Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.
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- 1. LESIONE DELLA LEGITTIMA E AZIONE DI RIDUZIONE EX ART. 553 E SS. C.C.Raffaella Carangelo · https://www.studiolegalepuce.it/aca/aree-tematiche/ · 30 giugno 2024
Il presente contributo mira ad illustrare i presupposti dell'azione e le modalità di riduzione. La legge riserva ai congiunti più stretti del defunto, ossia il coniuge o il partner dell'unione civile, i discendenti e gli ascendenti (questi ultimi solo se mancano figli), una quota del patrimonio del de cuius (cd. quote di riserva o di legittima). Il legittimario ha diritto di ottenere la propria quota in natura ed il testatore non può imporre alcun peso o alcuna condizione sulla legittima. Se risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal de cuius eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può esperire un'apposita azione, avente …
Leggi di più… - 2. La natura personale dell’azione di riduzione fa sorgere un’obbligazione parziaria e non solidale in capo ai beneficiari delle disposizioni lesive della quota di…Andrea Leto · https://www.filodiritto.com/ · 25 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11286 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ANDREA STEFANO MARINI BALESTRA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI EL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GOTTARDO 21, difesa dall'avvocato MARIA DI SCIULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3389/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 29.5.96 LI AS - premesso che con rogito per notar Giardino 9.7.81 la propria madre, GE De SC, aveva venduto ad LI AS, figlia d'esso istante, due unità immobiliari site in Roma e Viterbo, costituenti la quasi totalità dell'asse ereditario e che, deceduta la De SC, esso istante era rimasto unico erede della stessa - conveniva LI AS innanzi al tribunale di Viterbo onde sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto 9.7.81, costituente - in realtà una donazione, nulla per difetto di forma, con conseguente condanna della convenuta al rilascio dei beni ed alla restituzione dei canoni locatizi su di essi percetti. Costituendosi, LI AS contestava la fondatezza dell'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto eccependo l'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto anteriormente al rogito, inammissibilità della prova per presunzioni e testi dal momento che l'attore non aveva agito quale legittimario in sede di riduzione della quota di riserva onde incontrava i limiti probatori di cui all'art. 14171 CC, l'irrilevanza della presunta dichiarazione scritta ex adverso prodotta in fotocopia della quale disconosceva l'apparente firma della De SC.
Con sentenza 9.10.98, il tribunale di Viterbo - ritenuto che l'attore fosse legittimato a far valere la simulazione relativa del negozio concluso dalla propria madre defunta e la conseguente nullità del contratto dissimulato per vizio di forma;
che lo stesso, in astratto, dovesse considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti e, Quindi, sottratto ai limiti della prova testimoniale e per presunzioni della simulazione;
che, tuttavia, il documento prodotto in atti dimostrasse come in concreto l'attore avesse partecipato alla stipula, concordando con la dante causa l'accordo simulatorio a vantaggio della figlia e pagando le imposte e l'e spese relative all'atto pubblico - rigettava la domanda compensando tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale decisione LI AS proponeva appello deducendo che in lui coesistevano la qualità di erede unico della propria madre GE De SC e di legittimario, come tale avente diritto ad una quota di riserva pari almeno alla metà dell'asse ereditario ed, in quest'ultima veste, era terzo rispetto al contratto simulato;
eccepiva, altresì, l'irrilevanza della sua consapevolezza della simulazione,che non significava partecipazione alla stessa, ne' precludeva la futura azione di accertamento;
concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza. Resisteva LI AS contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Con sentenza 31.10. 2000, la corte d'appello di Roma - ritenuto che l'appellante, pur avendo nella citazione in primo grado adombrato l'intenzione di chiedere la riduzione, non avesse poi effettivamente proposto la relativa azione di lesione della legittima;
che la mancata proposizione di detta azione non potesse considerarsi una mera omissione materiale, suscettibile d'esser sanata con un'interpretazione complessiva della volontà delle parti;
che, inoltre, non avendone provato i necessari presupposti ex artt. 553 ss. CC, la relativa domanda, quand'anche proposta, sarebbe stata egualmente respinta;
che, ai fini della diversa azione unica effettivamente esperita, il AS dovesse considerarsi erede della De SC e, come tale, soggetto agli ordinari limiti d'ammissibilità della prova per testi, peraltro non dedotta, e per presunzioni;
che la dichiarazione unilaterale della De SC, a prescindere dall'autenticità della sottoscrizione, non fosse idonea a provare l'accordo simulatorio, in quanto, trattandosi di contratto, la partecipazione dell'acquirente LI AS, asserita donataria, all'accordo simulatorio era indispensabile al fine di modificare o mettere nel nulla gli effetti del negozio simulato, onde l'LI AS, in quanto erede della madre, non poteva giovarsi d'un atto unilaterale della stessa;
che la natura simulata della compravendita fosse da escludere anche in ragione del coevo atto pubblico di donazione 9.7.81, a rogito del medesimo notaio Giardino, stipulato, questo, dallo stesso AS in favore della figlia;
che le presunzioni invocate dall'LI AS fossero del tutto generiche;
che, in assenza d'un autonomo motivo d'impugnazione incidentale, non potessero riconoscersi le spese di primo grado richieste dall'appellata solo in sede di precisazione delle conclusioni - rigettava l'appello compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza LI AS proponeva ricorso per cassazione, con quattro motivi, al quale faceva seguire anche memoria.
