Sentenza 3 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
ITALIANA I T E IT N IR IO EBLICA D Z E A I R N L T IO L IS Z O G A B E R R A A IP A D R A E NOME0 0 0 0 9 / 0 3 A T T U T N E Q E E G S G IA E O R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S TE Oggetto A M SEZIONE PRIMA CIVILE ام مال کی مل 2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7658/02 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 10 - Consigliere Rep. 3 Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere. Ud. 15/10/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ON GI;
intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di CATANZARO, depositato il 07/12/01/ 64/2004 R.E.R.E.R.). - 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1867 udienza del 15/10/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato Tortora che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il sig. AN ON, premesso che il proprio genitore VI aveva promosso dinanzi alla Corte dei Conti, sin dal 18 aprile 1969, un giudizio volto al ri- conoscimento della pensione privilegiata quale invalido di guerra, e che tale giudizio, riassunto dal medesimo sig. AN ON dopo la morte del padre, era tut- tora pendente, si è rivolto alla Corte d'appello di Ca- tanzaro chiedendo essere indennizzato dei danni pa- trimoniali e non patrimoniali causati dalla irragione- vole durata di detto giudizio. La Presidenza del consiglio dei ministri, rappre sentata e difesa dalla locale Avvocatura dello stato ha resistito al ricorso. La corte d'appello, con decreto emesso il 7 dicem- bre 2001, ha accolto la domanda del sig. ON limita- tamente al solo danno non patrimoniale, che ha equita- tivamente liquidato in complessive £. 2.000.000, com- ड pensando tra le parti le spese di causa. 2 La corte ha infatti considerato palese l'irragionevole durata del giudizio, non ancora defini- to a distanza di oltre trentadue anni dal suo inizio, ritenendo a tal riguardo irrilevante soffermarsi sulle disfunzioni organizzative della Corte dei conti e sulla situazione di particolare aggravio determinatasi negli anni a carico della sezione giurisdizionale di detta corte fino a giustificare l'istituzione, con legge del 1994, di sezioni distaccate in ambito regionale. Ha pe- rò precisato come la irragionevole durata del processo, nella specie, dovesse essere limitata alla data della morte del diretto interessato, intervenuta il 3 aprile 1978, avendo l'attuale ricorrente (che peraltro ha agi- to anche a titolo ereditario) riassunto il processo so- lo il 23 agosto 2001, dimostrando così scarso interesse diretto alla sorte del giudizio in esame. Ha anche OS- servato che, non presentando tale giudizio estremi di particolare complessità, esso avrebbe ben potuto con- cludersi in tre o quattro anni. Di modo che, rapportato il pregiudizio della parte ad un eccesso di durata pro- cessuale calcolabile in circa cinque o sei anni, e ri- levato che nessuna prova era stata fornita di un qual- che danno patrimoniale, la corte ha liquidato il solo danno non patrimoniale, nella misura già riferita, per gli innegabili patemi e disagi di ordine psicologico 3 connessi al protrarsi dell'attesa di giustizia. Per la cassazione di tale decreto ricorre la Presi- denza del consiglio, per il tramite dell'Avvocatura ge- nerale dello stato, formulando due motivi di doglianza. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione 1. Dei due motivi in cui si articola il ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio il secondo pre- senta una struttura più complessa e riveste, almeno per certi aspetti, carattere logicamente preliminare. E' opportuno, perciò, esaminarlo con priorità ri- spetto all'altro.
2. Detto motivo di ricorso, volto a denunciare vizi 1 di omessa motivazione, nonché violazioni e falsa appli- 1 cazione di norme di legge, esprime una pluralità di profili di censura diversi. Conviene prenderli in esame separatamente.
