Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
I soci delle cooperative sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 7, n. 4, del t.u. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o sopraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio mortale occorso al socio di una cooperativa che su un'autovettura condotta da altri si recava a visitare una fiera per l'eventuale acquisto di prodotti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15361 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MA vedova GI, GI RI, GI AV, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTO FONTANAZZA, FRANCESCO PAOLO MINGRINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144,rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 476/99 del Tribunale di PINEROLO, depositata il 24/11/99 - R.G.N. 1098/94;
udita la relazione del la causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ANGELINI;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 luglio 1991, il Tribunale di Torino rigettava l'appello dell'Inail, confermando la sentenza del Pretore della stessa città che aveva riconosciuto il diritto dei superstiti di GI OR - la vedova OS IA e i figli GI ID e GI AB all'indennizzo di legge, in seguito a decesso del loro congiunto dovuto ad infortunio sul lavoro.
Osservava il Tribunale che OR GI, essendo uno dei tre soci della LY GR (società esercente il commercio all'ingrosso di prodotti dolciari e alimentari, e priva di dipendenti), in tale qualità aveva costantemente svolto una serie di attività di carattere manuale, e, più in particolare, il trasporto e lo stoccaggio della merce e la consegna di essa alla clientela con utilizzo dei veicoli a motore;
che era stato assicurato, pertanto, presso l'Inail, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; che era deceduto a seguito di incidente stradale, occorsogli il primo marzo 1986, mentre viaggiava a bordo dell'autovettura del collaboratore autonomo della società, Sig. Clienti, guidata da quest'ultimo, alla volta di NI, città nella quale si stava recando a visitare la fiera dolciaria annuale "SIPAD". Il Tribunale di Torino riteneva del tutto infondato l'assunto dell'Istituto appellante, secondo cui non potevano riconnettersi alla prestazione di lavoro manuale, svolta dal GI in quanto socio, i compiti che costui si accingeva a espletare in NI (ossia l'esame delle novità esposte in fiera, l'acquisizione di campioni di merce e l'eventuale ordinativo di partite di merce a prezzo scontato), essendo "...facile immaginare che il GI sarebbe rientrato a Torino con un congruo quantitativo di campioni da distribuire poi fra i clienti, e con un carico di merce acquistata con la fruizione di particolari sconti: incombenza, questa, di carattere manuale del viaggio intrapreso dal socio lavoratore, ragion per cui il rischio di tale viaggio si presentava come rischio dell'attività lavorativa manuale del medesimo.
Tale decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione dall'INAIL, e, quindi annullata da questa Corte, con sentenza del 10.12.1991, n. 12190, con la quale la causa veniva rinviata al Tribunale di Pinerolo per l'ulteriore corso, sulla base del seguente principio di diritto: "l'art. 4, c.l., n. 7 D.P.R. n. 1124 cit." va inteso nel senso che la tutela assicurativa dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, è limitata all'attività propriamente 'manuale' da essi svolta, o di sovraintendenza al lavoro manuale di altri, sicché la tutela stessa non può estendersi allo svolgimento di compiti preparatori e strumentali rispetto all'attività manuale prevista come successiva ma non di per sè manuale".
Nell'occasione, questa Corte precisò che "la tutela assicurativa dei soci di qualsiasi tipo di società- anche di fatto, i quali prestino opera manuale, prevista dal citato art. 4, è fondata sul rischio insito in tale opera" e che, pertanto, "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto sono soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della norma in esame solamente se prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro manuale altrui;
ne' gli stessi sono soggetti al suindicato obbligo in relazione alla guida delle vetture adoperate per il loro spostamento, non potendo tale attività (di guida) considerarsi manuale ne' di sovraintendenza nel senso suddetto".
Con ricorso del 16.12.1994, dell'Inail, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Pinerolo, mentre gli appellati resistevano, osservando, tra l'altro, che l'interpretazione dell'art. 4 del t. u. n. 1124 dl. 1965 formulata da questa Corte poteva confliggere con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 Cost.. Con sentenza del 24.11.1999 il Tribunale designato per il riesame, riformava la sentenza pretorile, respingendo la domanda degli appellati.
Premesso che compito del giudizio di rinvio era quello di accertare se l'infortunio mortale subito dal GI si era verificato durante lo svolgimento di una attività propriamente imprenditoriale, oppure durante la mera esecuzione di atti materiali, purché pertinenti all'oggetto dell'impresa ed alle stie necessità operative, il Tribunale di Pinerolo osservava che, sulla base dell'istruttoria, il GI, all'interno della s.r.l. LY GR, oltre a svolgere attività manuali, o comunque, a sovraintendere all'esecuzione di attività manuali altrui, svolgeva anche, funzioni sicuramente imprenditoriali, occupandosi egli dell'amministrazione della società, di fatto delegatagli dalla legale rappresentante IA OS, intrattenendo i rapporti con i fornitori, decidendo i prodotti da commercializzare e provvedendo all'acquisto dei medesimi, il tutto con piena ed assoluta discrezionalità.
