Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario nel caso di incarico svolto sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo si utilizza la tabella applicabile al momento di conclusione dell'incarico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2017, n. 56441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56441 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
5644 1-17 Асп REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN ER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 23 Dott. Aldo CAVALLO Presidente marzo 2017 Dott. Donatella GALTER.IO Consigliere SENTENZA N.506 Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Emanuela GAI Consigliere Dott. Ubalda MACRI' Consigliere REGISTRO GENERALE n. 42038 del 2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA Деламо sul ricorso proposto da LA ER RA, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza n. 3/16 della Corte di appello di Reggio Calabria del 23 ottobre 2015; letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte di cassazione, con sentenza, n. 21550 del 20 15, aveva annullato la precedente ordinanza con la quale era stato rigettato da parte della medesima Corte territoriale il reclamo presentato da Антоно La Camera RA, nella qualità di amministratore giudiziario di un compendio di beni sequestrati nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 15/08 RGMP, avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso per le prestazioni da lui svolte nella predetta veste, ha, con ordinanza del 23 ottobre 2015, solo parzialmente accolto il reclamo presentato dal La Camera, elevando, pertanto, il valore del compenso a lui spettante, portandolo da euro 1.080,00, ad euro 3.620,00, rigettando, tuttavia, il reclamo nel resto. Nel provvedere nel senso dianzi riassunto la Corte reggina, dopo una amplissima ricostruzione delle vicende presupposte e delle loro precedenti fasi processuali, ha rilevato che pur dovendosi applicare ai fini della - determinazione dei compensi spettanti al La Camera, in ottemperanza alla ricordata sentenza n. 21550 del 2015, non le informali tabelle in uso presso l'ufficio giudiziario liqu datore ma, essendo l'interessato soggetto che svolge un'attività inquadrata nell'esercizio di una professione in relazione alla quale sono previste delle tariffe professionali fissate con atto di carattere normativo, gli importi dei compensi indicati da dette tariffe per la concreta quantificazione di siffatti importi si sarebbe dovuto, tuttavia, fare riferimento alle tabelle previste dal dPR n. 100 del 1997 e non a quelle disciplinate dal dm n. 169 del 2010, come indicato dal ricorrente, in quanto il parametro di riferimento deve interdersi commisurato agli importi elencati nelle tabelle vigenti al momento della esecuzione delle operazioni connesse allo svolgimento delle mansioni di amministratore giudiziario e non a quelle vigenti al momento della cessazione dell'incarico. ricorso perAvverso detta ordinanza ha interposto nuovamente cassazione il La Camera, affidandolo ad un solo articolato motivo nel quale ha lamentato, in sintesi, il fatto che la Corte di appello abbia ritenuto di dovere liquidare i compensi a lui spettanti applicando le tabelle professionali relative al momento in cui l'incarico è stato conferito e non quelle riferite al momento in cui esso è cessato. Con memoria depositata in data 9 marzo 2017 si è costituito di fronte a questa Corte di cassazione il Ministero della Economia e delle finanze, in 2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, opponendosi all'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata. Onde rendere più chiaro il contenuto della presente decisione è opportuno prendere le mosse da quanto stabilito con la precedente sentenza di questa Corte e con la quale era stato disposto l'annullamento della ordinanza con cui la Ccrte territoriale reggina aveva rigettato la impugnazione avverso il decreto del Giudice delegato alla procedura di prevenzione a carico di tale Ionetti del 17 dicembre 2012 avente ad oggetto la liquidazione dei compensi in favore dell'attuale ricorrente, amministratore giudiziario di una parte dei beni dello Ionetti sottoposti a sequestro. Con tale sentenza, infatti, questa Corte aveva rilevato che la Corte territoriale non aveva adeguatamente apprezzato, incorrendo cioè in un errore di diritto, la circostanza che la quantificazione dei predetti compensi era stata operata "sulla base della tabella in uso presso l'ufficio giudiziario (reggino) e non anche avvalendosi delle tariffe professionali". Aveva infatti ribadito la Corte, in tale occasione,come “il parametro delle tariffe locali o degli usi nella liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario (...) opera solo in assenza di tariffe professionali oggetto di specifica disciplina" annullamentoHa proseguito la motivazione della sentenza di pronunziata da questa Corte attraverso la osservazione che "la norma di riferimento, ai fini che qui interessano, è quella di cui all'art.
