Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2015, n. 18241
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Sentenza 19 febbraio 2015

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Il terzo creditore assistito da ipoteca iscritta sul bene oggetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 in data precedente alla confisca stessa non può essere ammesso al pagamento del credito ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se l'iscrizione non è stata rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla data in cui essa fu eseguita. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche se, astrattamente, il creditore può sempre procedere a nuova iscrizione dell'ipoteca, quest'ultima sarebbe comunque posteriore alla trascrizione della confisca del bene "medio tempore" intervenuta e che, quindi, la relativa istanza di ammissione al credito sarebbe carente dei presupposti richiesti dall'art. 52 del D.Lgs. n.159 del 2011).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2015, n. 18241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18241
    Data del deposito : 19 febbraio 2015

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