Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1828
CASS
Sentenza 7 febbraio 2003

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L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero - di cui al comma terzo dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 - comporta che in esso sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l'espulsione, contestazione in fatto che costituisce elemento del tutto immutabile. Solo alla stregua di essa l'espellendo è in grado di apprestare le sue difese dinanzi al giudice dell'opposizione, essendo irrilevanti, nel decreto, eventuali erronee evocazioni delle norme di legge, non attagliantisi all'ipotesi di fatto contestata, sempreché dall'errato richiamo non discenda confusione che possa indurre errore scusabile nell'apprestamento delle dette difese (nella specie, la S.C. ha escluso che nel decreto di espulsione che addebitava alla straniera il fatto di essere entrata in Italia senza avere poi tempestivamente richiesto il titolo di soggiorno fosse ravvisabile contraddittorietà della motivazione, per essere stato richiamato l'art. 13, comma secondo, lettera a - evocante un'entrata clandestina -, in luogo dell'art. 5, comma secondo, del testo unico, potendo integrare l'erronea evocazione della disposizione mero errore materiale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1828
    Data del deposito : 7 febbraio 2003

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