Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che detta autorizzazione non sospende il "regime" del detenuto ma muta semplicemente il luogo in cui l'interessato è assoggettato agli arresti domiciliari, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di permanenza nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di evasione (art. 385, comma terzo, cod. pen.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10082 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/02/2005
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 219
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 36376/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC LI, n. il 15 aprile 1954 a Villasimius (CA);
nei confronti della sentenza in data 17 febbraio 2004 della Corte d'appello di Torino;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale di Saluzzo in data 22 maggio 2001, appellata da LI CU, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, perché, autorizzato ad assentarsi dalla residenza per ragioni di lavoro dalle ore 7 alle 18, non era stato trovato nella sua cava sita in Cavour, dove poteva svolgere la sua attività lavorativa (commesso in Barge, il 12 settembre 1997).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato il quale rinnova le difese svolte in primo grado. Si duole, con un primo motivo, della inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 385 c.p., sostenendo che si era allontanato dal luogo di lavoro per recarsi da un conoscente che custodiva i suoi macchinari per la lavorazione della pietra (un "muletto" e un compressore). Precisa che alle ore 12 si trovava a casa a mangiare e che era tornato al lavoro alle 16;
dopo di che si era recato a Montuoso, insieme con il nipote, allo scopo anzidetto, luogo dal quale era tornato alle ore 17. Il posto di lavoro era costituito da una cava, senza limitazioni spaziali, di modo che lo spostamento da tale luogo per tale finalità, del resto indispensabile perché egli potesse lavorare nella cava come scalpellino, poteva essere considerata come una diversa attuazione della medesima attività lavorativa cui l'imputato era autorizzato. La misura cautelare doveva considerarsi sospesa per l'arco di 11 ore giornaliere e, quindi, doveva reputarsi insussistente il reato o al massimo poteva ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 276 (trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare) c.p.p., ma non il reato di evasione.
Con un secondo motivo, si duole della manifesta illogicità del provvedimento impugnato in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con l'unica motivazione dei suoi numerosi e gravi precedenti penali, uno dei quali specifico: non solo essi erano risalenti nel tempo, ma la Corte non aveva tenuto conto del suo comportamento processuale e delle dedotte circostanze che egli era padre di tre figli e che la moglie era sofferente di crisi epilettiche, onde era la sola persona che poteva provvedere al sostentamento della famiglia.
Il ricorso va rigettato.
Quanto al primo motivo, si osserva che è errato in diritto affermare che l'obbligo degli arresti domiciliari sia sospeso per il periodo in cui la persona colpita dalla misura si allontana dal luogo degli arresti per l'intera durata temporale in cui sia autorizzato al lavoro. In tale caso, per il (temporaneo) periodo lavorativo cui si riferisce l'autorizzazione, muta semplicemente il luogo in cui l'interessato si trova agli arresti domiciliari, con la conseguenza che se non venga rispettato l'obbligo di permanenza nel posto di lavoro si verifica il reato di cui all'art. 385, comma terzo, c.p. e non l'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, di cui all'art. 276 c.p.. Ciò premesso, considerato che il reato in questione si consuma con il minimo allontanamento dal luogo di lavoro (per quanto indefiniti siano i confini della cava non era certo consentito all'imputato trasferirsi in altra località e neppure gli era consentito soffermarsi alle ore 12 in casa per mangiare), non v'è dubbio sulla consumazione del reato di evasione. D'altra parte, è stato più volte detto che il dolo del reato è generico, e sussiste in ogni caso in cui sia ravvisabile - come nella specie - la consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari. La finalità per la quale l'imputato si era allontanato alle ore 16 non può dar luogo alla causa di giustificazione, anche perché poteva rivolgersi ad altri perché si adoperassero a prendergli gli attrezzi (l'imputato afferma di essersi recato a raccogliere le attrezzature con suo nipote) o, comunque, aveva sicuramente la possibilità di rivolgersi alla autorità giudiziaria competente per ottenere l'autorizzazione per allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari.
Inammissibile è la doglianza (secondo motivo di ricorso) sul trattamento sanzionatorio, cioè sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, materia rimessa all'insindacabile giudizio del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità ove sussista congrua e adeguata motivazione sull'elemento che il giudice ha ritenuto maggiormente pregnante nel caso concreto sottoposto al suo esame (nella specie le attenuanti sono state negate per i numerosi e gravi precedenti penali, uno dei quali specifico), senza che sia necessaria una motivazione sulle ragioni per cui non sono stati presi in considerazione tutti gli elementi per i quali non si è ritenuto di trarre circostanze favorevoli per l'imputato nel relativo giudizio sul punto.
Il ricorso va, dunque, rigettato nel suo complesso e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005