Resisteva LI AS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando ex art. 112 CPC violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, omesso esame e mancata decisione in ordine alla domanda - si duole che la corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla propria domanda volta a far rientrare nella massa ereditaria le porzioni immobiliari dedotte in giudizio (il donatum) affinché gli fossero restituite con i frutti dall'apertura della successione. Il motivo non merita accoglimento.
L'esame della domanda de qua e la decisione su di essa avevano, infatti, quale loro logico presupposto una previa decisione favorevole sulla diversa domanda intesa a far dichiarare la simulazione della donazione per atto notar Giardino del 9.7.81 e la sua inefficacia nei confronti dell'attore, come risulta evidente anche dallo stesso ordine di conseguenzialità tra le domande proposte dall'attore nella citazione 29.5.96, onde, alla suddetta favorevole conclusione sulla domanda di simulazione il giudice del merito non essendo pervenuto, la domanda de qua non poteva che essere respinta e tale dev'essere considerata, sia pure per implicito.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando ex art. 360 n. 5 CPC motivazione insufficiente, contraddittoria e viziata da omesso esame di documenti ed elementi probatori - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non esperita la domanda di riduzione, la quale in realtà era stata proposta in via subordinata e ne erano stati provati anche i presupposti mediante la produzione, in allegato alla citazione introduttiva del giudizio, dell'accettazione con beneficio d'inventario e del contratto simulato, nonché dei calcoli relativi alla quota ed alla lesione della legittima.
Il motivo non merita accoglimento.
La corte territoriale ha, infatti, con motivazione logica ed esauriente, evidenziato come, quand'anche nella parte espositiva dell'originario atto introduttivo si fosse potuta ravvisare l'intenzione d'agire in riduzione, siffatto proposito non si fosse, poi, tradotto in una formale domanda, le conclusioni prese nell'atto stesso attenendo alla sola domanda intesa all'accertamento della simulazione;
come, inoltre, non si fosse trattato di mera omissione suscettibile di sanatoria mediante l'interpretazione complessiva della volontà dell'attore, dacché questi non aveva svolto, comunque, alcuna sostanziale attività processuale tale da far anche indirettamente supporre la volontà di coltivare un'effettiva domanda di riduzione, per il che, aggiungeva in fine, domanda siffatta, pur ove proposta, sarebbe stata respinta per difetto di prova dei relativi presupposti.
Il ricorrente censura essenzialmente quest'ultima parte, marginale e svolta ad abundantiam, della riferita motivazione, assumendo d'aver provato i detti presupposti mediante produzione di documenti significativi in una all'atto di citazione ed essere desumibile la lesione della legittima dalle stesse difese della controparte;
non afferma, tuttavia, anche d'aver prospettato tali circostanze al giudice di secondo grado con l'atto d'appello nell'ambito di specifici motivi di gravame, ne', soprattutto, svolge alcun argomento sul principale rilievo formulato dalla corte territoriale, quello concernente la mancata espressa proposizione della domanda ed il mancato svolgimento nel corso dell'intero giudizio, successivamente all'ipotizzata proposizione, di deduzioni e d'attività processuali, in primis l'omessa precisazione di specifiche conclusioni al riguardo, idonee a far considerare almeno di fatto non solo proposta ma soprattutto coltivata una domanda in quel senso.
Tale considerazione della corte territoriale risulta assolutamente corretta ove si tenga conto delle conclusioni prese dall'attore - sia nell'atto di citazione sia nell'udienza all'uopo fissata e riportate in epigrafe alla sentenza di primo grado, atti che questa Corte può verificare essendosene denunziato l'omesso esame da parte del giudice a quo - laddove l'unica domanda consequenziale alle principali di simulazione e nullità è, all'evidenza, nei suoi precisi ed inequivocabili elementi di causo pelendi e petitum, esclusivamente una hereditatis petitio, mentre non vi è ravvisabile alcun accenno alla proposizione altresì, sia pure in via subordinata, d'una domanda di riduzione.