2.1. Anzitutto si assume che la domanda di equa ri- parazione avanzata dal sig. ON, come già inutilmen- te eccepito dall'amministrazione resistente dinanzi al- la corte d'appello, avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile, siccome proposta prima della definizione del grado di giudizio in cui si sarebbe manifestato l'irragionevole ritardo processuale lamentato dall'attore. Ove la proposizione di una simile domanda 4 fosse ritenuta ammissibile in tale fase argomenta la ricorrente - si rischierebbe di compromettere i princi- pi costituzionali della precostituzione del giudice na- turale e dell'imparzialità del giudicante, giacché si porrebbero le premesse per impedire al giudice dinanzi al quale ancora la causa pende di portare serenamente a compimento il proprio compito. La tesi è infondata, posto che l'art. 4 della legge n°89 del 2001 inequivocabilmente ammette la possibilità di proporre ricorso per equa riparazione in pendenza del processo nel cui ambito si assume essersi verifica- ta la violazione del diritto della parte alla ragione- vole durata del medesimo processo. L'avvocatura ricorrente prospetta un'inter- pretazione limitativa, volta a circoscrivere la pro- ponibilità del ricorso, in pendenza di causa, alle sole ipotesi in cui si sia già esaurito almeno il grado di giudizio della cui eccessiva durata la parte si lamenta. Ma nulla, nel testo della citata disposi- zione, autorizza una siffatta limitazione;
né è dato dedurla dal rilievo che, in tal caso, il giudice di quel procedimento dovrebbe astenersi dall'ulteriore trattazione di esso per non vedere compromessa la pro- pria imparzialità. Rilievo, questo, non condivisibile, giacché il giudizio di equa riparazione non è destinato 5 all'accertamento di una qualche responsabilità del giu- dice nella conduzione del processo, e non è quindi rav- visabile alcuna ragione per cui, in via generale, egli sarebbe tenuto ad astenersi dall'ulteriore trattazione di quel medesimo processo in pendenza della causa per l'equa riparazione.
2.2 Lamenta inoltre l'Avvocatura che la corte ter- ritoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla circostan- za che la parte attrice, la quale aveva già in data 22 marzo 2001 presentato un analogo ricorso alla Corte eu- ropea dei diritti dell'uomo, non aveva fornito la prova della mancanza di una decisione di detta corte sulla ricevibilità del ricorso. Neanche tale doglianza appare fondata. L'art. 6 della citata legge n° 89 contiene, al pri- comma, una disposizione transitoria riguardante co- mo loro che abbiano già presentato ricorso alla Corte Eu- ropea di Strasburgo per violazione del diritto alla ra- gionevole durata di un processo, e consente loro di proporre ugualmente analogo ricorso dinanzi al giudice nazionale, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore di questa. I ricorrenti, entro l'indicato limite tempora- le, sono dunque posti in condizione di adire il giudice italiano, anche con riferimento a situazioni esauritesi prima dell'entrata in vigore della legge che ha intro- dotto nell'ordinamento nazionale il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo in ordine alle quali sarebbe per loro spirato il termine di decadenza fissato in via generale dall'art. 4, pur- ché già in precedenza si fossero rivolti alla Corte eu- ropea. Ed è chiaro che sta а loro provare tale circo- stanza, sicché lo stesso primo comma del menzionato art. 6 precisa che, in tal caso, deve essere indicata nel ricorso la data di presentazione della precedente domanda in sede europea. V'è però anche un'altra condizione, questa volta di segno negativo: che la Corte europea non si sia già in precedenza pronunciata sulla ricevibilità del ricorso ad essa rivolto. Si tratta allora di stabilire se anche la prova di tale circostanza negativa sia а carico di colui che agisce dinanzi al giudice italiano per l'equa riparazione, o se competa all'amministrazione resisten- te l'onere di eventualmente eccepirla e di dimostrarla. Ritiene la corte che la seconda delle due prospet- tate soluzioni sia senz'altro da preferire. La circo- stanza in questione appare infatti concepita non tanto come parte integrante di una più articolata condizione di proponibilità della domanda, bensì come fatto impe- ditivo della possibilità altrimenti ammessa, nei li- 7 miti di tempo sopra richiamati di una sorta di tra- sferimento dinanzi al giudice nazionale dell'azione già tempestivamente intrapresa dall'interessato in sede eu- ropea. Da un lato vi è un elemento di continuità tra la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte europea е la sua riedizione in sede nazionale, che deve essere provato dal ricorrente come condizione di proponibilità del ricorso medesimo;
dall'altra v'è un fatto idoneo ad interrompere quel nesso di continuità (1'intervenuta decisione della Corte europea in tema di ricevibilità del ricorso), che si pone dunque come fattore impediti- vo e deve perciò essere dedotto e dimostrato da chi al ricorso resiste. Ne è conferma il fatto che, se il legislatore aves- se inteso accollare al ricorrente l'onere di dimostrare anche detto elemento negativo, non si sarebbe limitato a prevedere espressamente, nel primo comma del citato art. 6, che "il ricorso alla corte d'appello deve con- tenere 1'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea", ma avrebbe espli- citato anche la necessità di indicare se e quando sia già eventualmente intervenuta una pronuncia sulla rice- vibilità del ricorso medesimo ad opera di quella corte. Così non essendo, pare confermato che compete ر ہ ے all'amministrazione resistente eventualmente eccepire 8 che, viceversa, una siffatta declaratoria di irricevi- bilità in sede europea è già intervenuta, fornendone la relativa dimostrazione. Ed anche la disposizione del secondo comma del medesimo art. 6, laddove impone alla cancelleria del giudice italiano di informare senza in- dugio il Ministero degli affari esteri di tutti i ri- corsi presentati nel termine di cui al comma preceden- te, suggerisce come sia appunto l'amministrazione a do- ver curare questa delicata fase di raccordo tra la giu- risdizione europea e quella italiana.
