Sentenza 18 settembre 2012
Massime • 1
Il dolo del delitto di danneggiamento richiede la mera coscienza e volontà di danneggiare, senza essere qualificato dal fine specifico di nuocere.
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Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 31 marzo 2025, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) in via principale, dell'art. 635, quinto comma, del codice penale; b) in via gradata, dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen.; c) in via ulteriormente gradata, dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2012, n. 35898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35898 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2012 |
Testo completo
MODELLO N. 8 35 8 98 / 12 SEZIONI SEMPLICI REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1291 Composta da: UP 18/09/2012 Giovanni de Roberto - Presidente - R.G.N. 16391/2011 Arturo Cortese Anna Petruzzellis Relatore - Carlo Citterio Pierluigi Di Stefano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. AL AD, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2011 della Corte d'appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Roberto De Angelis, che si è riportato al ricorso ed alla memoria depositata. RITENUTO IN FATTO 1. AL NA ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, il 3 marzo 2011, ha confermato la sua condanna per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, aggravati della recidiva. Con il primo motivo si rileva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'accertamento di sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. in luogo del diverso reato di minacce e lesioni, ritenendosi assente dalla propria condotta la finalità di costrizione del pubblico ufficiale a compiere atto contrario suoi doveri o ad omettere un atto d'ufficio, in quanto il comportamento tenuto dall'interessato era finalizzato a sollecitare il personale ospedaliero all'intervento in favore della propria compagna, entrata in travaglio, che secondo la sua valutazione non era stato adeguatamente assistita. Risulta illogica la motivazione del primo giudice che ritiene che vi sia stata un'opposizione alla visita da parte dell'interessato, nel presupposto che l'interessato ritenesse funzionale tale visita al rinvio dell'intervento chirurgico;
tali argomentazioni risultano contraddette dalla circostanza che il ricorrente aveva accompagnato la donna in ospedale e che non aveva in precedenza impedito l'effettuazione di altri accertamenti strumentali.
2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 635 cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto. Si assume al riguardo che nel comportamento tenuto dall'interessato, che aveva dato un colpo alla strumentazione sanitaria al fine di sollecitare gli addetti ad intervenire, fosse mancante la volontà di danneggiare, che si ritiene elemento costitutivo del reato.
3. Da ultimo si lamenta violazione di legge con riferimento alle attenuanti generiche, non riconosciute malgrado le particolari condizioni in cui si è verificato il fatto.
4. La difesa ha depositato memoria ripercorrendo le fasi degli avvenimenti, e richiamando le deduzioni contenute in ricorso riguardo all'insussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su elementi di fatto di cui si ripropone una lettura difensiva, diversa rispetto a quella operata dai giudizi di merito, la cui ricostruzione non viene aggredita, se non formalmente, contestando sul piano logico solo quanto espresso nella pronuncia di primo grado, senza confrontarsi con la motivazione del giudice d'appello che ha già respinto analoghi rilievi, con argomentazione in alcun modo esaminata nel ricorso. In particolare, risulta smentita in fatto, e conseguentemente in diritto, l'assenza di coercizione in danno dei pubblici ufficiali, costrizione insita nella condotta aggressiva tenuta, che risulta, sulla base della ricostruzione dei fatti contenuta nella pronuncia di appello, finalizzata ad imporre un personale piano di interventi sanitari, con riconoscimento di una priorità in favore della propria compagna, che fino a quel momento non risultava riconosciuto. La condotta descritta integra, con tutta evidenza, l'elemento costitutivo del delitto di violenza o minaccia al pubblico ufficiale, essendo finalizzata a costringere la parte offesa ad una scelta dei tempi di intervento del tutto personale, individuati prescindendo dalla valutazione complessiva delle esigenze del reparto e degli altri pazienti in quel momento, che i sanitari stavano 2 Cass. VI sez. penale rgn 16391/2011 operando in scienza e coscienza ed a cui, per il ruolo rivestito e le competenze loro attribuite, deve essere demandata la piena autonomia valutativa. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato anche con riferimento al vizio di motivazione in quanto non aggredisce il percorso valutativo del giudice d'appello, ma la pronuncia di primo grado, malgrado sull'argomento il giudice del gravame non si sia limitato ad un richiamo per relationem, ma abbia espresso autonome valutazioni al riguardo, che a tutto concedere sarebbero di per sé idonee a superare anche eventuali imprecisioni della pronuncia sul punto.
2. La seconda doglianza è manifestamente infondata, poiché basata sull'assenza di dolo specifico del reato di danneggiamento, figura giuridica per la quale è richiesto il dolo generico (principio del tutto pacifico;
per tutte da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 15102 del 14/03/2007, dep. 13/04/2007, imp. Arditi, Rv. 236461), integrandosi il reato tutte le volte che un'azione volontaria, quale indubbiamente quella compiuta da AD, che omette di contestare tale circostanza, produca una riduzione del valore del bene oggetto dell'attacco, come risulta avvenuto nella specie, ove è accertato che sia stato colpito il cardiotocografo in uso al reparto.
3. La violazione di legge eccepita riguardo all'omessa concessione delle attenuanti generiche è del tutto generica poiché prescinde dalle compiute e coerenti argomentazioni spese dal giudice d'appello in argomento, che ha fatto richiamo sia ai precedenti specifici dell'interessato, rivelatori della natura violenta, che all'oggettiva gravità del fatto;
anche sul punto deve ricordarsi che il giudice di merito non è tenuto ad argomentare sull'infondatezza di quanto espresso dalla difesa al riguardo, dovendosi ritenere che l'esposizione di elementi negativi sia indicatore di una valutazione di prevalenza di questi sugli altri, risultando così adeguatamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale esercitato dal giudice sul punto (in argomento Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, imp. Giovane ed altri, Rv. 248244). In ogni caso l'assunto sviluppato in ricorso avrebbe al più richiesto la deduzione di vizi di motivazione, non l'eccepita violazione di legge, manifestamente infondata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado ed al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
C 3 Cass. VI sez. penale rgn 16391/2011 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 alla Cassa delle ammende. Cosi deciso II 18/09/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Giova Anna Petruzzellis Giovanni de Roberto не DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposite T R O O C N Cass. Vi sez. penale rgn 16391/2011