Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
Il potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, qualora accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento e, pertanto, può essere esercitato anche nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2007, n. 36936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36936 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello Presidente del 12/06/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi Consigliere SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco Consigliere N. 1075
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere N. 28837/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso l'ordinanza in data 04.05.2006 del G.U.P. presso il Tribunale di Pordenone;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il procedimento;
udita in Camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
1. All'udienza preliminare del 04.05.2006 il G.U.P. presso il Tribunale di Pordenone ha disposto la restituzione degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p., ritenendo in base alle risultanze acquisite che il fatto era diverso da quello enunciato nel capo di imputazione - relativo al reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, a carico di AM UM per aver sostato sul lato destro della strada alla guida di autocarro senza le luci di emergenza accese e contro cui impattava il ciclomotore condotto dal deceduto MB DO - in quanto non era indicata la parziale occupazione della carreggiata, la scarsa visibilità e il riferimento all'art. 153 C.d.S..
2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per abnormità del provvedimento del G.U.P. di regresso del procedimento alla fase preliminare delle indagini in quanto, una volta ammesso il giudizio abbreviato, il giudice può modificare la qualificazione giuridica ma deve comunque esercitare il suo potere decisorio. Deduce ancora la palese violazione dell'art. 521 c.p.p., osservando che il fulcro della contestazione era il mancato uso delle luci di emergenza;
che i profili di colpa individuati dal G.U.P. non potevano considerarsi estranei all'imputazione originaria prospettata dal Pubblico Ministero, per cui l'imputato era perfettamente in grado di difendersi;
che il richiamo alla scarsa visibilità era da ricondursi alla mancata accensione delle luci di emergenza.
3. A sostegno delle conclusioni assunte nella requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte osserva che l'incremento del quadro probatorio, conseguente alle integrazioni consentite/ disposte dal giudice ex art. 438 c.p., comma 5 e art. 441 c.p., comma 5, consente l'operatività dei meccanismi di modifica dell'imputazione previsti per l'udienza preliminare, e ciò affinché il "thema decidendum" possa essere adeguato alle nuove risultanze raccolte "in itinere" e utilizzabili per la decisione;
che solo al di fuori di tali casi non può ammettersi l'esposizione dell'accusa alla "fluidità" denunciata dal ricorrente, mentre, per contro, l'espressa previsione di applicabilità dell'art. 423 c.p.p. in presenza di una richiesta di rito abbreviato "condizionato" ex art. 438 c.p.p., comma 5 (quale proposta nella specie), abilita alla contestata sollecitazione modificativa;
che la ragione del contestato provvedimento di restituzione trovava spiegazione nella diversità fattuale rispetto alla visibilità affermata nel capo di imputazione.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3. Il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. adottato dal G.U.P. per diversità del fatto emerso nel corso del giudizio abbreviato non può considerarsi abnorme.
Ed invero, il potere/dovere del giudice di disporre (art. 521 c.p.p.) la trasmissione degli atti al p.m., allorché accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, e, pertanto, può essere esercitato anche dal giudice nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Cassazione penale, sez. 6^, 7 luglio 2005, n. 36310, Notari. Sulla stessa linea: sez. 1^, c.c., 24 maggio 2001, Paonessa;
sez.; 4^, c.c. 14 febbraio 2001, Cala;
sez. 6^, u.p. 18 marzo 1998, Curro;
nonché, seppure con riferimento alla previsione di cui all'art. 521 c.p., comma 1, sez. 6^, u.p. 26 settembre 1996, Martina;
sez. 6^, u.p. 21 novembre 1991; e, relativamente al giudizio abbreviato in appello, sez. 1^, u.p. 12 novembre 1992, Pieroni). Come sottolineato dal Procuratore Generale requirente, la formulazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 27, prevede l'applicabilità dell'art. 423 c.p.p. (modifica dell'imputazione) nel caso, in questa sede ricorrente, di rito abbreviato condizionato (come pure nel caso di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5, di impossibilità per il giudice della decisione allo stato degli atti). La facoltà del P.M. di procedere alla modifica dell'imputazione abilita correlativamente il giudice a sollecitare al P.M. l'esercizio del relativi poteri nelle peculiari situazioni di ampliamento del quadro probatorio affinché il thema decidendum possa essere adeguato alle nuove risultanze raccolte in itinere e utilizzabili per la decisione, diversamente dal caso di giudizio abbreviato non condizionato che configura l'abnormità del provvedimento di restituzione secondo Cassazione penale, sez. 1^, 4 febbraio 2004, n. 14491, Kastlunger. Del resto, in applicazione del principio generale di correlazione tra accusa e difesa di cui all'art. 521 c.p.p., è riconosciuto al giudice il potere di sollecitare il P.M. alle opportune modifiche;
e tale potere ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che, rigettando la questione proposta con riferimento all'art. 424 c.p.p., con la sentenza 15 marzo 1994 n. 88 ha affermato la possibilità del giudice di sollecitare il P.M. alle modifiche dell'imputazione ritenute opportune per l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, e, con l'ordinanza 14 aprile 1995 n. 131, ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 417 c.p.p., osservando che, di fronte all'esigenza di una diversa descrizione del fatto rispetto a come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, nulla impedisce al giudice per le indagini preliminari di invitare il p.m. a modificare l'imputazione mediante un provvedimento di trasmissione degli atti.
In questo meccanismo di integrazione probatoria si inserisce il caso in esame, caratterizzato dall'emergere di nuovi profili di colpa a carico dell'imputato per la parziale occupazione della carreggiata e la scarsa visibilità dell'autocarro, in sosta senza le luci di emergenza in funzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007