Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9862 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P9862 /0 1 LA CORTE SUPRÊM CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G. N. 642/99 . 22465 Consigliere Cron Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 07/05/01 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: RE LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2233 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 182/98 del Tribunale di ENNA, depositata il 25/06/98 R.G.N. 213/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 25 giugno 1998 il Tribunale di Enna ha dichiarato estinto il giudizio promosso da AV PA nei confronti dell'INPS per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla costituzione della pensione SO/COM 3013752, cristallizzata all'importo in vigore al 30 settembre 1983, con condanna dell'ente al pagamento della differenza tra il percetto e il dovuto. A giudizio del Tribunale, la proposta controversia risultava, infatti, compresa tra quelle indicate dall'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, in quanto finalizzata al pagamento di somme su trattamenti pensionistici da erogarsi dall'INPS in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994. Ricorre per la cassazione di questa sentenza la AV con due motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, comma 2, lett.a, della legge 12 agosto 1962 n.1338 e 23 della legge 30 aprile 1969 n.153, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.314 del 1985, nonché degli artt. 112 e 113 c.p.c, oltre a difetto di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che il Tribunale, per evidente errore, ha dichiarato la estinzione del giudizio, senza considerare che la norma dell'art. 1, commi 181 e seguenti, della legge n.662/96 aveva fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.240/94 e alla disciplina della "cristallizzazione” degli importi di integrazione spettanti alla data del mentre oggetto della proposta domanda 30 settembre 1983 nella stessa contenuta era (anche) il riconoscimento del diritto alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, ai sensi della sentenza costituzionale n.314/85, sulla cui disciplina la legge sopravvenuta non ha minimamente inciso. La estinzione del processo, di conseguenza, avrebbe potuto semmai riguardare la domanda di 3 "cristallizzazione” degli importi spettanti a titolo di integrazione, in applicazione del comma 7 dell'art.6 d.l. n.463/83, come convertito con legge n.638/83, ma non certo quella che alla sent. n.314/85 aveva fatto riferimento per chiedere il riconoscimento del diritto alla integrazione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. della legge 23 dicembre 1996 n.662, nonché dell'art.36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n.448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. (art.360 n. 3 c.p.c.), osservando che le norme che dispongono l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto il diritto alla cristallizzazione degli importi spettanti a titolo di integrazione alla data del 30 settembre 1983 incidono sul sistema di tutela apprestato dagli indicati principi costituzionali e debbono pertanto considerarsi illegittime. Il primo motivo di ricorso è fondato. E la stessa sentenza impugnata, nella parte narrativa, a dare atto che il Pretore, con sentenza del 26 .2.1997, accogliendo la domanda della AV, aveva condannato 'INPS al riconoscimento della pensione S.O. integrata al trattamento minimo ex sentenza Corte Costituzionale n.314/85, con conseguente corresponsione dei ratei arretrati e con decorrenza degli interessi come per legge, condannando altresì l'Istituto al pagamento delle spese processuali...". E, ancora, che l'INPS, impugnando detta sentenza, ne aveva chiesto la riforma sostenendo, in primo luogo, "..che la richiesta di integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità ai sensi della pronunzia della C.Cost. n.314/85 non poteva essere accolta poiché tale sentenza non era applicabile ai lavoratori titolari di pensione a carico delle gestioni speciali...". Del resto le conclusioni rassegnate dall'INPS in appello per come trascritte nell'epigrafe della sentenza del Tribunale erano nel senso della richiesta preliminare di rigetto della domanda della AV, per non avere l'assicurata 去 "..diritto alla integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità della categoria commercianti, non essendo applicabile al caso in esame la sentenza 314/85 più volte citata". Risulta evidente, dai dati appena riferiti, che la controversia portata all'esame del giudice di appello aveva ad oggetto, prioritariamente, la questione della sussistenza o meno del diritto alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità in godimento alla AV, laddove la previsione legislativa di estinzione dei giudizi pendenti contenuta nell'art.1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, come sostituito dall'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n.448, entrata in vigore nelle more del presente giudizio e applicabile, quale "ius superveniens” ai procedimenti ancora pendenti, riguarda tramite il rinvio operato all'art.1, commi 181 e 182 della legge n.662 del 1996 la c.d. - "cristallizzazione", la conservazione cioè della integrazione al minimo nell'importo spettante alla data del 30 settembre 1983 (ai sensi dell'art.6, comma 7, del d.l. n.463/83, come modificato dalla legge di conversione n.638/83), mentre rimane a tale previsione del tutto estranea la questione concernente, come nella specie, il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla seconda (o ulteriore) pensione ( come pure quella di quantificazione degli accessori spettanti, per interessi e rivalutazione sui relativi ratei arretrati) per il periodo anteriore al 30 settembre 1983 e cioe' all'introduzione del divieto di duplicazione del beneficio, non rientrando tale questione nel novero di quelle considerate espressamente nei ricordati commi 181 e 182 ed in particolare nell'ambito oggettivo di incidenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 (vedi, in senso conforme, Cass. 19 giugno 1999 n.6171, 10 giugno 1999 n.5707). La sentenza impugnata che, dichiarando estinto il processo, ha applicato norme non chiamate a regolare (o almeno a regolare per intero) la fattispecie sottoposta a S giudizio deve, dunque, in accoglimento del primo motivo, essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice per l'accertamento della sussistenza o meno del diritto (all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità) azionato dalla ricorrente. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, in quanto la questione di legittimità costituzionale ivi prospettata investe la previsione legislativa di estinzione che, come già detto, riguarda la questione della c.d. "cristallizzazione", questione che può porsi solamente se e in quanto venga previamente accertata la effettiva sussistenza del diritto alla integrazione. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Caltanissetta, provvederà al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso stesso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello dicausa, anche Caltanissetta. Così deciso in Roma il 7 maggio 2001 Il Presidente Il Cons.estensore Cremas Povaquami hhh A I IL CANCELLIERE S D 0 S , 1 Depositato in Cancelleria 3 A O . 3 T L T , 5 CAoggi, 20 LUG. 2001 L R A . O S A B ' N L I MAOL S L D I E N A IL CANO ERE T * 805 O N T