Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione a reato connesso a concessione edificatoria illecitamente ottenuta, è onere del condannato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non risultino già individuate "ex actis", sollecitare nelle forme previste l'Amministrazione competente alla valutazione del danno e all'accettazione della somma risarcitoria conseguentemente determinata, in quanto l'indebita concessione produce un danno che, se non quantificabile da un punto di vista economico, è sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell'interesse della collettività.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2007, n. 28683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28683 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1958
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 023419/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES IN, N. IL 03/09/1939;
avverso ORDINANZA del 22/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 23/2/2006 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riabilitazione avanzata da NO GE rilevando che il condannato non aveva dimostrato di aver ottemperato - ne' di non aver potuto ottemperare - all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato con riguardo alla p.o. Comune di Palmi, pur essendo certamente a conoscenza del tenore dell'ordinanza 5/10/2005 dello stesso Tribunale. Per l'annullamento di tale ordinanza il GE ha proposto ricorso in data 27/3/2006 denunziando la incongruità della pretesa causa ostativa, non scorgendosi quale tipo di ristoro in favore dell'Ente locale egli avrebbe potuto determinare nella ipotesi esaminata di illecita concessione edificatoria di apertura di una finestra in un condominio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.
Ai sensi dell'art. 179 c.p., comma 4, n. 2, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato costituisce condizione necessaria per la concessione della riabilitazione, sicché può superarsi la preclusione del mancato adempimento solo quando il riabilitando fornisca la prova della sua impossibilità o quando il danneggiato dichiari di non aver nulla a pretendere. Nè può costituire causa di deroga la asserita inesistenza di obbligazioni da adempiere, atteso che anche dal reato per il quale è stata avanzata richiesta di riabilitazione derivano obbligazioni risarcizione, rimanendo onere del condannato, ove le stesse non siano già individuate in atti ed ai fini dell'ottenimento della riabilitazione, sollecitare nelle forme previste l'amministrazione competente alla valutazione del danno ed alla accettazione della somma risarcitoria conseguentemente quantificata;
l'indebita concessione edilizia, infatti, produce con tutta evidenza un danno che, se non quantificabile da un punto di vista economico, è sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell'interesse della collettività.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente GH NO al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007