2.3. Assume ancora l'Avvocatura ricorrente che, per poter riconoscere il diritto all'equa riparazione, pre- visto dalla più volte citata legge n° 89 del 2001 in caso di irragionevole durata di un processo, è indi- spensabile sia provato che tale eccessiva durata dipen- de da colpa dell'amministrazione convenuta. Ma una tal colpa non potrebbe essere individuata nella tardiva in- troduzione di modifiche legislative idonee a rimuovere le cause di disfunzioni e ritardi manifestatisi nel funzionamento degli uffici giudiziari (nella specie, 1' emanazione della legge n' 19 del 1994, che ha modifi- cato l'organizzazione della Corte dei conti). La valu- tazione della colpevolezza dei ritardi andrebbe invece sempre effettuata alla stregua della situazione norma- tiva vigente al momento in cui tali ritardi si sono ve- 9 हु rificati, e proprio il fatto che solo in epoca succes- siva è stata realizzata la riforma organizzativa cui s'è accennato dimostrerebbe che, prima di quel momento, i magistrati della corte non avrebbero potuto definire il processo in tempi inferiori a quelli che si sono re- gistrati. Neppure questo profilo di censura è fondato. Già in altre occasioni questa corte ha chiarito che la pretesa all'equa riparazione accordata dalla legge in esame è conseguenza come l'art. 2, comma 1, della stessa legge chiaramente indica della violazione di quella disposizione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848) che attribuisce ad ogni cittadino di uno Stato firmatario di detta convenzione il diritto a che la sua causa sia esaminata "equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole". E' questo uno dei "diritti di libertà" che gli Stati contraenti ricono- scono a chiunque sia soggetto alla loro giurisdizione (art. 1 della Convenzione) ed il cui rispetto impegna quindi direttamente ciascuno Stato verso chi all'apparato giurisdizionale di quello Stato si rivolge per far valere in giudizio una propria pretesa о per in resistere all'altrui. Non è dunque il comportamento dei 10 operatori del processo (giudici, ausiliari, singoli in quanto tali, а far sorgere il diritto parti), all'equa riparazione, bensì la violazione del fondamen- tale dovere dello Stato, nella sua veste di erogatore del servizio giurisdizionale, di fornire a ciascuno ta- le servizio in un lasso di tempo ragionevole. La ragio- nevolezza di questo termine non è un valore assoluto: dipende dalle circostanze di ciascun caso concreto ed è influenzata, in particolare, dalla complessità del sin- golo caso. Ed, infatti, è proprio alla complessità del caso che l'art. 2, comma 2, della citata legge n°89 vuole sia rapportata la considerazione dei comportamen- ti "delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi о a comunque contribuire alla sua definizione". Espres- sione, questa, che da un lato pone in risalto come i medesimi comportamenti e la durata processuale che ne consegue possano determinare ° meno il superamento del margine di ragionevolezza а seconda che ciò sia о no giustificato dalla oggettiva complessità delle questio- ni in causa;