2-octies, comma quarto, (della legge n 575 del 1965), laddove il legislatore ha fissato una serie di parametri oggettivi e predeterminati cui il giudice deve attenersi nel procedere alla liquidazione finale dei compensi in favore dei custodi e degli amministratori dei ben sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione". Elencati i parametri in questione, la Corte ha proseguito osservando che il richiamo alle tariffe professionali assume una valenza univoca solo con riguardo alle categorie i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina;
considerato, pertanto, che il La Camera, originario ed attuale ricorrente, svolge la professione di ragioniere ed è inquadrato nell'albo professionale di 3 riferimento, la determinazione dei compensi a lui spettanti deve essere compiuta "prendendo a base di riferimento le relative tariffe professionali". In ossequio a tale dictum la Corte di appello di Reggio Calabria ha, pertanto, proceduto alla rideterminazione di tali compensi applicando le tariffe relative, appunto, alla professione svolta dall'attuale ricorrente;
ha, tuttavia, precisato la Corte territoriale che le tariffe professionali di riferimento sono quelle contenute nel DPR n. 100 del 1997 e non quelle contenute del dm n. 169 del 2010, dovendosi, ad avviso di tale organo giudiziario, applicare, in caso di successione d acronica di tariffe, quelle vigenti al momento in cui l'incarico è stato assurto e non quella relativa al momento in cui l'incarico è cessato. E' in tale affermazione che si annida il vizio che colpisce anche la ordinanza impugnata e che è stato puntualmente eccepito da parte del ricorrente. Come, invero, questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, sia pure in sede civile e con riferimento alle tariffe relative alle prestazioni professionali rese dagli avvocati, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase rilevante o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Corte di cassazione, Sezione II civile, 12 maggio 2010 n. 11482; idem Sezione III civile, 11 marzo 2005, n. 5426). Si è, infatti, rilevato che, la prestazione professionale ha carattere unitario e deve, ai fini della liquidazione degli onorari, essere unitariamente considerata, ma il carattere unitario deve essere rapportato ai singoli gradi attraverso i quali si è svolto il giudizio ed alle singole cause, con la conseguenza che, in caso di successione di tariffe, l'onorario, deve essere liquidato in base alla tariffa vigente al momento della pronuncia che conclude ciascun grado del giudizio, perche è in quel momento che si esaurisce la corrispondente prestazione difensiva ed il diritto al compenso diventa esigibile (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 3 ottobre 1964, n. 2493). Infatti, come è stato, d'altra parte, ancora di recente ulteriormente compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha ribadito, riguardo all'opera professionale complessivamente prestata, di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati 4 all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è sempre fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 12 ottobre 2012, n. 17406, oltre agli ulteriori richiami giurisprudenziali ivi evocati). Ritenuto che tali principi, in ragione della evidente analogia di materia, possano essere tranquillamente applicati anche al caso in esame, atteso che anche nella ipotesi di gestione di un bene da parte dell'amministratore giudiziario è corretto fare riferimento ad una attività di carattere professionale che deve essere considerata non atomisticamente ma in senso complessivo, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell'avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti), osserva la Corte che anche in questo caso, premessa la già acquisita necessità di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che la individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l'incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso la utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l'incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso. E', peraltro evidente che nella determinazione dei compensi il giudice liquidatore avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento, valutando - onde meglio calibrare, fra un minimo ed un massimo astrattamente previsti, l'importo del compenso in questione, e giusta la previsione del ricordato art.
2-octies della legge n. 575 del 1965 (ove, come nel presente caso, non sia applicabile alle fattispecie, ratione temporis, quanto previsto dal dm 7 ottobre 2015, n. 177, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14", emanato in attuazione, appunto, della previsione contenuta nell'art. 8 del citato digs n. 14 del 2010, a sua volta istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari) - oltre al valore commerciale dei beni patrimoniali amministrati, anche la qualità e la complessità dell'opera prestata dall'amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo ed i risultati da lui ottenuti nella gestione dei beni oggetto del suo incarico, potendo in tal modo modulare l'importo dell'effettivo compenso alla reale materialità della opera di volta in volta prestata dal professionista. 5 Alla luce delle argomentazioni che precedono, la ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti debbono essere nuovamente trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria, che, in diversa composizione personale, provvederà nuovamente, in attuazione dei principi dianzi esposti, alla liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente per la attività da lui svolta in qualità di amministratore giudiziario nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 15/08 RGMP aperto di fronte al Tribunale di Reggio Calabria.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Aldo CAVALLO) (Andrea GENTILI) Allo Conell honda Luth DEPOS AN CANCELLES: L 1 9 DIC 2017 IL CANCELLIERE Luand Matani and y 9