Sentenza 21 maggio 2014
Massime • 1
In tema di confisca ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, al terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene è precluso il ricorso allo strumento di tutela del proprio credito previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che richiama, in particolare, l'art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove lo stesso soggetto abbia in precedenza promosso incidente esecutivo a tutela della garanzia reale costituita sul bene confiscato, e si sia visto rigettare la sua richiesta in via definitiva.
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- 1. Credito, creditori, tutela del terzoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2014, n. 25369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25369 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1565
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 49347/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 22/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del 28/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, il quale ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 28 ottobre 2013 il Tribunale di Brescia - sezione misure di prevenzione, ha rigettato la domanda proposta dall'Istituto AR S.p.A. che nella sua qualità di terzo titolare di diritto di credito garantito da ipoteca di primo grado iscritta - anteriormente al sequestro - su di un immobile assoggettato a confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di
RÙ AL aveva chiesto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199, l'ammissione del proprio credito al pagamento con le modalità di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 5 e art. 52, commi 7, 8 e 9.
2. Il tribunale, infatti, oltre a dubitare, preliminarmente, della propria effettiva competenza a conoscere della domanda proposta dall'Istituto AR S.p.A. a ragione del rilievo, in fatto;
(a) che il bene costituito a garanzia del credito del predetto ente era stato si sottoposto a confisca (con sentenza del 2 febbraio 2001, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Brescia), ma ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, e non già, quindi, nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
e dell'ulteriore considerazione, in diritto;
(b) che la L. 24 dicembre 2012, n. 228 aveva si unificato la disciplina dei beni confiscati (vuoi L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, vuoi nell'ambito di un procedimento di prevenzione) ma esclusivamente in punto di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo, di contro (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 194 comma 1), che la domanda di ammissione del credito
(ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 58, comma 2), andava proposta al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (ovvero, nel caso in esame, al Tribunale ordinario di Brescia quale giudice dell'esecuzione e non invece alla speciale sezione preposta alla trattazione dei procedimenti in tema di misure di prevenzione) riteneva in ogni caso preclusa, per l'Istituto AR S.p.A., la possibilità di ricorrere alla tutela della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ex art. 1, comma 199, in quanto il creditore aveva già esaurito in precedenza i mezzi di tutela del proprio credito (accertamento della propria buona fede e del proprio incolpevole affidamento), avendo la Corte di Appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, negato il riconoscimento dell'opponibilità allo Stato dell'ipoteca iscritta all'immobile di cui trattasi, giusta ordinanza del 26 febbraio 2010, provvedimento divenuto irrevocabile a seguito della sentenza n. 29197 del 17 giugno 2011 di questa Corte di legittimità.
3. Avverso tale provvedimento l'AR S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, il quale, in via principale, ne denunzia l'illegittimità per erronea applicazione della legge penale e per illogicità della motivazione;
in subordine solleva eccezione di illegittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199, nella parte in cui non prevede che anche per le confische disposte ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, debba applicarsi la medesima disciplina ivi recata, ai commi da 195 a 206, a tutela dei terzi di buona fede. Più specificamente nel ricorso si contesta, in primo luogo, l'assunto secondo cui lo specifico strumento di tutela dei terzi titolari di diritti di credito previsto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199, (domanda di ammissione del credito) sarebbe esperibile solo con riferimento alla confisca di prevenzione ma non anche in caso di confisca disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comportando una siffatta decisione un'irragionevole disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, evidenziando al riguardo come anche una recente sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte (la n. 10532 del 26 febbraio 2013) non sembra affatto aver escluso l'applicabilità degli strumenti di tutela di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 52 e segg., ai casi di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies.
Ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato (illogicità della motivazione) viene ravvisato dal ricorrente nella decisione del tribunale di affrontare in via preliminare la questione di competenza, escludendola, salvo poi rigettare nel merito la domanda del creditore.