dall'altro - specie nell'ampiezza del ri- ferimento ad ogni altra autorità" chiamata a concorre- re o "a comunque contribuire" alla definizione del pro- cedimento evidenzia come il superamento della ragio- nevole durata del giudizio da cui discende il diritto 11 all'equa riparazione possa dipendere da molti e varia- bili fattori, tra i quali senza dubbio sono da ricom- prendere anche le disfunzioni di ordine generale ri- guardanti singole sedi giudiziarie o l'intero apparato nazionale. In altre parole, quel che genera il diritto all'equa riparazione è il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle carat- teristiche specifiche del processo medesimo, appare ra- gionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia di- peso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo о da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all'attività о all'inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdi- zionale. Se così non fosse, se cioè occorresse sempre individuare una colpa nel ritardo del giudicante ○ di un ausiliario di giustizia, si perverrebbe al singolare esito di escludere il diritto all'equa riparazione tut- -te le volte che come appunto è accaduto nel caso in esame il grave ritardo nella definizione dei processi sia causato da disfunzioni generalizzate, riferibili all'intero settore della giustizia o anche solo a sin- goli rami di essa о a singoli uffici giurisdizionali, ma pur sempre tali da sfuggire nell'immediato alla pos- sibilità di intervento dei singoli operatori coinvolti 12 loro malgrado in tali disfunzioni. Esito davvero para- dossale, ove si rifletta alla notoria diffusione ed am- piezza di tali disfunzioni generalizzate e, soprattut- to, al fatto che proprio da esse è derivato quel macro- scopico accentuarsi dei ricorsi contro lo Stato italia- no dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ovviare al quale, in ossequio al principio di sussidia- rietà, è stata emanata la legge n°89 del 2001 che do- vrebbe consentire la soddisfazione nel foro domestico delle pretese altrimenti azionabili davanti alla Corte europea. Stando così le cose, non può essere condiviso l'assunto della Presidenza del consiglio ricorrente, secondo cui avrebbe errato la corte d'appello nel rico- noscere il diritto all'equa riparazione senza conside- rare che la lunga durata del processo è dipesa da una situazione di obiettiva impossibilità determinata dal convergere di un enorme carico di lavoro su una sola sezione giurisdizionale. Ciò può essere senz'altro ve- ro, ma non ne deriva affatto che la domanda di equa ri- parazione dovesse essere rigettata, perché, appunto, il suo fondamento non andava né va ricercato in una prete- sa responsabilità colposa dei magistrati della Corte dei conti chiamati a trattare il procedimento in que- stione, sibbene nel fatto stesso che l'amministrazione 13 della giustizia non si è posta in grado di fornire ri- sposta in tempo ragionevole al ricorso presentato. Né vale obiettare che, così argomentando, il giudi- ce dell'equa riparazione finirebbe per censurare scel- te di competenza esclusiva del potere legislativo. Qui, questione di censurare indebita-evidentemente, non mente provvedimenti legislativi e, tanto meno, di ipo- tizzarne la disapplicazione da parte del giudice, bensì di prendere atto delle disfunzioni, in sé considerate, da cui i ritardi di giustizia hanno tratto origine e che hanno generato la violazione del diritto alla ra- gionevole durata del processo, indipendentemente dai possibili rimedi legislativi, amministrativi o di altro tipo con i quali a quelle medesime disfunzioni si sa- rebbe potuto ovviare (o si è successivamente ovviato).
