Sentenza 16 luglio 2010
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto per violazione del contraddittorio- avverso il rigetto dell'appello preordinato all'annullamento del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare - qualora non si censuri la correttezza del contenuto dispositivo dell'ordinanza impugnata sicché l'invocato "petitum" si risolve in una pronuncia meramente teorica, in contrasto con il disposto dell'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2010, n. 29309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29309 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1291
Dott. IPPOLITO FR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19135/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NF FR;
contro l'ordinanza 12 aprile 2010 del Tribunale di Messina;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. FR NF ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale ha respinto il suo appello teso all'annullamento del provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per redazione di sentenza, in quanto adottato, non dal giudice di primo grado, ma da quello di appello senza fissazione di udienza in camera di consiglio.
2. Deduce per questa ragione violazione di legge sotto il profilo del contraddittorio.
3. Il ricorso è tuttavia inammissibile per mancanza di interesse. Il ricorrente infatti non nega che la Corte d'Appello possa adottare il provvedimento di sospensione ne' che questo debba avere la durata temporanea nella specie determinata, senza che residui alcuna discrezionalità su altri elementi dell'atto. Ferma dunque ed ammessa la correttezza del contenuto dispositivo dell'ordinanza, quello che dunque richiede è semplicemente una pronunzia teorica, in contrasto con il disposto dell'art. 568 c.p.p., comma 4. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell'ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010