due fasi in cui si articola il procedimento possessorio, quella sommaria durante la quale il RE decide sulla domanda di di reintegra О provvedimenti immediati di manutenzione concedendoli о negandoli e quella successiva di trattazione del merito, la quale si conclude con la sentenza che definisce la controversia, ordinando la reintegra О la manutenzione non concesse nella fase sommaria, 6 ovvero confermando, revocando о modificando i provvedimenti immediati, non essendo tra loro legate da un nesso di successione necessaria, possono essere unificate in una sola fase. Per stabilire, quindi, se si sia in presenza di un'ordinanza ovvero di una sentenza, Occorre guardare non tanto alla forma rivestita dal provvedimento quanto al contenuto di esso, per cui il provvedimento va qualificato come ordinanza se si limita ad emettere provvedimenti immediati in possessorio ovvero a confermare, modificare revocare i provvedimenti già emessi, con rinvio al prosieguo per accertare, attraverso un'indagine a cognizione piena e non sommaria, se la domanda in possessorio sia о meno fondata, mentre il provvedimento va qualificato sentenza allorché esso decida in modo definitivo sulla domanda in possessorio, per cui in ordine ad essa non c'è alcun margine per ulteriore trattazione e decisione nel merito. In tale seconda ipotesi si è in presenza di una sentenza ai sensi dell'art. 279 c.p.c. in quanto il giudice decide definitivamente il merito della causa mentre la circostanza che nel provvedimento sia mancata la pronuncia sulle spese influisce soltanto sul carattere definitivo O meno 7 della pronuncia, la quale, in mancanza di tale provvedimento, va pertanto qualificata come sentenza non definitiva (v. Cass. n. 279/85 nonché 4318/86) e come tale è senz'altrola citata n. immediatamente appellabile ex art. 339 c.p.c. о appello differito ai sensi delsuscettibile di successivo art. 340 stesso codice (v. Cass. n. 280/84). Nella fattispecie che ne occupa il RE, dopo la comparizione personale delle parti innanzi escussi i a sé, effettuato un sopralluogo ed numerosi testi indicati dalle parti medesime, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 21 aprile 1989 ha ordinato allo AR di rilasciare immediatamente la striscia di terreno oggetto del ricorso nonché di ripristinare il canaletto di scolo delle acque piovane, così definendo in tutti i suoi aspetti il merito della controversia e rinviando in prosieguo il giudizio per la determinazione delle sole spese. Esattamente quindi rileva il ricorrente CC che la questione di merito venne definitivamente decisa con il provvedimento in discorso, che pertanto costituiva sentenza (non definitiva, mancando la pronuncia sulle spese) ed 8 era immediatamente appellabile 0 suscettibile di appello differito, come del resto statuito dallo stesso RE nella successiva sentenza del 28.6 2.7.91 che, giudicando esclusivamente sulle spese, aveva ritenuto il provvedimento medesimo non revocabile come richiesto dallo AR, ma eventualmente impugnabile secondo le norme del A codice di rito. Non essendosi ciò verificato nei termini di NA legge ed avendo lo AR insistito, nel suo gravame avversO la suindicata decisione, nel chiedere la revoca del provvedimento del 21.4.89, censurando il merito possessorio nonostante il passaggio in giudicato di ogni relativa questione, senza alcuna doglianza sull'unico punto suscettibile d'impugnazione, quello cioè relativo alle spese, il Tribunale campano avrebbe dovuto, anziché entrare nel merito della controversia, completamente trascurando i rilievi di rito mossi dall'appellato CC, dichiarare inammissibile il proposto gravame. Non essendosi in tal senso quel giudice pronunciato e ricorrendo gli estremi di cui al terzo comma, ultima parte dell'art. 382 c.p.c., in accoglimento del secondo motivo di ricorso e 9 dichiarato assorbito il primo, involgente questioni di merito, la gravata sentenza Va cassata senza rinvio, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio d'appello e quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara N inammissibile l'appello e per l'effetto cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio. Roma 27 aprile 2001. Al edo Merrithen externe IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 250.000 436T 60000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3 AGO. 2001 TOT. 310000 H. CANCELLIERE Frantov ane UFFICIO DEL 1.5 GEN 2002. Registrato in d .1 al n.1445 € 160,10 16 CENTOSESSANSA 10 Origento Aram Ser Il Responsabile A Mana d (De (Or MAC 10