CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18816 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione FR LO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ILARIA BIFULCO, per il ricorrente, pervenute in data 8 marzo 2023, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in data 5 novembre 2020 dal Tribunale di Noia in composizione monocratica nei confronti di RO CE per i reati di cui agli artt. 624, 625 comma primo nn.2,6,7, cod. pen. L'imputato era stato condannato in primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, alla pena di giustizia con il beneficio della pena sospesa e della non menzione per due episodi di furto pluriaggravato di generi alimentari presenti in distributori self-service collocati nei pressi di due distributori di benzina. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18816 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/03/2023 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali, non essendo state comunicate, ai sensi della disciplina emergenziale ed in particolare dell'art.23 bis 1.176/2020, in via telematica, alla difesa le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero con conseguente nullità della sentenza. In particolare, il difensore si era premurato di verificare se vi fosse stata richiesta di trattazione orale in mancanza della quale aveva eccepito nei cinque giorni antecedenti l'udienza il difetto di comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Verificava successivamente che la udienza si era svolta con trattazione orale senza alcuna comunicazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui agli artt. 625 nn.2, 6 e 7 cod. pen. e alla mancata applicazione della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è fondato. 1.1.Va premesso che la legge 18 dicembre 2020 n.176 ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 inserendo, dopo l'art. 23, l'art. 23-bis contenente "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19". Tale disposizione era precedentemente contenuta nell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020 n.149, intervenuto per dettare una specifica disciplina per i procedimenti di appello. L'art 23 - bis prevede che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte d'appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire. In mancanza di suddetta richiesta, la trattazione si svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. 2 Le conclusioni del pubblico ministero devono essere trasmesse alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, ma si prevede anche la possibilità dell'utilizzo di sistemi alternativi dopo che questi saranno individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Le conclusioni del pubblico ministero devono essere immediatamente tramesse alla cancelleria, per via telematica, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art.24 del medesimo decreto. La disciplina del procedimento cartolare in appello riproduce quella già prevista per il giudizio di legittimità, ferme restando le peculiarità del primo rispetto al secondo (ad esempio, per la ipotesi della rinnovazione della istruzione dibattimentale, per la quale la disciplina del procedimento cartolare non trova applicazione). 1.2.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), non risulta che le conclusioni del pubblico ministero siano state comunicate alla difesa dell'imputato. In particolare, risulta che l'udienza si sia svolta nella forma dell'udienza pubblica con trattazione orale senza che ciò sia stato comunicato al ricorrente e con la ulteriore considerazione che nei cinque giorni precedenti l'udienza il ricorrente aveva eccepito la omessa comunicazione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Come correttamente argomentato nel ricorso, la trattazione orale del procedimento in appello, in assenza di una specifica richiesta in tal senso, viola la disposizione dell'art. 23 bis, d.l. 137 del 2020, e succ. mod., che prevede la trattazione scritta e la mancata notifica al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale dà luogo ad una nullità a regime intermedio, ai sensi degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, Rv. 283532). 2. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure con la precisazione che, con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.6 cod. pen., questa Corte ha chiarito che: "In tema di furto, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. se la persona offesa non sia un viaggiatore e la condotta di appropriazione non abbia ad oggetto un bagaglio, anche qualora il fatto sia commesso all'interno di uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizione. 3 (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha escluso che la suddetta aggravante possa configurarsi nel caso di sottrazione di monete da un videogioco collocato all'interno di un bar). (Sez. 5, n. 17804 del 14/03/2017, Rv. 269641). 3.Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma in data 24 marzo 2023 Il Pr
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione FR LO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ILARIA BIFULCO, per il ricorrente, pervenute in data 8 marzo 2023, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in data 5 novembre 2020 dal Tribunale di Noia in composizione monocratica nei confronti di RO CE per i reati di cui agli artt. 624, 625 comma primo nn.2,6,7, cod. pen. L'imputato era stato condannato in primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, alla pena di giustizia con il beneficio della pena sospesa e della non menzione per due episodi di furto pluriaggravato di generi alimentari presenti in distributori self-service collocati nei pressi di due distributori di benzina. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18816 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/03/2023 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali, non essendo state comunicate, ai sensi della disciplina emergenziale ed in particolare dell'art.23 bis 1.176/2020, in via telematica, alla difesa le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero con conseguente nullità della sentenza. In particolare, il difensore si era premurato di verificare se vi fosse stata richiesta di trattazione orale in mancanza della quale aveva eccepito nei cinque giorni antecedenti l'udienza il difetto di comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Verificava successivamente che la udienza si era svolta con trattazione orale senza alcuna comunicazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui agli artt. 625 nn.2, 6 e 7 cod. pen. e alla mancata applicazione della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è fondato. 1.1.Va premesso che la legge 18 dicembre 2020 n.176 ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 inserendo, dopo l'art. 23, l'art. 23-bis contenente "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19". Tale disposizione era precedentemente contenuta nell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020 n.149, intervenuto per dettare una specifica disciplina per i procedimenti di appello. L'art 23 - bis prevede che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte d'appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire. In mancanza di suddetta richiesta, la trattazione si svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. 2 Le conclusioni del pubblico ministero devono essere trasmesse alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, ma si prevede anche la possibilità dell'utilizzo di sistemi alternativi dopo che questi saranno individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Le conclusioni del pubblico ministero devono essere immediatamente tramesse alla cancelleria, per via telematica, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art.24 del medesimo decreto. La disciplina del procedimento cartolare in appello riproduce quella già prevista per il giudizio di legittimità, ferme restando le peculiarità del primo rispetto al secondo (ad esempio, per la ipotesi della rinnovazione della istruzione dibattimentale, per la quale la disciplina del procedimento cartolare non trova applicazione). 1.2.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), non risulta che le conclusioni del pubblico ministero siano state comunicate alla difesa dell'imputato. In particolare, risulta che l'udienza si sia svolta nella forma dell'udienza pubblica con trattazione orale senza che ciò sia stato comunicato al ricorrente e con la ulteriore considerazione che nei cinque giorni precedenti l'udienza il ricorrente aveva eccepito la omessa comunicazione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Come correttamente argomentato nel ricorso, la trattazione orale del procedimento in appello, in assenza di una specifica richiesta in tal senso, viola la disposizione dell'art. 23 bis, d.l. 137 del 2020, e succ. mod., che prevede la trattazione scritta e la mancata notifica al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale dà luogo ad una nullità a regime intermedio, ai sensi degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, Rv. 283532). 2. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure con la precisazione che, con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.6 cod. pen., questa Corte ha chiarito che: "In tema di furto, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. se la persona offesa non sia un viaggiatore e la condotta di appropriazione non abbia ad oggetto un bagaglio, anche qualora il fatto sia commesso all'interno di uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizione. 3 (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha escluso che la suddetta aggravante possa configurarsi nel caso di sottrazione di monete da un videogioco collocato all'interno di un bar). (Sez. 5, n. 17804 del 14/03/2017, Rv. 269641). 3.Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma in data 24 marzo 2023 Il Pr