Lo stesso Tribunale riteneva irrilevante la questione di legittimità costituzionale come prospettata dagli appellati. Avverso detta sentenza IA OS, ved. GI, AB e ID GI ricorrono per cassazione, formulando due motivi di censura. Resiste l'Inail con controricorso.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, e 4, n. 7, del t.u. 20.6.1965, n. 1124, nonché degli artt. 335 e 38 Cost. - lamentano i ricorrenti che il Tribunale di Pinerolo, di fronte ad un mutamento di giurisprudenza intervenuto nelle more del giudizio di rinvio, in merito alla tutela assicurativa antinfortunistica dell'artigiano e del socio-lavoratore, non si era adeguato al nuovo indirizzo giurisprudenziale, ne' aveva sollevato la questione di costituzionalità delle citate norme del t.u. per gli aspetti limitativi alla loro applicabilità derivanti dalle precedenti statuizioni giurisprudenziali.
Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 del t.u. n. 1124 del 1965, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - osservano i ricorrenti che la posizione di socio-lavoratore nelle società di capitali munite di personalità giuridica. nell'esercizio del proprio lavoro, è nettamente distinta sia da questa sia da quella degli organi sociali, e che, in ogni caso sussisteva tra la società e l'infortunato un rapporto di lavoro subordinato o di dipendenza funzionale che giustificava il rapporto di assicurazione obbligatoria antinfortunistica per l'attività svolta. Inoltre, la partecipazione alla fiera ed al viaggio avevano anche lo scopo dell'acquisizione del carico e scarico e del trasporto dei prodotti dolciari, attività rientranti tra le incombenze dell'addetto al magazzino, quale era il GI.
Entrambi i motivi - esaminabili congiuntamente in quanto logicamente connessi - appaiono infondati e non meritano, pertanto, accoglimento.
È opportuno ricordare che questa Corte, con la sentenza n. 12190/93 di rinvio aveva così motivato: "...se correttamente il Tribunale di Torino ha distinto fra attività imprenditoriale" del socio lavoratore (non tutelata) e attività "manuale" o di sovraintendenza ad attività manuale di altri (tutelata), lo stesso Tribunale ha poi mostrato di voler accogliere una nozione oltremodo lata della "attività manuale": nozione che non può essere condivisa, e che ha indotto il Giudice d'appello a falsa applicazione della norma di legge. Secondo il Tribunale, era "facile immaginare che il GI sarebbe rientrato a Torino con un congruo quantitativo di campioni...e di merce acquistata a prezzo scontato": donde la ritenuta strumentalità del viaggio, che portava a ricomprendere il trasferimento verso la Fiera di NI "nel ciclo complessivo di esplicazione dell'attività lavorativa del GI con conseguente assorbimento del rischio insito nel trasferimento stesso in quello proprio dell'attività principale". I Giudici torinesi hanno in tal guisa inopinatamente esteso la tutela del rischio, connesso all'attività manuale, al viaggio in autovettura, nel quale hanno ravvisato un'attività sia pure immediatamente non manuale, ma che tuttavia sarebbe stata legata a quella manuale da un vincolo di strumentalità. Senonché a prescindere dall'inadeguata motivazione della sentenza impugnata in punto di affermato collegamento strumentale fra il viaggio del GI in autovettura (peraltro non da lui guidata) alla volta di NI e l'attività manuale ipotizzata (che sarebbe consistita nell'acquisizione di campioni e nel probabile acquisto e carico di merce da trasportare, sempre in automobile, a Torino), giova chiarire che l'art.
