Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10082
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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Integra gli estremi del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che detta autorizzazione non sospende il "regime" del detenuto ma muta semplicemente il luogo in cui l'interessato è assoggettato agli arresti domiciliari, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di permanenza nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di evasione (art. 385, comma terzo, cod. pen.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10082
    Data del deposito : 8 febbraio 2005

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