Sentenza 7 aprile 2015
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 della legge. n. 354 del 1975, non sono soggette ad alcun mezzo di impugnazione, neppure al reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis della legge. n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 3, comma primo, lett. b), del D.L. n. 146 del 2013, conv. dalla legge. n. 10 del 2014. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che gli indicati provvedimenti hanno carattere amministrativo, inerente alle modalità della detenzione, ma non incidente sulla libertà personale del soggetto, che il rimedio introdotto dall'art. 35 bis cit. ha riguardo ai diritti di cui all'art. 3 della CEDU, e che per la tutela dell'integrità fisica del detenuto l'ordinamento prevede l'istituto del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2015, n. 32470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32470 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/04/2015
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 930
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 27017/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RA N. IL 06/01/1956;
avverso l'ordinanza n. 736/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 06/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 6.5.2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, il "reclamo qualificato ex art. 35 bis O.P. ma avverso decreto ex art. 11 non giurisdizionalizzato", proposto nell'interesse di DI DO, detenuto presso la Casa circondariale di Piacenza-San Lazzaro.
2. Avverso tale decreto il DI, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione al combinato disposto dell'art. 35-bis O.P. e art. 69 O.P., comma 6, come introdotti dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10. Premette il difensore che il DI, affetto da patologie polmonari a suo dire non adeguatamente curate in carcere, aveva inoltrato richiesta di autorizzazione al ricovero presso l'Ospedale Maggiore di Crema (o altra struttura sanitaria ritenuta più idonea), ai sensi dell'art. 11 O.P., per sottoporsi a visite specialistiche e ad eventuale angiografia.
Il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, con provvedimento del 19.3.2014, aveva rigettato l'istanza de plano, ritenendo sufficiente la relazione sanitaria del 17.3.2014 acquisita dal carcere. L'interessato aveva, quindi, adito il Tribunale di Sorveglianza che, con il provvedimento presidenziale sopra menzionato, aveva dichiarato il reclamo inammissibile.
Nella prospettazione della difesa ricorrente detto provvedimento doveva considerarsi giuridicamente errato, in quanto aveva continuato a qualificare l'originario ricorso ex art. 11 O.P. come ricorso amministrativo nonostante le recenti modifiche legislative intervenute, secondo le quali tutte le richieste concernenti i diritti dei detenuti, compreso il diritto alla salute, dovevano poter essere tutelate attraverso la procedura giurisdizionalizzata prevista dall'art. 35-bis O.P., nel caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione, di disposizioni previste da legge e regolamento penitenziari, dalla quale derivasse "un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" (art. 69 O.P., comma 6).
3. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
2. Il decreto impugnato si pone in piena sintonia con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza decide sull'istanza di autorizzazione al ricovero in luogo di cura esterno alla struttura carceraria, ai sensi dell'art. 11 O.P., non è soggetto ad alcuna forma d'impugnazione, trattandosi di atto che non incide sulla libertà personale del soggetto, ma è caratterizzato da natura amministrativa e riguarda solo le modalità della detenzione (Sez. 1, n. 25830 del 7/6/2002, Calzolaio, Rv. 221856; Sez. 6, n. 15703 del 25/3/2009, Simoncelli, Rv. 243314).
3. Secondo il ricorrente, tale orientamento andrebbe rivisitato alla luce dell'introduzione, nell'ordinamento penitenziario, del "reclamo giurisdizionale" di cui all'art. 35-bis, aggiunto dal D.L. 21 dicembre 2013, n. 146, art. 3, comma 1, lett. b), recante misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, in vigore dal 24.12.2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, in vigore dal 22.2.2014.
Il citato D.L. n. 146 del 2013, come convertito, ha, inoltre, sostituito il comma 6 dell'art. 69 O.P. che, nel nuovo testo, alla lett. b), prevede la possibilità di reclamo ai sensi dell'art. 35- bis per detenuti e internati concernente "l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".
Dal combinato disposto delle due norme citate deriverebbe, secondo il ricorrente, la possibilità di adire il Magistrato di Sorveglianza, con lo strumento del reclamo giurisdizionalizzato ora previsto dall'art. 35-bis O.P., nel caso di un pregiudizio grave ed attuale al diritto alla salute.
3. La tesi, per quanto suggestiva, non può essere condivisa. In primo luogo, per la peculiare genesi "storica" del reclamo in questione, introdotto quale rimedio "preventivo" (unitamente a quello "risarcitorio" previsto dall'art. 35-ter) dal legislatore nazionale in risposta a quanto intimatogli dalla Corte EDU con la nota sentenza dell'8.1.2013, emessa nel caso RR
contro
Italia, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraffollamento delle carceri, tema specifico, quest'ultimo, che, pur potendo eventualmente involgere profili afferenti alla tutela della salute, non coincide, tuttavia, con tale diverso tema, avendo, invece, riguardo a quelli contenuti nell'art. 3 della Convenzione EDU ("Nessuno può essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti"). In secondo luogo, per ragioni di carattere sistematico, posto che, per quanto attiene alla tutela dell'integrità fisica, l'ordinamento appresta, in via principale, i rimedi del differimento (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione della pena previsti dagli artt. 146 e 147 c.p., di competenza del Tribunale di Sorveglianza (art. 684 c.p.p.), sicché quello previsto dall'art. 35-bis O.P. assumerebbe carattere residuale.
In terzo luogo, per un argomento di carattere letterale, in quanto il reclamo de quo è azionabile in caso di inottemperanza "dell'amministrazione" e non per impugnare un provvedimento del Magistrato.
4. In sintonia con il parere del Procuratore Generale, deve ritenersi, per le ragioni esposte, che 11 provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza sull'istanza di autorizzazione al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 O.P., sia tuttora non impugnabile, sicché correttamente è stato dichiarato, nella specie, inammissibile il reclamo proposto avverso di esso.
5. Conseguentemente, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Per la peculiare natura della questione trattata, si esonera il ricorrente dal versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015