Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
E N . O I T 4 Z R 8 Aula 'B' A 1 A ' R ° L T L S N E I D G 3 I E 8 S 9 R 1 N - ! A E REPUBBLICA ITALIANA 5 LA CORTE S034 94/0 1 S D - I 4 E A T E IN NOME DEL POPOLO IT NANO N O G E L G S L E E O L B 2 Oggetto E 8 Mchore SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 11550/00 Cron.7231 Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Ud. 12/12/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STEFANIZZI NICOLETTA, nella qualità di Curatore Speciale della minore MELELCHI' ANNALISE, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO GRECO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PEZZUTO VINCENZA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREM di CASSAZIONE, . rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO DI2000 2367 CANDIA, giusta procura in calce al controricorso;
-1- controricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 201/00 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione Minori, depositata il 14/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decreto in data 1-10-98 il Tribunale per i minorenni di Lecce dichiarava lo stato di adottabilità della minore EC IS, nata a [...] il [...] e figlia di HÌ LI e ZA ZA. Proponeva opposizione la UT, contestando la sussistenza dello stato di abbandono, ed il suddetto Tribunale, disposta consulenza tecnica di ufficio, la rigettava con sentenza in data 23-9-99; osservava, in particolare, il Tribunale che l'espletata istruttoria aveva evidenziato l'assoluta incapacità della UT di provvedere alla cura ed all'educazione della figlia, anche in conseguenza della necessità di assistere il marito affetto da alcolismo. A seguito dell'appello proposto dalla stessa UT, la Corte d'Appello di Lecce, costituitasi TE LE, quale curatore speciale di detta minore e direttore pro-tempore dell'Ufficio distrettuale servizio sociale per i minorenni di Lecce, con la sentenza in esame, accoglieva l'impugnazione e revocava il decreto avente ad oggetto la declaratoria dello stato di adottabilità della minore;
sosteneva, tra l'altro, la Corte territoriale, sulla base delle relazioni dei servizi sociali, "che tra madre e figlia esisteva un legame affettivo valido, che doveva essere salvaguardato al fine di garantire alla minore un'equilibrata crescita psico-fisica”, con conseguente esclusione dello stato di abbandono. B Ricorre per cassazione, con un unico, articolato motivo, la TE, nella qualità; resiste con controricorso la UT. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene “l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” in ordine al punto decisivo dello stato di abbandono. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, premettersi che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della 1.n. 184 del 1983, la sentenza di appello sullo stato di adottabilità è ricorribile per cassazione unicamente per violazione di legge, con la conseguenza che nel caso, quale quello in esame, in cui venga dedotto il difetto di motivazione, lo stesso è rilevante per le sole ipotesi di inesistenza o di palese illogicità o . contradditorietà della stessa motivazione, con esclusione dell'ammissibilità di un controllo sulla sua sufficienza e razionalità alla stregua delle risultanze probatorie (sul punto, già Cass.n. 13419/99 m.531752). Va aggiunto che l'impugnata decisione della Corte di Lecce, sulla base dell'esame di tutti gli elementi di giudizio (in specie le relazioni dei servizi sociali) ha, con ampie e logiche argomentazioni, escluso lo stato di abbandono di EC NA in virtù del fondamentale presupposto del persistente legame affettivo tra quest'ultima e la madre, tale da consentire un'equilibrato sviluppo della personalità della stessa minore. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti in causa le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. In Roma, il 12-12-2000 Ban Spenden If President L'estensore from th AL CANCELLIERE Domenico MazzakSo u p E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . N T O 4 R I Prima Sezione Civile 8 Z 'A 1 A L R ° L Depositato in Cancelleria T E N S D I 3 - 9 MAR. 2001 I G 8 S E 9 N R 1 E - IL CANCETEAT S A 5 - I D 4 A E E T O G L N L E G O S E E B L E 2 8