Tanto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quanto con quello di gravame l'odierno ricorrente, dopo aver chiesto dichiararsi la simulazione (assoluta nel primo caso, relativa nel secondo) dell'atto di compravendita e la nullità dell'atto dissimulato di donazione, ha chiesto, poi, dichiararsi tutti i beni immobili oggetto di quell'atto parte integrante dell'asse ereditario della De SC GE e dell'eredità beneficiata, della quale egli era unico erede, ed a lui, in quanto tale, devoluti ed assegnati in proprietà nella loro totalità, con ordine alla controparte di restituzione degli stessi. Nel corso dell'intero giudizio di merito, pertanto, associata all'azione di simulazione è stata esperita, esclusivamente, un'azione di petizione ereditaria, la cuì causa pelendi è la qualità d'erede ed il cui petitum è la ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, posto che mira a far rientrare il bene nel patrimonio del de cuius mediante suo recupero nei confronti di chiunque lo detenga - vantando o un titolo è ereditario che non gli compete o, come dedotto nella specie, un titolo invalido - e così farne conseguire all'erede legittimo la disponibilità in quanto parte integrante dell'universum jus defuncti devolutogli ex lege. Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto non esercitata l'azione di riduzione che, rispetto alla petitio hereditalis, ha una diversa causa petendi, consistente nella qualità di erede necessario e nell'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, ed un diverso petitum, essendo intesa ad ottenere una diminuzione quantitativa od anche una totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli altri eredi, o dei terzi, e mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario attore le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la di riserva, onde l'azione di riduzione incide nei confronti degli atti di disposizione, che le sono soggetti, nei limiti di ciò che è necessario a ricostituire la quota di riserva.
Stante, dunque, che il ricorrente non ha svolto puntuali censure meritevoli di considerazione ne' per contestare la qualificazione data dalla corte territoriale all'azione, ne' per contestare l'ulteriore assorbente rilievo della stessa corte in ordine alla mancata trattazione nel corso del giudizio di un'ipotetica domanda di riduzione - qualificazione e considerazione da ritenere corrette per quanto sopra evidenziato e da sole sufficienti a giustificare la decisione sul punto - ma si è essenzialmente soffermato ad illustrare l'inserimento nell'atto di citazione d'elementi dai quali sarebbe stata desumibile l'originaria proposizione d'una domanda di riduzione, devesi concludere che tali deduzioni sono inconferenti. Va, infatti, richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con 1 accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché, il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di, essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse.
Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando ex art. 360 n. 5 CPC motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria ed ex art. 360 n. 3 CPC violazione o falsa applicazione degli art. 536, 537, 555, 556, 557, 564, 1414, 1415, 1417, 9721, e segg. e 2729, 769, 782, 1418 e 1421 CC e della Legge 16/02/1913 n. 83 - si duole che la corte territoriale non abbia accolto le "impugnative" di simulazione e di nullità e lo abbia ritenuto soggetto ai limiti di prova ex art. 1417 CC;
non abbia rilevato come la donazione dissimulata avrebbe potuto formare oggetto di riduzione soltanto in quanto valida, mentre nella specie, essendo il negozio nullo per difetto di forma (mancanza di testimoni) l'azione esperibile poteva essere soltanto quella proposta di simulazione relativa volta a far valere la nullità della donazione;
abbia omesso di rilevare come esso ricorrente, nella sua qualità di erede legittimario, non potesse reputarsi soggetto ai limiti di prova in ragione della coesistente qualità di terzo, agendo per far valere il proprio personale diritto alla quota di riserva e per conseguire tale obiettivo non essendo tenuto a proporre l'azione di simulazione insieme a quella di riduzione;
non abbia tenuto conto di quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza per la quale il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l'accertamento della simulazione e la nullità, per difetto dei requisiti di forma, d'un atto dissimulato, non ha bisogno d'esperire contestualmente la domanda di riduzione, necessaria invece nel caso in cui l'atto dissimulato è valido.
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, va rilevato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, mediante "specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti" intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, risulta inidoneamente formulata - come nel motivo di ricorso che ne occupa - la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate dal ricorrente, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
Nella specie, in vero, all'enunciazione iniziale della violazione d'una rilevante pluralità di norme disparate non fà, poi, seguito una trattazione puntuale nella quale, per ciascuna di esse, vengano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 CPC perché al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall'altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte;
parte ricorrente non ha, infatti, sviluppato nell'esposizione argomento alcuno in diritto, inteso nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle tante norme assuntivamente violate singolarmente considerata, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un'altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma, onde il motivo, sotto l'esaminato profilo di censura, è da considerare inammissibile per assoluto difetto della necessaria specificità.
