Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2015, n. 32470
CASS
Sentenza 7 aprile 2015

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In tema di ordinamento penitenziario, le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 della legge. n. 354 del 1975, non sono soggette ad alcun mezzo di impugnazione, neppure al reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis della legge. n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 3, comma primo, lett. b), del D.L. n. 146 del 2013, conv. dalla legge. n. 10 del 2014. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che gli indicati provvedimenti hanno carattere amministrativo, inerente alle modalità della detenzione, ma non incidente sulla libertà personale del soggetto, che il rimedio introdotto dall'art. 35 bis cit. ha riguardo ai diritti di cui all'art. 3 della CEDU, e che per la tutela dell'integrità fisica del detenuto l'ordinamento prevede l'istituto del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2015, n. 32470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32470
    Data del deposito : 7 aprile 2015

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