4. primo comma, n. 7 D.P.R. n. 11214 cit., non può intendersi se non nel senso che la tutela assicurativa dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fitto, comunque denominata, costituita o esercitata, è limitata all'attività propriamente "manuale" da essi svolta, o di sovraintendenza al lavoro manuale di altri, sicché la tutela stessa non può estendersi allo svolgimento di compiti preparatori e strumentali rispetto all'attività manuale prevista come successiva ma non di per sè manuali. Va ricordato che la tutela assicurativa dei soci di qualsiasi tipo di società, anche di fatto, i quali prestino opera manuale, prevista dall'art. 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è fondata sul rischio insito in tale opera" (Cass. 9 dicembre 1991, n. 13231). Nè avrebbe potuto invocarsi, nella specie, il terzo comma dell'art. 4 cit., disposizione la quale ricomprende fra le persone assicurate i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, "che per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti"; e non soltanto perché la detta norma non riguarda minimamente i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, ma anche perché, nel momento dell'incidente stradale in cui trovò la morte, il GI era passeggero a bordo di autovettura condotta da altri. Come questa Suprema Corte ha avuto modo di rilevare, i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto sono soggetti all'obbligo assicurativo antinfortunistico ai sensi dell'art. 4, n. 7, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 solamente se prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro manuale altrui;
non sono soggetti al suindicato obbligo in relazione alla guida delle vetture adoperate per il loro spostamento, non potendo tale attività (di guida) considerarsi manuale ne' di sovraintendenza nel senso suddetto, ed essendo inestensibile la disposizione del comma terzo dello stesso art. 4" (Cass. 15 maggio 1987, n. 4480). Nella stessa sentenza questa Corte sottolineava come "Un analogo indirizzo giurisprudenziale si è imposto con riguardo alla tutela assicurativa degli artigiani. 'Ai sensi dell'art. 4 T.U. n. 1124 del 1965, l'artigiano e' tutelato quando svolge abitualmente opera manuale nell'impresa, ma non anche quando esplica la sua attività imprenditorialè (cfr. Cass., 18 luglio 1979, n. 4234, ed altre di analogo tenore). Da ultimo, poi, Cass., 13 giugno 1991, n. 6681, ha affermato che la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, prevista per gli artigiani dall'art. 4, primo comma, n. 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riguarda unicamente la fase materiale dell'attività lavorativa, sicché ne ha desunto agevolmente l'esclusione della indennizzabilità dell'infortunio occorso ad artigiano coinvolto in incidente stradale, mentre si recava ad acquistare un pezzo di ricambio necessario per il funzionamento di un macchinario della ditta.
Più di recente un tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella sentenza del 24.4.1998, n. 4255, secondo cui "in applicazione del principio secondo cui l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., da rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta, valutata dalla legge come meritevole di protezione secondo tipizzazioni, quanto agli artigiani la stessa assicurazione, mentre non si estende all'aspetto imprenditoriale - organizzativo della loro attività, trova applicazione in riferimento anche alle operazioni materiali complementari e sussidiarie che concorrano alla realizzazione del complesso dell'opera finale (cfr. le previsioni dell'art. 5 della legge n. 443 del 1985 in materia di vendita dei propri prodotti da parte delle imprese artigiane anche se eseguite all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività produttiva di base" (la fattispecie riguardava proprio un incidente stradale subito dati artigiano in occasione del trasporto di campioni della sua attività ai fini della loro esposizione nello "stand" di una mostra). Orbene il Tribunale di Pinerolo, correttamente intendendo il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di rinvio, ha, con grande precisione, ricostruito i tratti salienti delle circostanze in cui si verificò l'infortunio subito dal GI, precisando come quest'ultimo all'interno della s.r.l. LY GR, oltre a svolgere attività definibili 'manuali' o, comunque, a sopraintendere all'esecuzione di attività manuali altrui, svolgeva anche funzioni sicuramente imprenditoriali. Infatti l'occuparsi dell'amministrazione della società, di fatto a lui delegata dalla legale rappresentante, IA OS, l'intrattenere i rapporti con i fornitori dei prodotti dolciari, il decidere i prodotti da commercializzare ed il procedere all'acquisto degli stessi sono tutte attività che non possono essere ricondotte nell'ambito delle 'attività manualì così come individuate dal t.u. n. 1124 del 1965 o così come più ampiamente individuate da alcuni recenti indirizzi giurisprudenziali della stessa Corte di cassazione,...ma sono la manifestazione del potere di organizzazione e di direzione della produzione economica aziendale, che il GI esercitava con assoluta discrezionalità e al di fuori di qualsiasi vigilanza o controllo interno della società".
Corrobora questa conclusione l'ulteriore precisazione - offerta dalla sentenza impugnata - che l'infortunato non si recava alla fiera di settore per la mera esecuzione di atti materiali collegati, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro a lui richiesta dalla società, e quindi in posizione di dipendenza funzionale rispetto alle direttive della medesima società, ma vi partecipava nella sua veste di amministratore di fatto, cioè di soggetto che, essendo dotato del potere di concludere contratti in modo discrezionale ed autonomo. era in grado di organizzare e di dirigere con piena discrezionalità l'attività imprenditoriale esercitata, dalla stessa società.
Deve allora convenirsi con la sentenza impugnata, rilevando che quelle attività svolte dal GI non possono che essere qualificate come essenzialmente "imprenditoriali", in quanto connesse a momenti gestionali ed organizzativo dell'attività commerciale svolta dalla società LY GR.
