Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/1998, n. 7961
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Sentenza 29 aprile 1998

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La sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale, in virtù della disciplina delle questioni pregiudiziali dettata dagli artt. 2 e 3 cod.proc.pen. Essa si offre alla diversa valutazione del giudice penale al pari di ogni altro elemento probatorio ed in siffatti limiti può essere utilizzata per l'accertamento della verità sostanziale.

La relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato non costituisce di per sè notizia di reato, ma documento a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., ed in quanto tale può essere acquisita ed utilizzata come prova nel processo penale per i delitti di bancarotta.

Il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta, e non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione dei beni a garanzia dalla massa, normalmente implicita nella condotta distrattiva, in quanto conseguenza tipica di essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/1998, n. 7961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7961
    Data del deposito : 29 aprile 1998

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