Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
L'intervento di una causa estintiva del reato o della pena (nella specie, la causa era costituita dall'avvenuta espiazione)non fa venir meno l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ciò non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art.671 c.p.p.,ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire (in assenza di precedenti condanne ostative)la concessione della sospensione condizionale in caso di ulteriore eventuale condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22.09.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5097
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 10928/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) Procuratore della Repubblica presso la PRETURA CIRC. DI BENEVENTO nei confronti di D'AM ET N. IL 28.08.1947
avverso ordinanza del 03.02.1999 PRETORE di AIROLA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 03.02.1999 il Pretore di Airola ha applicato l'istituto della continuazione ai reati di cui a varie sentenze di condanna pronunciate nei confronti di D'AM ET ed ha rideterminato la pena.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Benevento deducendo violazione di legge. Le pene di cui alle sentenze oggetto del provvedimento del Pretore erano già state completamente eseguite cosicché non poteva farsi luogo alla applicazione, in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato,
Il ricorso non è fondato.
Si premette che il problema relativo alla applicabilità della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, con riguardo a sentenze di condanna ove la pena risulti estinta, ha dato luogo a pronunce di segno opposto.
Con sentenza 29.09.1995 questa Sezione ha ritenuto che non sussista interesse del condannato ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, in sede esecutiva, allorché i reati siano già estinti per amnistia.
Con altre decisione però questa stessa Sezione (vedi per tutte Sez. I 30 settembre 1996, Fino) ha affermato il principio secondo cui:
"l'intervento di una causa estintiva del reato non fa venire meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse contestazioni. Ciò non solo al fine di potere imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità a professionalità, e di consentire (in assenza di precedenti sentenze diventate definitive) la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di una ulteriore condanna".
Quest'ultimo principio deve ritenersi condivisibile e deve ritenersi applicabile anche qualora la pena, inflitta per i singoli reati di cui alle varie sentenze di condanna, sia già stata espiata. Infatti la situazione del condannato non è diversa. Egli potrebbe "utilizzare" la rideterminazione ed unificazione della pena per gli scopi evidenziati dalla massima sopra citata. In definitiva:
l'interesse non può essere a priori escluso, ma può, nel concreto, esistere.
Nella specie, a fronte di una specifica istanza del D'Ambrosio e di una pronuncia favorevole del Pretore, l'interesse, anche in concreto, deve essere presunto e non può la sua sussistenza essere sindacata da questa Corte. In vero il P.M. ricorrente ha chiesto l'annullamento, del provvedimento pretorile in base ad una considerazione meramente astratta e teorica, e quindi non ha preso in considerazione, ne' contestato, la situazione personale e processuale dell'istante; il quale pertanto deve ritenersi essere stato portatore, in concreto, dell'interesse di cui trattasi. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999