Non resta, dunque, che concludere che, non potendosi in alcun modo ricondurre l'attività svolta dal GI in coincidenza con l'infortunio mortale ad attività manuale, la copertura assicurativa invocata non può essere riconosciuta, sicché appare del tutto corretta la sentenza del Tribunale di Pinerolo, che ha respinto la domanda proposta dagli eredi.
Con più specifico riferimento all'altra censura espressa nel ricorso (secondo cui il Giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai nuovi orientamenti giurisprudenziali concernenti la tutela antinfortunistica del socio lavoratore, va rilevato che, prima della nuova disciplina contenuta nel d.lvo 23.2.2000, n. 38 (entrata in vigore in epoca posteriore al deposito della sentenza del Tribunale di Pinerolo), non è dato riscontrare alcuna innovazione giurisprudenziale in materia, la quale - in ogni caso - non avrebbe potuto avere alcuna influenza sulla decisione di appello, emanata in sede rescissoria, in quanto vincolata dal principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di rinvio.
Il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio (conf. in termini generali, Cass., 27.8.1999, n. 9015; Cass., 6.4.2200 1, n. 5149 ed altre) rende del tutto indifferenti eventuali indirizzi giurisprudenziali affermatisi in epoca posteriore, precludendo ogni possibilità di sollevare in esso questioni pur sollevabili d'ufficio e non considerate in sede di legittimità, ad eccezione di quelle relative ad eventuale ius superveniens. È stato infatti osservato, anche dal Giudice delle leggi (Corte cost., 17.11.2000, n. 501) che - nell'ambito del sistema delle impugnazioni ordinarie cui è connaturale il principio di definitività delle sentenze di cassazione, che si collega sia alla garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale sia al principio della ragionevole durata del processo - il vincolo scaturente dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione rappresenta una conseguenza necessaria del modello della separazione del giudizio rescindente da quello rescissorio, il quale implica che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo.
Altrettanto infondata appare la censura mossa dalla ricorrente in ordine ai profili di illegittimità costituzionale (sotto il profilo di una asserita disparità di trattamento assicurativa obbligatoria tra gli artigiani ed il socio lavoratore, a fronte di una identità di situazioni di rischio) che non sarebbero stati avvertiti dal Tribunale di Pinerolo.
Sostiene la ricorrente che dalla interpretazione del citato art. 4 dettata dalla sentenza di rinvio (nel senso, appunto, di limitare per i soci lavoratori la tutela assicurativa alla sola esecuzione dei compiti specifici propri del risultato della prestazione manuale, escludendo l'esecuzione di quelle attività strumentalmente indispensabili per pervenire a quel risultato) deriverebbe una violazione del principio di uguaglianza.
La sentenza impugnata non ha mancato di affrontare anche questa censura, ritenendo irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale con riferimento ad entrambi i parametri indicati (artt. 3 e 38 Cost.). L'estensione della tutela Inail dal lavoratori dipendenti ai soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società presuppone tra le due categorie di lavoratori una sostanziale identità dei rischi, connessi, in entrambi i casi, allo svolgimento di una attività di tipo prettamente lavorativo-esecutivo. Tale situazione, per i soci lavoratori, si verifica allorquando l'opera sia svolta in intrinseca connessione con il lavoro manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale, e cioè nell'esecuzione di attività strettamente collegata dal punto di vista tecnico alla prestazione di lavoro richiesta. e quindi in dipendenza rispetto alle direttiva della società.
Nella fattispecie in esame - come già visto sopra l'infortunio è intervenuto mentre il GI stava recandosi alla Fiera di NI per svolgere un'attività tipicamente imprenditoriale, sicché egli non si trovava esposto alla tipica situazione di rischio prefigurata dall'art. 4, c. 1, n. 7, del t.u. del 1965. Con la conseguenza dunque, che la questione di costituzionalità di questa norma è del tutto inammissibile per difetto di rilevanza.
Analogo rilievo va esteso all'altro parametro costituzionale (art. 38, c. 2, Cost.) indicato dalla ricorrente, in ordine al quale pure può convenirsi con il Tribunale di Pinerolo, dal momento che l'ambito proprio di tutela della citata norma costituzionale riguarda "i soli lavoratori", il che non toglie che - come dimostra l'evoluzione più recente della disciplina sull'infortunio e le malattie professionali - legislazione speciale possa estenderne l'operatività ad altre attività purché assimilabili a quelle tipiche dei lavoratori subordinati, ancorché svolte da categorie di soggetti diversi.
Per quanto precede, il ricorso della OS non può essere accolto, mentre deve applicarsi alla medesima - ancorché soccombente - il beneficio dell'esonero dalle spese di giudizio ricorrendo i presupposti di cui all'art. 159 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002