Conclusione cui si perviene anche esaminando il motivo sotto l'altro dei prospettati profili di censura.
Va, infatti, tenuto presente come il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC debba essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione con argomentazionì, anche in questo caso, puntuali ed intelligibili, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità all'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
come non possa. invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non possa proposi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello in esame - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Peraltro, pur ove si volesse soprassedere all'applicazione della sanzione di cui al disposto dell'art. 366 CPC ed estrarre dall'esaminata esposizione quella che sembra essere l'unica censura sostanzialmente proposta ed argomentata, id est quella basata sulla tesi per cui nella specie non vi sarebbero stati limiti alla prova della simulazione pur non essendosi proposta l'azione di riduzione, il motivo risulterebbe, comunque, infondato.
È, infatti, opinione del tutto prevalente nella giurisprudenza di legittimità in materia che, ai fini della prova della simulazione d'una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l'erede possa essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1411 CC solo quando, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione, proponga, facendo valere anche la sua qualità di legittimario e sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettante gli, un'espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso, non anche quando siasi limitato a chiedere l'accertamento della simulazione nell'ambito d'una petitio hereditatis ma senza alcuna connessa ed esplicita domanda di reintegrazione della legittima.
Ciò in quanto l'erede legittimo, il quale miri semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene che assume solo apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius, non lamenta lesione alcuna dei diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall'ordinamento nella sua qualità anche di legittimario ma fà valere, nella sua sola qualità di successore universale subentrato mortis causa in tutti i rapporti già facenti capo al de cuius, un diritto ricompreso nel patrimonio di quest'ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del de cuius medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, non diversamente che i per tutti oli altri rapporti già facenti capo allo stesso, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto (Cass. 24.2.00 n. 2093, 21.4.98 n. 4024, 29.5.95 n. 6031, 29.10.94 n. 8942, 4.4.92 n. 4140, 6.8.90 n. 7909, 21.12.87 n. 9507). È da notare, al riguardo, che - a prescindere dal testo delle massime, non sempre esattamente rispondente alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze ed ai principi dalle stesse desumibili - ove si ponga attenzione alle motivazioni risulta agevole rilevare come l'esonero dalle limitazioni probatorie della simulazione sia stato riconosciuto all'erede legittimo, e negato in caso contrario, sempre solo ed in quanto questi avesse contestualmente allegato che il suo diritto alla quota di riserva non poteva trovare soddisfazione sui- beni relitti o, comunque, che la quota di riserva stessa doveva essere calcolata tenendo conto anche del bene la cui simulata alienazione era stata dedotta in giudizio;
presupposto sul quale si basano anche le decisioni con le quali è stata correttamente ritenuta possibile l'estensione degli effetti del detto esonero nel caso in cui, propostasi dal legittimario impugnazione dell'atto per simulazione, il relativo accoglimento, sulla base di prove consentitegli in quanto terzo, si riflettesse poi anche sull'azione dallo stesso contestualmente proposta quale erede per la riacquisizione del bene al patrimonio eredirario (Cass.
2.2.99 n. 848, 25.2.87 n. 11999).
Non è, poi, da ritenere condivisibile, e non solo perché isolata, l'opinione, richiamata dal ricorrente, espressa in Cass.
1.4.97 n. 2836 massimata nel senso che "Il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l'accertamento della simulazione e la nullità, per difetto dei requisiti di forma, di un atto dissimulato, stipulato dal de cuius - nella specie donazione dissimulata da una vendita per scrittura privata - non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione - necessaria invece nel caso in cui l'atto dissimulato è valido - per non soggiacere ai limiti di prova dall'art. 1417 CC, perché l'accoglimento di detta domanda di nullità comporta la declaratoria di appartenenza del relativo bene all'asse ereditario, con conseguente calcolo di esso nella determinazione della quota spettante al suddetto legittimario".
In realtà, nel caso deciso la domanda di riduzione era stata formalmente proposta, sia pure in via subordinata rispetto alla principale di simulazione e nullità, e la Corte, in assoluta conformità al già richiamato indirizzo, ha ritenuto inapplicabili i limiti alla prova della simulazione proprio sulla considerazione che la principale fosse stata proposta "allo specifico fine del recupero della sua quota di riserva"; quella che non appare condivisibile è l'ulteriore considerazione per cui "l'applicazione dei limiti probatori della simulazione era già esclusa dalla formulazione congiunta delle istanze di simulazione e di nullità volte, nel loro complesso, a fare riapparire nel patrimonio del de cuius il bene oggetto della liberalità".
