Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
0 00 00/02 REPUBBLICA ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto acquinto on moliti SEZIONE SECONDA CIVILE m centologo;
viti for shivers to our colore;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ' sine forsik All contin;
con Dott. Mario R.G.N. 11627/99 - Presidente SPADONE extremi CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 14811/99 Consigliere - Cron. 1753 Rep. 203 . - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Dott. Carlo Consigliere- CIOFFI Ud. 02/04/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere - Re Julio Thorne, ha pronunciato la seguente S E NT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. RI RI, AN IA, elettivamente per diritti 22 GEN. 2002 domiciliati in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato RUECA G, difesi dall'avvocato L.3000 LEBIA PODDI MARILENA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
DH676985 MYTHOS ARREDAMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato e sul 2° ricorso n° 14811/99 proposto da: 2001 ARREDAMENTI SRL, in persona del legale 570 MYTHOS -1- rappresentante pro tempore Sig. FU CO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 8, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AN IA, RI RI, elettivamente domiciliati in ROMA LGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato GUALTIERO RUECA, difesi dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 509/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 27/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28.4.95 la s.r.l. Mythos Arredamenti chiedeva al Presidente del Tribunale di Ferrara decreto ingiuntivo per £. 10.000.000, oltre interessi,
contro
NI IA e RI CC, a titolo di residuo prezzo detratto l'acconto di £.
5.000.000 già ricevuto fornitura di mobili per camera da letto eper una cucina. Concesso l'invocato provvedimento monitorio, gli ingiunti interponevano rituale opposizione assumendo che il contratto di compravendita relativo alla cucina in contestazione si era risolto per inadempimento dei venditori: questi infatti avevano fornito mobili che presentavano due colorazioni diverse, e che per tale motivi erano stati rifiutati, mentre le successive trattative condotte per ottenere l'eliminazione del vizio non erano giunte a buon fine. Poiché i mobili erano stati posti a disposizioni del venditore presso un deposito, gli opponenti chiedevano in via riconvenzionale il rimborso delle relative spese. gli L'opposto si costituiva contestando addebiti. Dopo la concessione di provvisoria esecutorietà 3 del decreto, la causa veniva istruita mediante lo interrogatorio degli opponenti, l'esame dei testi indotti da parte opposta e l'espletamento di C.T.U. volta ad accertare natura e consistenza dei vizi lamentati. Con sentenza in data 10.3-30-6.1997 il Tribunale rigettava l'opposizione, con il conseguente aggravio delle spese di lite, in quanto: 1} la domanda di risoluzione parziale del contratto era inammissibile: 2) qualora convertita in quella di riduzione della propria prestazione, la domanda risultava comunque infondata nel merito perché il C.T.U. aveva accertato che le lamentate differenze di tonalità nel colore erano presenti in tutte le cucine di quel tipo, e che il giudizio estetico negativo era in qualche modo compensato dal prezzo "di assoluto interesse". Avverso tale decisione interponevano rituale appello il RI e la NI lamentando che: a) la domanda di risoluzione, benchè limitata- alla compravendita dei soli mobili di cucina e non anche di quelli della camera da letto, non era inammissibile, ben potendosi procedere al frazio- namento di un unico rapporto;
b) premesso che la vendita era avvenuta su catalogo, come accertato dal C.T.U., la differenza di colore in contestazione non risultava nel catalogo consegnato agli acquirenti, e prodotto in atti: di qui la malafede della Mithos, che mai aveva fatto presente la circostanza, e di qui l'inadempimento, consi- stente nella fornitura di un bene con carat- teristiche diverse da quelle prescelte ed ordinate. L'appellata si costituiva contestando le avverse richieste ed argomentazioni in quanto: A) - premesso che si trattava nella fattispecie di acquisto su catalogo, il C.T.U. aveva accertato che le differenze di tonalità del colore erano catalogo in possesso del percepibili dal anche in tutti i modelli della commerciante, come medesima cucina esposti in vendita;
