Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
*0 02 9 9 / 0 3 OME DEL FOOLGITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danno da SEZIONE TERZA CIVILE circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 8286/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere 635 Rel. Consigliere Cron. Dott. Fabio MAZZA Rep. MS Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -- Consigliere Ud. 15/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL NA, MA RE, MA LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO GIORGETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
UNIPOL COMP ASSICURATRICE SPA, con sede in Bologna, in persona del suo Direttore Dott. Stefano Scavo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, 2002 presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che la 1932 difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO 1 BRETZEL, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
UE OT;
- intimato avverso la sentenza n. 763/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione I Civile, emessa il 02/03/99 e depositata il 30/03/99 (R.G. 3005/96) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Lucio LAURITA LONGO;
udito l'Avvocato Siomone CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 2.3.1987, in Comune di Bresso si verifica- va un incidente stradale tra CC NZ alla guida della sua vettura e ET UG, alla guida dell'autocarro tg VR 556029, di proprietà di UE Ot- torino e assicurato presso la S.p.A. PO. Il CC perdeva la vita e a seguito di procedi- mento penale, con sentenza definitiva, veniva affermata la responsabilità esclusiva del ET e disposta una provvisionale di lire 200 milioni in favore dei super- 2 stiti del CC, il coniuge IA IN e i figli SA CC e CC DA. Quindi la IA, in proprio e quale legale rap- presentante dei figli, che erano minori, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, UE Ottori- no e la soc. PO, onde sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivati dall'evento dannoso costituivano contestando de quo. I convenuti si risarcibili, come affermati l'entità dei danni dall'attrice. 5 Il UE chiedeva altresì, in via subordinata la condanna della PO oltre massimale per mala gestio. I l Tribunale adito, con sentenza non definitiva, condannava i convenuti, in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di lire 429.500.000, per danni morali e all'autovettura, con interessi nella misura media annua del 6,746% dal fatto Disponeva la prosecuzione del giudizio per la li- quidazione dei danni da lucro cessante. La PO e il UE proponevano distinti appelli e la Corte di Milano, in parziale accoglimento degli stessi, disponeva che gli interessi, al tasso indicato dal Tribunale, decorressero sulla sorte iniziale riva- lutata anno per anno. IA EL, nonché CC SA e DA, 3 divenuti maggiori nelle more del giudizio, hanno propo- sto ricorso per Cassazione con cinque motivi. Resiste la soc. PO con controricorso. UE TT non ha svolto difese. Motivi della decisione Con la prima censura i ricorrenti lamentano la vio- lazione dell'art. 112 cpc assumendo che la Corte di me- rito sarebbe caduta nel vizio di extrapetizione in or- dine alla rivalutazione e agli interessi. Osserva che la sentenza di primo grado è stata ri- formata in tema di liquidazione degli interessi senza che sul punto sia stata proposta censura. La doglianza non merita accoglimento. Occorre infatti osservare che con il terzo motivo di appello la soc. PO aveva chiesto l'applicazione dei principi enunciati dalle Sez. Unite di questa Cor- te, in tema di interessi, con la sentenza 17.2.1995 n. 1712 e che l'appellante incidentale, UE TT, aveva proposto analoga domanda censurando i criteri se- guiti dal giudice di prima istanza in ordine alla at- tualizzazione del risarcimento. Ne consegue che la Cor- te di merito non ha violato il principio di corrispon- denza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 cpc. Con le censure seconda e terza i ricorrenti lamen- 4 tano l'erronea applicazione del principio di diritto enunciato nella richiamata sentenza n. 1712 delle S.U., nonché la violazione dell'art. 1219, 2° comma n. 1, CC. Osservano che il principio suddetto essendo stato enunciato in tema di risarcimento dovuto per illegitti- ma demolizione di uno stabile, non può trovare applica- zione nella diversa fattispecie di cui tratta il pre- sente giudizio, in cui il danno risarcibile è quello alla persona, morale e biologico;
che l'obbligazione dell'assicuratore ha natura di debito pecuniario, CO- sicché la richiesta ex art. 22 legge 990/69 ha effica- a far tempo dalla cessazio- cia di costituzione in mora giorni previsto in detta ne del termine di sessanta norma. Inoltre i ricorrenti, riportandosi alla natura compensativa dell'obbligazione degli interessi, affer- mano che essi sono dovuti dal fatto sulla somma rivalu- tata. Le due censure non meritano accoglimento. Nell'assicurazione contro la responsabilità civile, derivante da eventi di circolazione stradale, l'assicuratore è obbligato a risarcire direttamente il danno cagionato dall'assicurato, entro il tetto massimo previsto dal contratto. Tale danno è di valore ed è pertanto sottratto alle regole del principio nominalistico, cosicché la liqui- 5 dazione di esso comporta il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata;
in- teressi che sono dovuti da compenso del lucro cessante per il ritardo nel pagamento dell'equivalente monetario dell'originario danno. L'entità del lucro cessante non è riferibile alla definitivamente rivalutata ma deve determinarsi sorte in relazione alla progressiva crescita della rivaluta- zione nel tempo decorso tra l'evento dannoso e la li- quidazione del danno, onde evitare una ingiustificata locupletazione del danneggiato. Infatti la mancata disponibilità del predetto equi- valente monetario si verifica nel tempo sulla somma originaria rivalutata anno per anno o in base ad un in- dice medio e pertanto il computo degli interessi deve essere eseguito in conformità а tale criterio (vedi Cass. . U. 17.12.1995 n. 1712; Cass. 14.2.2000 n. 1633; Cass.
3.12.1999 n. 13470). Con la quarta censura i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1888 cc osservando che la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'asserito limite di mi- nimale, pur non essendo stato prodotto il contratto. La censura non merita accoglimento. L'PO, fin dalla costituzione in giudizio ha fornito un estratto di polizza nella quale figurava il massimale di legge e del resto l'affermazione del gin- dice di prima istanza che ha esaminato i massimale, dichiarandolo capiente, non è stata inveftita con p- pello incidentale. Infine con l'ultima censura i ricor- renti si dolgono del regolamento delle spese, che Ca Corte ho dichiarato interamente compensate in conside- razione della reciproca parziale soccombenza. Lamentano violazione dell'art. 92 cpc, sull'assurto secondo cui l'accoglimento dell'appello in punto di computo degli interessi sarebbe frutto di erronea interpretazione del principio affermato da Cass. S. U. 17.2.1995 n. 1712. La doglianza è infondata, giacché la Corte di Mila- ha correttamente applicato il suddetto principio, no come in precedenza osservato, Si reputa opportuno compensare le spese del presen- te giudizio di Cassazione per giusti motivi derivanti dalia natura della causa e dalle vicende processuali di essa. POM La Corte C L I V . i g g o rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lile del giudizio di Cassazione. Cosi deciso in Roma, addì 15.10.2002 Il Presidente Il Cons. est. plishing ЯробноF u I CANCELLIƠDE O