Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO3167/02 LA CORTE SUPREMA D A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 13378/99 Consigliere Cron.7285 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere - Ud. 10/12/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere- Dott. Luciano VIGOLO ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LI ID, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO CERRAI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4893 avverso la sentenza n. 193/98 del Tribunale di -1- FIRENZE, depositata il 23/06/98 R.G.N. 86/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato ACCIAI per delega CERRAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del primo dicembre 1997 il Pretore del lavoro di Pisa accertava nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro che la signora ID NI versava nelle condizioni prescritte per ottenere l'indennità di accompagnamento dal primo aprile 1995 e condannava il Ministero dell'Interno alla relativa prestazione con la medesima decorrenza. Sull'appello di entrambi i Ministeri, che si dolevano sia della decorrenza della prestazione, sia in relazione agli interessi legali assumendo che gli stessi dovrebbero farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di quindici mesi dalla data di presentazione della domanda, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 giugno 1998 confermava integralmente la statuizione di primo grado. Avverso detta sentenza propongono ricorso entrambi i Ministeri de interno affidato a quattro motivi. La NI ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Costituzione, degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, dell' art. 11 della legge 24.12.1993 n. 537, degli artt. 6/5, 3/5, 4/1/2 del DPR 21.9.1994 n. 698, nonché difetto di motivazione perché stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a due diversi organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art. 6/5 del DPR citato, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari dopo l'entrata in vigore della norma. Dette disposizioni non sarebbero in contrasto con norme costituzionali. 1 Il motivo non merita accoglimento, giacché la questione sollevata è preclusa perché non fatta valere con l'atto d'appello, in cui si lamentò solo la decorrenza dell' invalidità e la decorrenza degli interessi. Con il secondo motivo si denunzia subordinatamente ed in via alternativa la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza e del procedimento, nonché difetto di motivazione, per essere stato il ricorso proposto direttamente dalla NI che come invalida psichica non era in grado di instaurare un valido rapporto processuale. Neppure questo motivo merita accoglimento, perché, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri ん diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Con il terzo motivo sempre in via subordinata ed alternativa si denunzia violazione degli artt. 34 e 295 cod proc. civ. la nullità del procedimento e difetto di motivazione perché il riconoscimento del beneficio sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ. Il motivo è infondato perché la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale non implica alcun riconoscimento di status, ma la verifica delle condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Le spese del giudizio liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza 2
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -oltre euro 2.000 per onorari liquidate in euro 7,44 Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE l a Молиш в lu Shalle 3