B) gli appellanti - а conferma della pretestuosità dei - avevano sempre rifiutato gliloro assunti interventi riparatori offerti dalla Mithos;
C) la azione esperibile sarebbe comunque stata quella ex art. 1497 C.C., di cui però nella fattispecie difettava il requisito essenziale della totale incapacità del prodotto ad esercitare le proprie funzioni;
D) trattandosi di un unico ordine, e quindi di un unico contratto concernente la compravendita di una cucina e di una camera da 5 letto, l'unicità del rapporto era tale da impedire la domanda di risoluzione parziale. Nella fatti- specie concreta si doveva escludere che fossero stati conclusi in un unico contesto più contratti tra loro scindibili, attesa l'unicità del prezzo per l'intera fornitura;
E) il preteso inadempimento era comunque escluso dalle ripetute offerte della appellata di sostituire gli elementi indesiderati;
F) la gravità del preteso inadempimento sarebbe stata comunque minima, anche in considerazione del basso costo del prodotto. Con sentenza dell'8.4-27.4.1998 la corte di appello di Bologna respingeva l'impugnazione. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i coniugi RI CC e NI IA con due motivi di gravame. Resiste con controricorso e ricorso incidentale la Mythos Arredamenti s.r.l. - I ricorrenti princi- pali hanno presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva. Col primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dello 6 art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn° 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione parziale del contratto di compravendita, pur non avendo la società sollevato tale eccezione nel corso del giudizio di primo grado, ma solo tardivamente nella memoria di replica;
e per avere il Tribunale, non tenendo conto della tardività di tale eccezione, esaminato la causa nel merito. Deducono, altresì, i ricorrenti che, non avendo la società proposto appello incidentale, la sentenza della corte di Bologna è viziata da extrapetizione. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale aveva respinto la domanda di contratto, perché risoluzione parziale del indipendentemente inammissibile;
l'extrapetizione, dal fatto che si fosse verificata, doveva quindi essere eccepita con riguardo alla sentenza di primo grado. Pertanto sul punto, e cioè sulla inammis- sibilità della domanda degli opponenti, si è formato il giudicato interno. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1316 e 1458 cod. civ.; nonché omessa, insufficiente e 7 contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata erronea- mente ritenuto che il contratto intercorso con la Mythos Arredamenti fosse unico, senza considerare restituita nel suo che la cucina poteva essere stato originario. ricorrenti che oggetto del Deducono ancora contratto erano più cose aventi una propria individualità; che il contratto aveva avuto regolare esecuzione per la camera da letto%;B che il prezzo della cucina era stato convenuto in £.
9.317.378 e quello globale di tutti i mobili in £. 15.000.000; che le parti avevano considerato divisibile l'obbligazione, una relativa alla camera da letto, l'altra alla cucina. Il motivo è infondato. L'art. 1458 cod. civ. consente la risoluzione parziale nei contratti ad esecuzione continuata periodica, e cioè per quei contratti che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, mentre nella specie si era trattata di una vendita con prestazioni istantanee, almeno da parte della venditrice e questo era stato esattamente ritenuto decisivo da parte dei giudici di merito per negare la risoluzione parziale. 8 Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Mythos Arredamenti denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché 100T 129.11 insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese. 456T 30,99 Il motivo è infondato, perché la compensazione 60,10TOT. 160, 10 è motivata con riguardo sia all'oggetto della lite, sia alle difese delle parti che avevano riguardato possibilità di convertire la domanda dila risoluzione in quella di riduzione del prezzo. Il motivo investe, poi, un potere del giudice, che, essendo discrezionale, si sottrae a censure di merito in sede di legittimità. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, tenuto conto del rigetto di entrambi i ricorsi delle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale;
li rigetta entrambi;
compensa le spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 Coungliere ext. Me Julii Romai Правет IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 22 GEN. 2002 IL CASTLERE 01 9