Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini del calcolo della cosiddetta soglia di punibilità di lire cinque milioni di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981 in relazione al reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria in materia di previdenza ed assistenza, deve tenersi conto sia dell'ammontare dei contributi e premi dovuti dal lavoratore sia dell'ammontare dei contributi e premi dovuti dal datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38275 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02180
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 000944/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI ER, N. IL 19/03/1942;
avverso SENTENZA del 08/06/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 maggio 2004, il Tribunale di Firenze aveva condannato IC RI alla pena di mesi sei di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di Euro 6.840,00, di multa, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 37, per avere omesso, nella sua qualità di datrice di lavoro, al fine di non versare all'INPS i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la denunzia mensile dei contributi dovuti per i mesi di marzo e giugno 1997, luglio 1998, e da ottobre 1998 a gennaio 1999, per un importo complessivo pari a L. 101.231.000. Su appello dell'imputata, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'8 giugno 2006, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine agli episodi contestati ed accertati, non in continuazione tra di loro, fino all'ottobre 1998 incluso, per essere i relativi reati estinti per prescrizione e ha ridotto conseguentemente la pena per i fatti riguardanti i periodi successivi a giorni venti di reclusione, sostituiti con Euro 780,00, di multa, fermo il resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo:
1 - la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla deduzione difensiva secondo la quale l'evento contestato aveva rappresentato la conseguenza di una condotta non anticipatamente rappresentata ne' voluta dall'agente; il dolo specifico (Cass. 18 novembre 2004 n. 48526) doveva essere provato dal P.M.. 2 - la violazione di legge: nel valutare il raggiungimento della soglia di punibilità (di L. 5.000.000) i giudici avevano preso in considerazione sia i contributi dovuti dal datore di lavoro che quelli trattenuti al lavoratore, mentre avrebbero dovuto considerare solo questi ultimi (in proposito, il ricorrente cita Cass. 8 ottobre 2003 n. 38194).
3 - la violazione dell'art. 157 c.p.p., per non aver dichiarato estinto per prescrizione anche il fatto riferito al mese di novembre 1998;
4 - violazione dell'art. 62 bis c.p., e insufficienza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti genetiche. Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 3, u.p., del secondo motivo di ricorso, in quanto relativo ad una censura non dedotta nei motivi di appello. In ogni caso tale mezzo sarebbe manifestamente infondato. Esso si avvale del richiamo di una precedente pronuncia di questa sezione (n. 38194/03), che questo collegio tuttavia non condivide, in quanto chiaramente contrastante con il tenore letterale della norma incriminatrice che non distingue tra registrazioni e denuncie relative ai contributi e premi dovuti dai datori di lavoro e quelle riferibili ai contributi e premi dovuti dal lavoratore e trattenuti dal datore di lavoro, agente come sostituto verso l'ente previdenziale, ma si riferisce esclusivamente alle denunce e registrazioni obbligatorie relative a contributi e premi obbligatori per legge, quali indubbiamente sono quelle riferibili sia all'uno che l'altro tipo di contributi o premi, tutti da ricomprendere ai fini della doppia soglia stabilita per la punibilità del fatto. Nè varrebbe contrapporre a tale considerazione l'argomento pretesamene logico della depenalizzazione dell'omesso versamento dei contributi dovuti dal datore e non di quelli trattenuti dallo stesso agendo quale sostituto verso l'INPS.
Al riguardo, va infatti ricordato che la norma incriminatrice in esame è contenuta nella stessa legge che all'art. 32, 35 e 36 stabilisce la depenalizzazione del mancato versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro, per cui, sul medesimo piano logico utilizzato dalla difesa, sarebbe stato da attendersi da un legislatore che intendesse contenere la "soglia di punibilità" di cui all'art. 37 alle sole ritenute, l'uso di espressioni tutt'affatto diverse da quelle richiamate.
Infine, il maggior rigore praticato con riguardo all'omissione delle denuncie rispetto all'omissione dei contributi trova una sua precisa ratio nel fatto che la prima favorisce la seconda, occultandone la produzione e quindi costituisce fatto più gravemente lesivo, sul piano del bene protetto.
Deve pertanto ritenersi che al calcolo della ed. soglia di punibilità di cui alla Legge citata, art. 37, concorra l'ammontare di entrambi i contributi o premi considerati (per un accenno nel medesimo senso, cfr., in motivazione, Cass. S.U. 26 giugno 2003 n. 27641). Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati. Ed invero il terzo non tiene conto che il reato contestato si consuma in maniera istantanea allo scadere del termine per la presentazione della denuncia mensile per il contestuale versamento dei contributi nell'ammontare stabilito dalla legge, termine che all'epoca dei fatti era fissato nel giorno sedici del mese successivo a quello cui riferiscono denuncie e contributi.
Ne consegue che la prescrizione relativa al reato riferito alle denuncie e ai contributi relativi al mese di novembre 1998, non effettuati entro il 16 dicembre 1998, maturava nel caso in esame il 16 giugno 2006, successivamente pertanto alla sentenza d'appello, pronunciata il 6 giugno 2006.
Ed anche il primo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, avendo i giudici di merito fornito al riguardo adeguata motivazione, incensurabile in questa sede, in ordine alla sussistenza del dolo e alle ragioni per cui hanno escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche, desumendo il primo dal comportamento complessivo dell'imputata e argomentando il rifiuto delle attenuanti generiche con la considerazione che la pena inflitta essendo stata mantenuta praticamente al minimo nonostante la rilevanza del fatto di reato e l'esistenza di un precedente, difetta ogni spazio logico per una ulteriore riduzione.
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma,
equitativamente determinata in Euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende.
L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., in particolare la prescrizione del reato (secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32 a conclusione di un percorso interpretativo iniziato con Cass. S.U. ud. 11 novembre 1994, Cresci e poi proseguito con la sentenza delle medesime S.U. 15 settembre 1999 n. 15; recentemente con le precisazioni di cui a S.U. 22 giugno 2005 n. 23428), prescrizione che diversamente sarebbe maturata alle date del 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto 2006 (ai sensi del combinato disposto degli art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p.) successivamente alla data della sentenza impugnata, sulla quale si è formato il giudicato.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2007