Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
Qualora la conoscenza della sentenza di condanna si realizzi mediante la notifica dell'atto di carcerazione e questa avvenga durante il periodo feriale di sospensione dei termini processuali, i trenta giorni previsti per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorrono dalla fine del periodo feriale di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2013, n. 9444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9444 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/02/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 599
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 35511/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA OS N. IL 15/12/1972;
avverso l'ordinanza n. 795/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 02/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Russo Rosario Giovanni che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di merito.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 2/2/12 la Corte di Appello di Venezia rigettava l'istanza (depositata il 12/10/11) di RB OS intesa alla rimessione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti il 6/11/09 (irrevocabile il 12/12/09) dal Tribunale di Verona. Il RB sosteneva di avere avuto conoscenza della condanna solo al momento della notifica dell'ordine di carcerazione (in data 11/9/11), a suo tempo avendo dichiarato domicilio (peraltro in stato di alterazione alcolica) presso un difensore d'ufficio (che non disponeva di alcun recapito del suo assistito, privo di fissa dimora in Italia) in un verbale che non recava la sua sottoscrizione. La Corte d'appello replicava richiamando la giurisprudenza di legittimità che collegava la valida conoscenza del provvedimento anche alla notifica dell'ordine di carcerazione (Cass., 1^, sent. n. 20036 del 9/5/06). Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione:
la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969 operava anche nel caso in questione, i trenta giorni di cui all'art. 175 c.p.p. decorrendo quindi solo dal 16/9/11 (e comunque il difensore, nominato il 14/9/11, solo in quella data aveva preso conoscenza della questione). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., dando atto della sospensione feriale anche nel caso in esame dei termini processuali, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Se infatti è vero che la valida conoscenza del provvedimento di condanna può coincidere con la notifica dell'atto di carcerazione, è altresì vero che, se la detta notifica avviene (come nel caso) in periodo feriale di sospensione dei termini processuali, vale anche per essa il principio corrispondente e che cioè il termine (nel caso quello di 30 giorni previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale) comincia a decorrere dalla fine del periodo feriale di sospensione. Ciò perché le ipotesi in cui quest'ultima non opera, in deroga al regime ordinario, sono espressamente previste dal legislatore e hanno carattere eccezionale, e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva (v. Cass., sez. 5^, sent. n. 34155 del 22/9/06, rv. 235206). Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice del merito, che si uniformerà a questa sentenza per ciò che concerne la questione di diritto con essa decisa (art. 627 c.p.p., comma 3).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013