Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
Il terzo creditore assistito da ipoteca iscritta sul bene oggetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 in data precedente alla confisca stessa non può essere ammesso al pagamento del credito ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se l'iscrizione non è stata rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla data in cui essa fu eseguita. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche se, astrattamente, il creditore può sempre procedere a nuova iscrizione dell'ipoteca, quest'ultima sarebbe comunque posteriore alla trascrizione della confisca del bene "medio tempore" intervenuta e che, quindi, la relativa istanza di ammissione al credito sarebbe carente dei presupposti richiesti dall'art. 52 del D.Lgs. n.159 del 2011).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2015, n. 18241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18241 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/02/2015
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 417
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 31660/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO SPA;
avverso l'ordinanza n. 115/2013 TRIBUNALE di CROTONE, del 07/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo;
lette le conclusioni del PG dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto riqualificarsi l'impugnazione come opposizione o disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/4/2014, il Tribunale di Crotone respingeva la domanda di Italfondiario S.p.A., presentata ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194 e ss. di ammissione del credito, quale titolare di ipoteca su un bene immobile iscritta anteriormente alla confisca disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Secondo il Tribunale, la regolamentazione della L. 228 cit. non era applicabile in via analogica alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies cit., poiché la norma limitava esplicitamente la regolamentazione ai beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione;
del resto, i presupposti applicativi e la ratio della confisca nelle due ipotesi erano differenti.
Analizzando in via generale il tema di una tutela ordinaria a favore del terzo creditore in relazione ad un bene confiscato, il Tribunale riteneva la propria competenza, ma rigettava nel merito la domanda, osservando che l'ipoteca azionata risultava iscritta nel pubblico registro immobiliare il 26/3/1985 e, quindi, si era estinta per mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di venti anni;
con la conseguenza che il diritto di garanzia non poteva essere fatto valere.
2. Ricorre per cassazione Italfondiario S.p.A., deducendo distinti motivi. Con un primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di norme penali e di altre norme giuridiche.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la mancata rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca nel ventennio determinasse l'estinzione del titolo ipotecario, effetto escluso dalla giurisprudenza della Cassazione civile. Solo la cancellazione dell'iscrizione toglie valore all'ipoteca: in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione, il creditore può procedere ad una nuova iscrizione sulla base del medesimo titolo.
Per la domanda prevista dalla L. n. 228 del 2012 è sufficiente la titolarità di un credito ipotecario, con iscrizione anteriore alla trascrizione del provvedimento di prevenzione, e non la mera efficacia o meno della relativa iscrizione, che rimane suscettibile di rinnovazione.
In un secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale.
Il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile il regime introdotto dalla L. n. 228 del 2012 alle confische disposte ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Tale interpretazione preclude sostanzialmente la tutela dei diritti dei terzi di fronte a provvedimenti di confisca disposti in base a quella norma. In realtà, la confisca ex art. 12 sexies cit. è un'ipotesi particolare assimilabile alla confisca di prevenzione, facendo anch'essa acquisire un'impronta rigidamente pubblicistica al bene, confermata dalla medesima regolamentazione della gestione dei beni, unificata proprio dalla L. n. 228 del 2012. Ritenere diversamente violerebbe il principio di uguaglianza perché si produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento per il terzo pregiudicato da tale confisca. Nè si potrebbe ritenere esercitabile la tutela davanti al giudice civile in quanto l'unica forma di tutela che l'ordinamento attualmente riconosce ai terzi di buona fede pregiudicati da una confisca è quella approntata dalla L. n. 228 del 2012: il vincolo pubblicistico, infatti, impedisce la vendita del bene.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata o, in subordine, perché questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non prevede l'estensione delle disposizioni previste dalla L. n. 228 del 2012 anche alle confische disposte ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies;
in linea ulteriormente subordinata conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per l'accertamento da parte del giudice del rinvio della buona fede del ricorrente.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude in tesi per la qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4; in ipotesi per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. La ricorrente esattamente invoca l'applicazione della normativa della L. n. 228 del 2012 anche alle ipoteche iscritte sui beni immobili anteriormente ad una confisca disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies. Questa Corte ha recentemente affermato che, nel caso di confisca definitiva disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Il giudice dell'esecuzione penale che sia stato investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito ipotecario è tenuto a eseguire, laddove non sia stata già compiuta con esito negativo con provvedimento precedente sul medesimo oggetto, la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 (da ritenersi applicabile anche alla confisca penale) e a trasmetterne gli esiti all'Agenzia Nazionale, alla quale spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo (Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014 - dep. 19/06/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259332): si richiama l'ampia motivazione di quella pronuncia, che dimostra il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies e quella di prevenzione e la sostenibilità della interpretazione qui adottata. Di conseguenza, al terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene è precluso il ricorso allo strumento di tutela del proprio credito previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199, che richiama, in particolare, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52 solo laddove lo stesso soggetto abbia in precedenza promosso incidente esecutivo a tutela della garanzia reale costituita sul bene confiscato, e si sia visto rigettare la sua richiesta in via definitiva (Sez. 1, n. 25369 del 21/05/2014 - dep. 13/06/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259920), caso che non ricorre nel caso di specie.
