Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 1
L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero - di cui al comma terzo dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 - comporta che in esso sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l'espulsione, contestazione in fatto che costituisce elemento del tutto immutabile. Solo alla stregua di essa l'espellendo è in grado di apprestare le sue difese dinanzi al giudice dell'opposizione, essendo irrilevanti, nel decreto, eventuali erronee evocazioni delle norme di legge, non attagliantisi all'ipotesi di fatto contestata, sempreché dall'errato richiamo non discenda confusione che possa indurre errore scusabile nell'apprestamento delle dette difese (nella specie, la S.C. ha escluso che nel decreto di espulsione che addebitava alla straniera il fatto di essere entrata in Italia senza avere poi tempestivamente richiesto il titolo di soggiorno fosse ravvisabile contraddittorietà della motivazione, per essere stato richiamato l'art. 13, comma secondo, lettera a - evocante un'entrata clandestina -, in luogo dell'art. 5, comma secondo, del testo unico, potendo integrare l'erronea evocazione della disposizione mero errore materiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica - Prefetto di Roma domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
EL IA
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di Roma del 14.4.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.02 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 30.3.2000 EL IA era dal Prefetto di Roma espulsa dal territorio nazionale sull'assunto che ella avesse fatto ingresso in Italia l'8.12.1998 e non avesse regolarizzato la sua posizione nel termine di cui all'art. 5 comma 2 del D.Leg. 286/98. Avverso il decreto proponeva opposizione la EL ed il Tribunale di Roma, con decreto 14.4.2000, annullava il provvedimento sull'assunto che fosse palesemente contraddittoria e quindi inesistente la motivazione del decreto posto che il riferimento all'art. 13 comma 2 lett. A) del T.U. - e cioè all'ingresso con sottrazione ai controlli di frontiera - era contraddittoria rispetto al richiamo alla mancata regolarizzazione nel termine, ipotesi compatibile solo con la invocazione dell'art. 13 comma 2 lett. B) dello stesso T.U. Per la cassazione di tale decreto Ministro dell'Interno e Prefetto di Roma hanno proposto ricorso con unico motivo in data 27.4.2001 deducendo il fatto che nel decreto espulsivo era stato commesso un mero errore materiale nella indicazione della norma violata, di contro essendo rilevante solo la specifica indicazione del fatto ascritto (nelle premesse del decreto esattamente individuato).
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - proposto dal Prefetto, l'unica Autorità legittimata alla impugnazione del decreto del Tribunale - è pienamente fondato. Il Giudice del merito, infatti, ha incongruamente annullato il decreto espulsivo sulla base di una supposta contraddittorietà della motivazione, ritenuta tale da farla considerare meramente apparente e quindi integrante un vizio di carenza del requisito dell'atto, laddove una più esatta applicazione dei principi di diritto ed una più attenta lettura del decreto avrebbe dovuto convincere della inesistenza di alcuna contraddizione e della conseguente sussistenza di una motivazione dell'atto. Giova invero premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della natura vincolata dell'atto espulsivo sia da intendere come riferito alla contestazione in fatto della situazione autorizzante l'espulsione (Cass. 9499/02), e non certo alla norma eventualmente richiamata nel corpo del decreto stesso, solo alla stregua della contestazione in fatto essendo apprestabili le difese dell'espellendo di fronte al Giudice della opposizione e solo queste - quali contestate nel decreto espulsivo - essendo del tutto immutabili.
Da tale principio, di specificità ed immutabilità della ipotesi fattuale contestata all'espellendo, discende quindi tanto la esigenza che nel provvedimento del Prefetto sia chiaramente esposta la situazione addebitata quanto la irrilevanza di eventuali evocazioni errate delle norme di legge ove non attagliantesi alla situazione di fatto contestata (e sempre che dalla erronea evocazione non discendano ipotesi di confusione inducenti errore scusabile nell'apprestamento di difese da parte dell'opponente). Orbene, una applicazione attenta dei richiamati principi avrebbe portato il Giudice del merito a non affermare una contraddittorietà di motivazione basata sul solo contrasto tra ipotesi normative richiamate (quella di cui all'art. 13 comma 2 lett. A T.U., evocante una entrata clandestina nello Stato, e quella di cui all'art. 5 comma 2 T.U., implicante una entrata regolare ma l'onere di richiedere il titolo di soggiorno). Un esame del decreto avrebbe potuto infatti far considerare - secondo la odierna prospettazione del ricorrente - che l'addebito mosso alla EL era in fatto quello di essere entrata in Italia l'8.12.1998 senza alcuna tempestiva richiesta del titolo di soggiorno di cui all'art. 5 comma 2 del T.U. 286/98 e che quindi, lungi dall'avere rilievo il richiamo alla ipotesi di cui all'art. 13 comma 2 lett. A) del T.U. (dettata per l'espulsione di chi sia entrato clandestinamente o con sottrazione ai controlli nello Stato), tal richiamo si sarebbe potuto considerare come mero errore materiale nell'utilizzazione del testo. Accolto pertanto il ricorso e cassato il decreto, dovrà il Giudice del rinvio fare applicazione, nel nuovo esame della opposizione (comprensivo dei profili non presi in considerazione), del principio statuito e procedere a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale, di Roma in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2003