2.4. L'Avvocatura si duole infine del fatto che la corte territoriale abbia liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale di cui il ricorrente non aveva fornito alcuna prova, né in termini di an né di quantum debeatur, in dispregio del principio per cui actore non probante reus absolvitur. Anche questa doglianza non è fondata. Se è vero che il danno va di volta in volta accer- tato e non può considerarsi conseguenza automatica ed causa, èindefettibile dell'eccessivo protrarsi di una 14 vero anche che, quando specificamente si tratti di dan- no non patrimoniale (espressamente contemplato dall'art. 2 della legge citata), la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni ed a fatti notori sia la liquidazione con valutazione equitativa а norma dell'art. 1226 C.C. (disposizione infatti richiamata dall'art. 2056 C.C., cui a propria volta fa riferimento l'art. 2, comma 3, della più volte menzionata legge n°89). Non coglie dunque nel segno l'amministrazione ri- corrente quando censura 1'impugnato decreto per aver riconosciuto il danno in difetto della relativa prova. Nel decreto, infatti, si fa espresso riferimento agli "innegabili patemi e disagi di ordine psicologico sof- ferti dall'interessato senza poter conoscere l'attesa decisione", e si precisa anche che l'eccedenza di dura- ta del procedimento a tal fine considerata è di circa cinque o sei anni. Né si manca di distinguere la posi- zione del diretto interessato all'invocato trattamento pensionistico da quella dell'erede, cui nessun risarci- riconosciuto iure proprio mento è stato (incidentalmente va detto che, non essendo stata pro- spettata, non è in questa sede esaminabile la questione 15 М dell'azionabilità del diritto all'equa riparazione da parte dell'erede di persona deceduta prima dell'entrata in vigore della legge n°89 del 2001). Ne consegue che la corte territoriale, accertate le circostanze di fatto inerenti alla durata ed alla natu- ra del giudizio in questione, ed avvalendosi di nozioni di comune esperienza quanto agli effetti psicologici dell'indebita durata del processo, ha considerato pro- vata in via di presunzione l'esistenza del danno non patrimoniale;
e lo ha correttamente liquidato con cri- teri equitativi.
3. Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, cui si lamenta che la motivazione dell'impugnato con decreto sia carente su tre punti decisivi: sull'individuazione del periodo di tempo da considerare ragionevole per la definizione del processo, sulla mi- sura in cui la durata di detto processo avrebbe eccedu- to il limite della ragionevolezza e sul criterio adope- rato per quantificare il danno non patrimoniale liqui- dato in favore del ricorrente. Sotto nessuno di tali profili la doglianza appare però fondata. Non certo con riferimento ai primi due, in ordine ai quali è sufficiente rilevare come la corte d'appello non abbia affatto mancato di far riferimento alla natu- ra del processo in questione, abbia sinteticamente ri- percorso le sue principali tappe, ponendo così implici- 16 tamente in evidenza i lunghi periodi di stasi, ed abbia concluso che esse avrebbero potuto essere espletate ra- gionevolmente in tre o quattro anni, laddove detto pro- cesso è ancora pendente a ben trentadue anni dal suo inizio. Considerazioni, queste, che pienamente assolvo- no l'onere di motivazione gravante sul giudice di meri- to nel caso in esame. Neppure la doglianza è fondata sotto il terzo dei dedotti profili, in ordine al quale va ribadito che il danno non patrimoniale è, per sua stessa natura, insu- scettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, sicché la liquidazione può sempre essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo;
tanto più quando come nel caso della citata legge n° 89/2000 è proprio il legislatore a suggerire il ricorso ad un simile criterio già nella stessa definizione normativa di "equa riparazione". Certo, perché la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantifica- zione arbitraria, è necessario che il giudice di merito fornisca indicazioni sui criteri che lo hanno guidato nel giudicare proporzionata una certa misura del risar- cimento (cfr. anche, in tal senso, Cass. n. 2037 del 17 M 2000); ma tale motivazione può assumere in un decreto anche caratteri di sommarietà, purché si riescano ad individuare, almeno per grandi linee ed anche dall'insieme delle indicazioni espresse nel provvedi- mento, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la decisione è basata. E, nella specie, ciò è certamente possibile, giacché si è già rilevato come dalla motiva- zione del decreto impugnato si evinca che, nel quanti- ficare il danno non patrimoniale, il giudice ha tenuto conto degli effetti psicologici dell'attesa di giusti- zia lungamente protrattasi, dell'oggetto del giudizio e dei limiti entro cui la durata di esso può essere con- siderata irragionevole.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigetta- to. Non occorre provvedere sulle spese processuali in difetto di costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
E E I N N T O I T O I I La corte rigetta il ricorso. Z Z R A I A R D R A T E Così deciso, in Roma, il 15 ottobre 2002. P I S I I R L G L E A R U O Il Consigliere estensore Il Presidente B Q A E A A A D T I Antonio Saggio Renato Rordorf T R E E TN hypрити E T G T N G A E O M S S E IL CANCELLIERE Domenico, Musaupt CORTE SUPREMA OI CASSAZIONE Prima Depositate 3 GEN 20 CANCELARE 18