D'altro canto, il medesimo principio ha affermato, sotto un'altra ottica, questa Corte in sede civile, stabilendo che, in tema di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (e successive modifiche), il diritto del creditore - sebbene assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in data precedente alla confisca stessa ed eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente ad essa - non può più essere tutelato davanti al giudice civile (Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 07/10/2013, Rv. 628730), richiamando la tendenza dell'ordinamento a generalizzare i principi codificati in tema di confisca quale misura di prevenzione, siccome informatori delle relazioni tra diritti di credito (e connessi diritti di azione anche esecutiva) e procedimenti penali, tendenza che trova conferma in relazione alla confisca quale misura di sicurezza pure in base ad elementi normativi testuali, sia pure indiretti e solo in apparenza non espliciti, successivamente approfonditamente analizzati;
cosicché "è quella definitiva o a regime in tema di misure di prevenzione che trova immediata e temporalmente illimitata applicazione alla confisca quale misura di sicurezza patrimoniale, col solo evidente limite della definitività delle situazioni pregresse e cioè dell'intangibilità dei decreti di trasferimento emanati in sede di procedura esecutiva individuale o concorsuale prima del provvedimento di confisca".
2. Ciò premesso, esattamente il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda sulla base della mancata rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile confiscato entro venti anni. Tale carenza produce effetto anche ritenendo - diversamente da quanto ha fatto il Tribunale di Crotone - che la normativa della L. n. 228 del 2012 si applichi agli immobili confiscati D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies.
In effetti, alla data di entrata in vigore della legge, per accedere alla parziale soddisfazione del proprio credito in base alla normativa speciale, occorreva essere uno dei "creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro" (comma 198). Trova, quindi, applicazione il regime civilistico ordinario previsto per iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili.
Ebbene, l'art. 2847 cod. civ. dispone che "l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data" e che "l'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine"; se è vero che questa Corte, in sede civile, ha affermato che la previsione della durata ventennale stabilita di cui all'art. 2847 cod. civ. attiene solo al profilo dell'efficacia, con la conseguenza che l'omesso rinnovo dell'iscrizione nel ventennio non estingue ne' il titolo ipotecario, ne' il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 cod. civ., procedere a nuova iscrizione, sulla base del medesimo titolo (Sez. 1, Sentenza n. 7570 del 01/04/2011, Rv. 617659; ma vedi, contra Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014, Rv. 630575: "La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare"), la questione dirimente non è quella dell'estinzione o meno dell'ipoteca, ma quella dell'efficacia della nuova iscrizione.
In effetti, l'art. 2848 cod. civ. prevede che, nonostante il decorso del termine ventennale, il creditore possa procedere a nuova iscrizione: ma, in tal caso, l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione;
cosicché "la nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo" (art. 2848 c.c., comma 2). Ne consegue che, se è vero che Italfondiario astrattamente potrebbe ancora procedere a nuova iscrizione dell'ipoteca, essa sarebbe posteriore alla confisca del bene.
Il ricorrente sostiene che la tutela del terzo non si fonda sull'attualità dell'iscrizione nei pubblici registri immobiliari, ma sulla titolarità del credito ipotecario precedentemente trascritto:
ma tale prospettazione contrasta palesemente con la norma sopra richiamata del comma 194, che pretende non solo .a titolarità del credito, ma anche l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca sulla trascrizione del provvedimento ablativo;
anteriorità che la mancata rinnovazione nel ventennio ha fatto venire meno, atteso che l'effetto dell'iscrizione è cessato (art. 2847 cod. civ.). Il ricorrente osserva, ancora, che il Tribunale di Crotone ha fatto leva sulla mancata rinnovazione dell'iscrizione nel ventennio (che scadeva il 26/3/2005) nonostante fosse intervenuto il provvedimento irrevocabile di confisca (14/10/1997), sostenendo che si tratta di addebito paradossale, tenuto conto che il bene era già stato acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato tanto da potersi dubitare che il terzo avesse titolo e potesse effettuare tale rinnovazione: ma dimentica che questa Corte in sede civile ha ripetutamele ribadito (prima dell'approvazione della L. n. 228 del 2012) che il provvedimento di confisca non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, essendo il diritto reale limitato de qua un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 c.c. (Sez 3 Sentenza n. 16227 de. 29/10/2003, Rv. 567758); cosicché, al contrario sussisteva e permaneva l'interesse del terzo creditore di ipoteca iscritta anteriormente alla confisca a mantenere gli effetti dell'iscrizione mediante la rinnovazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015