Da ultimo nel ricorso si censura, infine, anche l'ulteriore argomento addotto dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda di ammissione del credito, sostenendo il ricorrente che la circostanza che la Corte di Appello di Brescia, con ordinanza deliberata il 26 febbraio 2010 abbia respinto la domanda o più correttamente l'incidente di esecuzione proposta da AR S.p.A. volta ad ottenere il riconoscimento della propria buona fede e la conseguente dichiarazione di estraneità rispetto all'attività illecita ascritta ad RÙ AL e che tale decisione sia divenuta definitiva, non può esplicare alcuna reale efficacia preclusiva con riferimento ad un mezzo d'impugnazione straordinario conseguente ad un radicale mutamento del quadro normativo, che impone al giudicante - si sostiene - "un accertamento mirato esclusivamente al rapporto creditore - proposto", o più precisamente "al rapporto creditore - attività illecita, rimanendo assolutamente estraneo alla sfera di buona fede il rapporto creditore (in buona fede) cedente nel caso in esame la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - creditore cessionario nel caso in esame la Castello Finance s.r.l e per essa AR S.p.A.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di AR S.p.A. è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente infondati.
1.1. Quanto al primo motivo d'impugnazione prospettato in ricorso va anzitutto rilevato che esso travisa l'effettivo significativo del percorso motivazionale sviluppato nel provvedimento impugnato. Al riguardo giova infatti precisare, che i giudici bresciani non hanno inteso affermare, come opinato dal ricorrente, che al titolare di un diritto di credito garantito da ipoteca su di un bene oggetto di confisca disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, sia precluso - in via generale ed astratta - il ricorso allo strumento di tutela di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199 - ed in questo senso l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma sollevata va evidentemente disattesa perché irrilevante - ma hanno inteso semplicemente affermare che nello specifico, in un caso cioè di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, la domanda di ammissione non andava proposta dal creditore al "giudice delle misure di prevenzione" ma al giudice dell'esecuzione (penale) presso il tribunale che ha disposto la confisca.
Ciò posto, seppure deve riconoscersi che nel presente giudizio, attesa oltretutto l'identità dell'ufficio giudiziario adito, la rilevazione di una incompetenza della sezione misure di prevenzione a conoscere della domanda di ammissione del credito al pagamento, assume, nell'economia della decisione, la rilevanza di un mero obiter dictum, per altro neppure coerente con la statuizione conclusiva adottata di rigetto dell'istanza, sta di fatto, però, che tale passaggio argomentativo, seppur incongruo, non compromette la sostanziale validità complessiva del provvedimento impugnato. Ed invero come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (in termini, ex multis, Sez. 2^, n. 27948 del 18/06/2008 - dep. 08/07/2008, Impala, Rv. 240697) le disposizioni relative all'assegnazione dei processi tra le sezioni di un medesimo Ufficio giudiziario (del quale esse compongono un'articolazione organizzatoria interna) "non attengono alla capacità del giudice e non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a), ne' hanno alcun rilievo ai fini della competenza per territorio".
1.2 Quanto poi all'ulteriore ben più decisivo argomento addotto dal Tribunale a sostegno della propria decisione di rigettare la domanda proposta da AR S.p.A. - l'essere cioè l'istanza preclusa dall'esito negativo dell'incidente esecutivo già promosso in passato dal ricorrente a tutela della garanzia reale costituita sul bene confiscato - ritiene il Collegio che nessun effettivo profilo di illegittimità sia ravvisabile nel provvedimento impugnato. Ed invero, se pure deve riconoscersi - come sostenuto dal ricorrente e come affermato, sia pure in termini dubitativi, dallo stesso Tribunale di Brescia - che le norme previste dalla L. n. 228 del 2012 in tema di tutela dei terzi titolari di diritti di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159 del 2011 (proposte presentate prima del 13 ottobre 2011) ben possono trovare applicazione con riferimento ad un caso di confisca disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, non può condividersi, però, l'ulteriore assunto difensivo secondo cui le nuove norme introdotte dalla così detta "legge di stabilità" abbiano apportato delle modificazioni relativamente ai presupposti per il riconoscimento del credito ed in tema di limiti del riconoscimento del diritto azionato, così significative, da indurre a ritenere insussistente una preclusione alla loro applicazione nell'ipotesi in cui il terzo, come avvenuto nel caso di AR S.p.A., abbia già esperito in precedenza i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento (incidente di esecuzione) e si sia visto rigettare in via definitiva la sua richiesta.
