Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5097
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Sentenza 22 settembre 1999

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L'intervento di una causa estintiva del reato o della pena (nella specie, la causa era costituita dall'avvenuta espiazione)non fa venir meno l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ciò non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art.671 c.p.p.,ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire (in assenza di precedenti condanne ostative)la concessione della sospensione condizionale in caso di ulteriore eventuale condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5097
    Data del deposito : 22 settembre 1999

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