Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11286
CASS
Sentenza 30 luglio 2002

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Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.

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  • 1LESIONE DELLA LEGITTIMA E AZIONE DI RIDUZIONE EX ART. 553 E SS. C.C.
    Raffaella Carangelo · https://www.studiolegalepuce.it/aca/aree-tematiche/ · 30 giugno 2024

    Il presente contributo mira ad illustrare i presupposti dell'azione e le modalità di riduzione. La legge riserva ai congiunti più stretti del defunto, ossia il coniuge o il partner dell'unione civile, i discendenti e gli ascendenti (questi ultimi solo se mancano figli), una quota del patrimonio del de cuius (cd. quote di riserva o di legittima). Il legittimario ha diritto di ottenere la propria quota in natura ed il testatore non può imporre alcun peso o alcuna condizione sulla legittima. Se risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal de cuius eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può esperire un'apposita azione, avente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11286
Data del deposito : 30 luglio 2002

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