Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2001, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 4782/ REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Trezza Vincenzo Presidente R.G.N.16456/98 Dott. Mazzarella Giovanni Consigliere Dott. Maiorano Francesco Antonio Consigliere Cron. 10198 Dott. Vidiri Guido Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 29/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL' INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui - Roma, è uffici, in via dei Portoghesi n. 12 domiciliato. ricorrente
contro
IORI IVA, rappresentata e difesa, giusta procura a 468 margine del controricorso, dall'avv. Varso Gabellini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Grosseto, via Scrivia n. 7. 1 - Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.225 del -R.G. 110/1998. 15/7/1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Varso Gabellini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6/11/96, VA RI conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Grosseto il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ovvero all'assegno di invalidità, con decorrenza dall 1/7/1989. Il Pretore di Grosseto accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto della RI all'assegno di invalidità con decorrenza dal 1/7/89 e fino al 31/10/93 (data nella quale la RI aveva presentato nuova domanda amministrativa). 2 Avverso la decisione VA RI proponeva appello, chiedendo che la statuizione di condanna venisse estesa anche al periodo successivo al 31/10/93. Il Ministero resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso. Proponeva altresì ricorso incidentale, eccependo la insussistenza del diritto della RI alla prestazione previdenziale per la insussistenza del requisito sanitario. Il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della condannava il Ministero sentenza pretorile, alla corresponsione dell'assegno di dell'Interno invalidità senza limiti di tempo. Osservava che la RI aveva dimostrato la sussistenza del requisito sanitario, e che erroneamente il 1° giudice aveva apposto al diritto riconosciuto il limite temporale del 31/10/93, evidenziando che la proposizione di nuova domanda amministrativa non precludeva l'integrale svolgimento del rapporto assistenziale già in essere, in relazione a precedente domanda . Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. VA RI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso il Ministero dell'Interno, nel denunciare la omessa pronuncia 3 e/o omesso esame su un punto decisivo della controversia, lamenta che il giudice del gravame avrebbe omesso di pronunciarsi sul ricorso incidentale, con il quale si contestava la sussistenza del requisito sanitario. Il motivo non merita accoglimento. Pur dovendosi rilevare che nella impugnata sentenza non è rinvenibile alcun riferimento esplicito al ricorso incidentale (né nella parte espositiva, né nella parte motivazionale), va tuttavia osservato che il Tribunale, pur senza richiamarlo, si è tuttavia puntualmente pronunciato sul ricorso incidentale, e sulle doglianze proposte, avendo richiamato le indagini e valutazioni del CTU, evidenziandone la condividibilità in merito alla accertata invalidità ed affermando quindi la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale. invers, Le suddette argomentazioni motivazionali, trovano giustificazione solo con riferimento al ricorso incidentale (con il quale si contestava la sussistenza della invalidità), in quanto il ricorso principale riguardava e censurava esclusivamente il limite temporale apposto al riconoscimento del diritto. 4 Avendo pertanto il Tribunale affrontato le censure e questioni poste con l'appello incidentale, pur discutibilmente omettendo ogni richiamo allo stesso, la denuncia di omessa pronuncia o omesso esame su un punto decisivo della controversia deve ritenersi infondata. Con il 2° motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5/2/1992, nonché del D.M. 27/5/1980 del Ministero della Sanità, nonché dell'art. 13 della legge 118/1971, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione. Il Ministero ricorrente censura le argomentazioni e conclusioni della consulenza tecnica richiamate dal giudice del gravame. In particolare rileva che il consulente tecnico avrebbe ritenuto il superamento della soglia invalidante soprattutto sulla base della riscontrata obesità (con indice di massa corporea pari a 37, e con limitazioni funzionali), laddove per tale obesità le tabelle di cui D.M. del 5/2/92 e del 25/7/80 indicano una percentuale di invalidità pari nel minimo al 31% e nel massimo al 40%. La censura è infondata. Dalla sentenza impugnata, il cui contenuto motivazionale va integrato dalle richiamate 5 argomentazioni del CTU, emerge che la denunciata obesità, essendo stata valutata in aggiunta alle ulteriori patologie, la cui portata invalidante era sta già accertata nella misura del 60%, ha inciso sulla determinazione finale del giudice del gravame nei limiti di un incremento relativamente contenuto e comunque ampiamente rientrante nelle misure percentuali indicate dai richiamati decreti ministeriali. Con il 3° motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge 118/1971. denuncia omessa pronuncia e/o Con il 4° motivo esame su un punto decisivo della omesso controversia, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Con i motivi in esame, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione della sostanziale analogia delle censure, il Ministero gi duole che il giudice del merito abbia affermato la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale sulla base del solo requisito sanitario, senza considerare gli ulteriori requisiti c.d. socio economici, e cioè quello reddituale (per il quale la RI si sarebbe limitata a produrre una autocertificazione), quello della incollocabilità e quello di non incompatibilità. Lamenta che della sussistenza di tali requisiti la RI non ha fornito la prova. Il motivo non merita accoglimento. Il Ministero ricorrente ha impugnato la sentenza di accoglimento di 1° grado esclusivamente sotto il profilo della carenza del requisito sanitario, determinando il formarsi del giudicato sulla (implicita nella statuizione di affermazione all'assegno di del diritto riconoscimento invalidità) della sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici. Pertanto, per effetto dell'intervenuto giudicato, le questioni relative alla sussistenza dei requisiti socio-economici non sono più proponibili nel presente giudizio di legittimità. (fra le tante: Cass. 9245/95; Cass. 12607/99; Cass. 14509/99). Con il 5° motivo denuncia la carenza del potere del giudice ordinario ad emettere statuizioni di carattere costitutivo del rapporto assistenziale, nonché violazione O falsa applicazione dell'art. 4legge 2248/1865 ALL.E, nonché dell'art 97 Cost., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il Ministero ricorrente con tale ultima censura sostiene che la decisione impugnata, nello statuire la condanna dell'amministrazione alla corresponsione dell'assegno di invalidità senza limiti di tempo, avrebbe in tal modo assunto, attraverso la condanna in futuro, valenza costitutiva, laddove deve sempre esser fatto salvo il potere della amministrazione di intervenire sul rapporto a seguito degli opportuni controlli sul permanere dei requisiti. La censura è infondata. Come risulta evidente dalle ragioni poste a sostegno della statuizione censurata, l'inciso "senza limiti di tempo” non sta ad indicare la immodificabilità del diritto e la sottrazione dello stesso a verifiche e controlli in relazione al perdurare della sussistenza delle condizioni legittimanti la erogazione della prestazione, ma ha il solo significato di Өevidenziare la illegittimità del limite temporale che la decisione aveva posto al diritto, e di rimuoverlo. Ha insomma inteso dire che, allo stato, il termine del 31/10/93 (come ogni altro eventuale automatico termine) non si rpone come momento finale del diritto, per cui deve considerarsi come non 8 apposto. Dovendo essere in tal senso intesa, la decisione impugnata non merita la censura proposta. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del Ministero soccombente nella misura indicata in dispositivo. РОМ La Corte - Rigetta il ricorso;
Condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in £ 31000 oltre £ 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 29/1/2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Trezza Raffaele Vincenzo Tresse I D , O L L 3 0 A 1 3 O S . S B 5 LLIEREfulle I T A . R T D , N A ' A A L S T 3 IL CANCELLIERÉ L E S 7 E P - O Depositato in Cancelleria S D 8 P I - I M 1 N S oggi, 30 MAR. 2001 I 1 G N A O E E S D A G I E D A IL CANCELLIERE T G E E N , O L E O T S T R 6 0 5 E I T A R S L I I L G D E E D O R