Sentenza 29 aprile 1998
Massime • 3
La sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale, in virtù della disciplina delle questioni pregiudiziali dettata dagli artt. 2 e 3 cod.proc.pen. Essa si offre alla diversa valutazione del giudice penale al pari di ogni altro elemento probatorio ed in siffatti limiti può essere utilizzata per l'accertamento della verità sostanziale.
La relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato non costituisce di per sè notizia di reato, ma documento a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., ed in quanto tale può essere acquisita ed utilizzata come prova nel processo penale per i delitti di bancarotta.
Il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta, e non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione dei beni a garanzia dalla massa, normalmente implicita nella condotta distrattiva, in quanto conseguenza tipica di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/1998, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 29.4.98
1. Dott. Renato Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " Andrea Colonnese " N. 887
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 4742/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR OV nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 27.10.97 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 7.5.96 il Tribunale di Palermo dichiarava AR OV responsabile dei reati ascrittogli di bancarotta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) nonché di violazione dell'obbligo di residenza (capo C) rispettivamente ai sensi degli artt. 216 e 220 R.D. 267/47, con l'aggravante di cui all'art. 219 c. 2 n. 1 cit. R.D.; concesse le attenuanti generiche equivalenti, condannava il predetto a pena ritenuta di giustizia. A seguito di gravame dell'imputato la Corte di Appello di Palermo, con pronuncia 27.10.97, assolveva lo stesso dall'imputazione di cui al capo B perché il fatto non sussiste, eliminando l'aggravante contestata e riducendo la pena inflitta per i residui reati. Il AR ha ora impugnato con ricorso per Cassazione la decisione del giudice di II grado, nei termini infra descritti. I. Violazione degli artt. 191, 195 c.p.p. e dell'art. 216 n. 1 L. F;
difetto di motivazione.
La censura è stata proposta con riguardo: alla esclusa qualifica di piccolo imprenditore del ricorrente;
all'acquisizione della relazione del curatore;
all'utilizzazione delle dichiarazioni dibattimentali di tale organo che ebbe a riferire circostanze apprese da "vicini di casa", vagamente indicati e non escussi;
alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.
Il motivo è infondato sotto ognuno dei suoi profili.
In virtù della disciplina delle questioni pregiudiziali dettata dagli artt. 2 e 3 c.p.p. la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale. Essa si offre alla diversa valutazione del giudice penale al pari di ogni altro dato probatorio ed in siffatti limiti può essere utilizzata per l'accertamento della verità sostanziale (Cass.11.4.95 n. 0 3943 RV 201310). Orbene nel caso specifico, in osservanza del riportato principio, i giudici di merito hanno considerato l'indicazione di cui alla sentenza fallimentare, circa la qualifica in capo all'imputato di imprenditore commerciale e non di piccolo commerciante, non già quale pregiudiziale insuperabile, bensì rilevando che essa trovava effettivo riscontro in un contesto all'uopo autonomamente valutato. In particolare lo specifico richiamo alla natura dell'attività svolta dal AR - rivenditore all'ingrosso di prodotti alimentari - risulta corretto e decisivo poiché rispetto al medesimo la conclusione adottata si pone siccome assolutamente conseguenziale:
il guidizio de quo, attinente al merito, diviene pertanto insindacabile in sede di legittimità.
Da disattendersi è del pari la doglianza relativa all'acquisizione della relazione del curatore.
Invero quest'ultima, diretta al giudice delegato, non costituisce di per sè notizia di reato, ma documento a norma dell'art. 234 c.p.p. ed in quanto tale può essere acquisita ed utilizzata come prova nel processo penale, per i delitti di bancarotta. (Cass.
3.11.92 n. 10654 RV 192314; Cass. 12.7.97 n. 0 6804 RV 208372). Per quanto concerne le dichiarazioni de relato del curatore basti rilevare che esse non risultano prese in considerazione nel provvedimento impugnato, ove anzi si è puntualizzato che neppure il Tribunale si era basato sulle medesime.
In ogni caso varrebbe la considerazione che è sempre utilizzabile la deposizione del testimone che riferisca fatti appresi da altre persone qualora le stesse non possano essere ascoltate per irreperibilità; in questo concetto d'altro canto rientra il caso dell'impossibilità sia di rintracciare il soggetto che di individuarlo o di identificarlo (Cass. 13.2.93 n. 00 410 RV 193029;
Cass.
7.8.96 n. 0 7745 RV 205523). Infine, va riconosciuto che la Corte di Appello ha adeguatamente giustificato il proprio convincimento sulla ricorrenza del dato soggettivo attraverso gli operati riferimenti alla complessiva condotta del AR. A ciò aggiungasi che con l'atto di appello l'imputato si era limitato ad eccepire l'inesistenza di dolo specifico assumendone l'essenzialit :
di conseguenza - stante la manifesta infondatezza di tale impostazione con riguardo al reato di bancarotta per distrazione - al giudice di II grado non incombeva ulteriore onere motivazionale. Al proposito si puntualizza che il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto in questione e che non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione dei beni alla garanzia della massa, normalmente implicita nella condotta distrattiva in quanto conseguenza tipica di essa (Cass. 20. 12. 96 n. 10941 RV 206542; Cass. 15.5.97 n. 0 4472 RV 207480). II. Violazione dell'art. 220 L. F per omessa considerazione della circostanza che la sentenza di fallimento, con le conseguenti imposizioni, non era divenuta nota all'imputato a causa del suo pregresso allontanamento.
Le censura è fondata.
Dal provvedimento impugnato non emerge alcuna risultanza atta a dimostrare che il AR, irreperibile già alla data della pronuncia de qua, (come accertato dai giudici di merito), abbia avuto la relativa notizia.
In tale situazione non poteva dunque affermarsi senza rilevante margine di dubbio che l'imputato avesse in realtà coscientemente violato l'obbligo di residenza a suo carico: ne deriva che la responsabilità del predetto è stata illegittimamente affermata, non risultando l'accertato contesto integrare, in ogni suo elemento, il reato ritenuto.
Sul punto occorre sottolineare che ai fini della configurabilità della ipotesi criminosa prevista dall'art. 220 L. F non può prescindersi dalla consapevolezza, da parte della persona obbligata, della prescrizione incombentele e pertanto, poiché la stessa discende dalla sentenza di fallimento, dalla effettiva conoscenza di quest'ultima.
S'impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 220 L. F perché il fatto non costituisce reato, con l'eliminazione del relativo aumento di pena (pari ad un mese di resclusione).
P.Q.M.
La Corte,
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 220 legge fallimentare perché il fatto non costituisce reato ed elimina il relativo aumento di pena di un mese di resclusione. Rigetta il ricorso sul resto.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998