Al riguardo occorre considerare, infatti, come autorevolmente affermato anche dalle Sezioni Unite civili nella già richiamata sentenza n. 10532/2013, che i presupposti per il riconoscimento del credito secondo il meccanismo processuale introdotto dalla "legge di stabilità", sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, con ciò trovando applicazione i principii della buona fede,
ovvero "della non strumentalità del credito all'attività illecita". Ed invero il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, che il ricorrente a ragione ritiene applicabile anche in caso di confisca disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, nell'affermare che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ciò subordina, però, a due ben precise condizioni, e tra esse, quella che specificamente rileva nel presente giudizio, ovvero "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità".
Orbene, con specifico riferimento al caso in esame, nel provvedimento impugnato è stato espressamente evidenziato che la Corte di Appello di Brescia, con decisione ormai irrevocabile, aveva negato il riconoscimento dell'opponibilità allo Stato dell'ipoteca iscritta sull'immobile confiscato (acquistato l'11 febbraio 1998 da OM JO, moglie di RÙ AL, ritenuta intestatala fittizia del bene ed acquirente dello stesso con i proventi delle attività illecite svolte dal marito nel campo del traffico illegale di sostanze stupefacenti) ed escluso che la Castello Finance s.r.l. (di cui AR S.p.A. era la società procuratrice), potesse ritenersi soggetto estraneo al reato ovvero che versasse in situazione di incolpevole affidamento, e ciò in considerazione del rilievo che la predetta società aveva acquistato il credito ipotecario (in origine nella titolarità della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) solo il 6 dicembre 2005, ossia in epoca di gran lunga successiva al 3 novembre 2006, data di trascrizione del sequestro preventivo del cespite.
Al riguardo non è superfluo evidenziare, invero, che come già affermato da questa Corte (con riferimento per altro ad una fattispecie relativa ad immobili diversi per ubicazione ed originaria proprietà ma che vede coinvolti, pur sempre, AR S.p.A. e la Castello Finance s.r.l.) anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro ed a confisca nel caso esaminato, di prevenzione deve ritenersi condizionata all'accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, che la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., per tutte, Cass., sez. un., 28.4.1999, Bacherotti, nonché sez. 1, 11.2.2005, Fuoco, rv. 232245, e 9.3.2005, Soc. Serv. Immob. Banche, in Riv. pen., 2005, 943) ha individuato nella anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto ai provvedimenti cautelari od ablatori intervenuti nel procedimento di prevenzione ed alla buona fede ed affidamento incolpevole del terzo che agisca innanzi al giudice dell'esecuzione penale per il riconoscimento dell'opponibilità all'Erario del proprio diritto, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente.
Sul punto, nella richiamata decisione, si evidenzia infatti acutamente, "che la cessione del credito potrebbe strumentalmente avvenire da parte dell'originario creditore, pur ipoteticamente in buona fede all'atto dell'acquisto del proprio diritto, in favore di prestanome del prevenuto o di soggetto comunque legato a quello colpito dalla misura di prevenzione reale onde consentirgli il recupero del bene sottoposto a confisca", il che giustifica "l'esigenza che le predette condizioni siano verificate anche in capo al cessionario".
Orbene in presenza di un rigetto ormai definitivo della richiesta avanzata dal terzo, del tutto correttamente il giudice di merito ha escluso, nel provvedimento impugnato, che il solo dato rappresentato dallo ius superveniens potesse consentire una nuova disamina della fattispecie, con esito favorevole per il creditore ipotecario. Ritiene in altri termini questa Corte, che anche volendo ritenere che le nuove norme sui diritti dei terzi pregiudicati da un provvedimento di confisca abbiano modificato, in maniera significativa, le condizioni per il riconoscimento del proprio credito, ciò non può comportare, conformemente all'ormai consolidata e condivisibile lezione interpretativa di questa Corte (Sez. 1^, n. 4873 del 02/10/1996 - dep. 16/11/1996, Bruno, Rv. 205948), un superamento del limite invalicabile del giudicato, sicché il giudice dell'esecuzione può tenere conto dello ius superveniens (nel caso esaminato nel citato arresto una dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta al giudicato) solo allorché esso concerna una norma incriminatrice e al solo fine di revocare la sentenza di condanna.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014