Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
Al fine di determinare la pena da espiare, la custodia cautelare sofferta all'estero può essere computata solo se riferita al medesimo fatto per cui vi è stata condanna in Italia. Ne consegue che, qualora la condanna in Italia sia avvenuta per più reati in continuazione, la detenzione patita all'estero per un fatto identico a uno dei reati ritenuti dal giudice italiano avvinti da tale vincolo può essere presa in considerazione solo per esso e non anche per gli altri, in quanto l'istituto della continuazione mira a mitigare l'entità della pena complessivamente inflitta in relazione a violazioni costituenti espressione di un identico disegno criminoso, ma non sopprime la loro autonomia fenomenologica. (Fattispecie nella quale il ricorrente era stato detenuto in Francia dal 9 maggio 2004 al 30 marzo 2006, data dell'arresto a fini estradizionali, per un fatto coincidente con una soltanto delle plurime violazioni contestategli dal giudice italiano e per cui era poi intervenuta l'estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2008, n. 31943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31943 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 31 943/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/07/2008
SENTENZA
N. 2065/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GIORDANO UMBERTO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
N. 006525/2008 2. Dott. CORRADINI GRAZIA "T
3. Dott. ROMBOLA' MARCELLO
4.Dott. CASSANO MARGHERITA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 18/12/1970 1) PE SIMONE
avverso ORDINANZA del 23/01/2008
CORTE APPELLO di TRENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CASSANO MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Goleso che ha chiests ierigetts del ricorso.
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11 23 gennaio 2008 la Corte d'appello di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'ordinanza in data 17 novembre 2006 con la quale il g.i.p. del Tribunale di Aosta aveva concesso a ON NI l'indulto sulla pene inflittagli con la sentenza dell'8 novembre 2005 e determinava in anni due,
mesi undici e giorni ventuno di reclusione la pena che NI doveva ancor espiare per la condanna inflittagli con la sentenza della Corte d'appello di Trento
dell'8 novembre 2007; dichiarava la predetta pena interamente condonata.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NI, il quale lamenta violazione dell'art. 54 dell'Accordo di Schengen, non avendo il giudice dell'esecuzione computato interamente la custodia sofferta in Francia per il medesimo fatto per cui è intervenuta condanna definitiva in Italia.
Osserva in diritto.
Il ricorso non è fondato.
1. Ai sensi dell'art. 54 dell'Accordo di Schengen se nel territorio di uno degli
Stati aderenti viene instaurato un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona che sia già stata giudicata, con sentenza definitiva, per i medesimi fatti da parte delle autorità giudiziarie di un altro Paese contraente, il periodo di privazione della libertà personale scontato per questi fatti in quest'ultimo territorio deve essere detratto dalla pena eventualmente inflitta all'esito del nuovo procedimento. Deve essere, altresì, tenuto conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà personale che siano state eseguite.
2. Nel caso in esame la sentenza di condanna emessa nei confronti di ON
NI dalla Corte d'appello di Trento 1'8 novembre 2007 riguarda distinti reati puniti, rispettivamente, dagli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, contestato al capo b della rubrica, comprende plurime violazioni, una delle quali coincide con quella posta a base dell'arresto e della successiva detenzione del ricorrente in Francia dal 9 maggio 2004 al 30 marzo
2006, data dell'arresto a fini estradizionali nell'ambito della procedura che ha portato alla consegna in data 24 maggio 2006.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, esente dai vizi denunziati, in quanto, all'esito delle scioglimento del cumulo delle pene concorrenti, ha correttamente
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imputato il periodo di custodia cautelare, compreso tra il 9 maggio 2004 e il 30 marzo 2006, al solo episodio per il quale NI è stato arrestato e condannato in
Francia, con ciò rispettando l'art. 54 dell'Accordo di Schengen che fa riferimento al medesimo "fatto” e non già al medesimo rcato o imputazione. Né, d'altra parte, la custodia cautelare in carcere sofferta all'estero per uno specifico fatto delittuoso può essere computata, al fine di determinare la porzione di pena già espiata, anche nella pena concernente altri "fatti", ancorché ritenuti in continuazione. L'istituto previsto dall'art. 81 c.p. è, infatti, volto a mitigare l'entità della pena complessivamente inflitta in relazione a reati costituenti espressione di un medesimo disegno criminoso, ciascuno dei quali, però, conserva la sua autonomia fenomenologia. Ne consegue che la detenzione patita all'estero per un fatto identico ad uno dei reati ritenuti dal giudice italiano avvinti dal vincolo della continuazione può essere computata solo per tale reato e non anche per gli altri.
Al rigetta del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigotta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 luglio 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Margherita Cassano dott. Umberto Giordano
Vrindars CossonoWarpfeito Conano
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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30 LUG 2008
CANCELLIERE Pranita Tafetta