Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dall'art. 189 del codice della strada, ed adottato con riferimento alle "altre ipotesi di reato" di cui all'art. 223 comma terzo stesso codice (tra cui quella di omissione di soccorso), integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura, e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito al Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati previsti dalla norma citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10176 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. NN LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI NN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 4, presso l'avvocato VALERIO SPIGARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI VARISCHI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3582/98 del Pretore di MILANO, emessa il 23/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.7.1998 AN TI proponeva opposizione avanti al Pretore di Milano avverso l'ordinanza- ingiunzione del 10.7.1998 con cui il Prefetto di Milano gli aveva sospeso in via cautelativa per la durata di tre mesi la patente di guida per violazione degli artt. 189, 129 e 223 Cod. Str., accertata il 1^.
7.1998 e contestata in pari data con sommario processo verbale, consistente nell'aver omesso di soccorrere la persona di cui, per incauta manovra, aveva causato la caduta dal ciclomotore con conseguenti lesioni.
Assumeva il ricorrente di non essersi reso conto di nulla, come del resto poteva desumersi dal fatto che egli procedette successivamente solo di pochi metri, parcheggiando il veicolo per recarsi da un dermatologo poco distante.
All'esito del giudizio, nel quale la Prefettura non si costituiva ma provvedeva al deposito degli atti riguardanti la violazione, il Pretore con sentenza del 2.9/23.10.1998 rigettava il ricorso. Rilevava il Pretore che dalle concordi risultanze testimoniali era emersa la responsabilità, quanto meno, colposa dell'opponente sia nella causazione dell'evento che nell'omissione di soccorso e che ciò era sufficiente sia per le contravvenzioni che per gli illeciti amministrativi.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN TI, deducendo un unico motivo di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso AN TI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 189 comma 6 Cod. Str. e 42 comma 2 C.P. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Lamenta che il Pretore
abbia ritenuto sufficiente l'elemento della colpa sul presupposto che la violazione che ha dato luogo al provvedimento cautelativo fosse una contravvenzione, senza considerare che l'ipotesi contestata di cui all'art. 189 Cod. Str. costituisce un delitto e richiede, come tale, il dolo e che la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria che richiede l'applicazione della pena principale.
La censura è infondata e l'impugnata sentenza deve essere quindi confermata anche se la sua motivazione richiede delle correzioni da operare nell'ambito del relativo potere di cui è investita questa Corte ai sensi dell'art. 384 comma 2 C.P.C.. È pur vero infatti che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente al reato di omissione di soccorso in caso di incidente con danno alle persone come quello contestato in sede penale, si applica allorché venga accertata la responsabilità in ordine a tale reato, il quale è certamente di natura dolosa sia per la struttura dell'ipotesi criminosa che per la pena della reclusione per essa prevista, e che pertanto ha errato l'impugnata sentenza nel ritenere in linea di principio sufficiente la mera colpa ai fini della sua configurazione e per l'applicazione della relativa sanzione amministrativa accessoria. Ma una tale errata valutazione giuridica è irrilevante in quanto l'opposizione riguarda, come lo stesso ricorrente deduce nel suo motivo di ricorso, il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 189 comma 6 e 223 comma 3 C.d.S. ed adottato dal Prefetto per il periodo di tre mesi.
Trattasi quindi più precisamente, non già di una sanzione, ma di una misura provvisoria di polizia a contenuto cautelare (C. Cost. 14.2.1962 n. 10) che non può non prescindere, per definizione,
dall'accertamento dell'illecito penale nei suoi elementi costitutivi in quanto, essendo strumentale all'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca, è volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione.
Peraltro, qualora il provvedimento di sospensione provvisoria debba essere adottato, come nel caso in esame, con riferimento alle "altre ipotesi di reato" richiamate dall'art. 223 comma 3 C.d.S., il quale riguarda anche il reato di omissione di soccorso, al Prefetto è preclusa ogni valutazione in ordine alla sussistenza "di fondati elementi di un'evidente responsabilità", come richiede invece il precedente comma 2 relativamente al reato di lesioni personali colpose previste dall'art. 222 commi 2 e 3.
Si è in presenza in altri termini in tal caso di un atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito al Prefetto solo accertare, in base ai principi generali, che la violazione contestata rientri fra i reati contemplati da detto comma 3 dell'art. 223 C.d.S. (e quindi per il caso in esame dall'art. 189) sulla base dei soli atti trasmessi dalla Polizia, sui quali si esaurisce anche l'esame circa la presenza del "fumus". Ai fini in esame è sufficiente pertanto prendere atto, come del resto lo stesso ricorrente deduce, che il provvedimento del Prefetto riguarda la sospensione provvisoria della patente di guida disposta a seguito della contestazione da parte degli agenti di polizia municipale del reato di omissione di soccorso, a seguito di lesioni colpose da incidente stradale, risultante sulla base degli atti trasmessi al Prefetto dagli stessi agenti.
In relazione a tali risultanze il provvedimento del Prefetto deve ritenersi quindi adottato legittimamente, anche se per considerazioni diverse da quelle esposte dal Pretore, il cui dispositivo però, essendo conforme al diritto, deve essere confermato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi il Prefetto costituito.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001