In vero, la circostanza che la pronunzia di simulazione resa nel giudizio di petizione ereditaria promosso dal soggetto il quale abbia agito nella sola sua qualità d'erede legittimo possa giovare, indirettamente e di fatto, al soggetto medesimo anche nella sua diversa e distinta qualità di legittimario, non fatta valere in quel giudizio con azione intesa alla tutela dei relativi diritti, ai fini della determinazione in altra sede della quota di riserva e dell'esperimento d'una possibile azione di riduzione, è del tutto irrilevante nel detto giudizio di petizione ereditaria, laddove la legitimatio ad causam, la causa petendi ed il petitum dedotti, attenendo unicamente alla situazione giuridica della parte stessa che ha posto in essere il negozio simulato, in quanto assunta dal successore in universum ius dell'originario contraente, ostano, ex art. 141 CC, alla prova della simulazione con ogni mezzo, questa essendo consentita ai soli terzi estranei al negozio e non alle parti di esso.
Nè la simultanea proposizione delle azioni di simulazione e nullità, in quanto volte "nel loro complesso" a far riapparire nel patrimonio del de cuius il bene oggetto della liberalità, può di per sè sola portare ad escludere l'applicabilità dei limiti probatori della simulazione nel giudizio svolgentesi tra le parti del negozio assunto come simulato: anzi tutto, in quanto nel detto giudizio l'unico vizio deducibile onde beneficiare dell'esonero dai detti limiti è l'illiceità e non la nullità del negozio dissimulato, onde la parte che di quest'ultimo deduca la nullità in una alla simulazione di quello impugnato non per questo è ammessa a fornire con ogni mezzo la prova della simulazione;
in secondo luogo, perché alla disamina della questione di nullità del negozio dissimulato per un vizio ad esso proprio si può procedere, per l'inderogabile ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni che impone l'esame di quella presupposta prima di quella presupponente, solo ove sia già intervenuto l'accertamento della simulazione del negozio apparente e della consequenziale sussistenza di quello dissimulato, onde le domande di simulazione e di nullità non possono essere considerate "nel loro complesso" e la decisione sulla simulazione non può essere influenzata, neppure in relazione all'ammissibilità o meno di determinati mezzi istruttori, dalla considerazione che il negozio dissimulato possa poi, con successivo ed autonomo capo di decisione, essere riconosciuto invalido, così determinandosi la riacquisizione del bene al patrimonio ereditario ed indirettamente giovando al legittimario eventualmente leso nella quota di riserva (risultato, comunque, irrilevante, come già evidenziato).
Con il quarto motivo, il ricorrente - denunziando ex art. 360 n. 5 CPC motivazione illogica, insufficienze, contraddittoria e viziata da omesso esame d'elementi probatori - si duole che la corte territoriale abbia omesso di valutare in modo adeguato la rilevanza della dichiarazione unilaterale a firma della De SC;
abbia ingiustamente ritenuto superfluo e di nessun valore procedere all'analisi delle allegate presunzioni, concernenti il rapporto di parentela tra nonna e nipote, la giovane età e la mancanza di capacità patrimoniale di quest'ultima; abbia omesso di rilevare come controparte non avesse dimostrato d'aver pagato il prezzo delle porzioni immobiliari asseritamente acquistate;
non abbia considerato alcune circostanze (la giovane età della controparte, lo svolgimento d'un lavoro saltuario, la modesta condizione finanziaria dei nonni materni nullatenenti, già falliti e debitori d'esso ricorrente) le Quali portavano ad escludere qualunque concreta possibilità di ritenere effettivamente corrisposta la somma di L. 16.450.000 per l'acquisto degli immobili in questione;
abbia omesso di valutare altri elementi indiziari, quali l'eccessiva esiguità dell'apparente prezzo di vendita (L.
2.350.000 per ciascun appartamento) e l'inverosimile pretesa "necessità di contanti" a fronte della totale assenza di bisogno della De SC di procurarsi un capitale liquido;
abbia parimenti omesso di rilevare come il coevo contratto di donazione, sottoscritto da esso ricorrente in favore della figlia, dimostrasse per coerenza la vera natura di donazione anche dell'altro negozio concluso dalla De SC in favore della nipote, trattandosi chiaramente di negozi di "tipo diverso" perché, nel primo, trattandosi di padre e dell'unica figlia, non c'era alcun motivo di nascondere la donazione, mentre, nel secondo, quest'ultima doveva essere occultata con la finta vendita al fine di sottrarre quei beni alle quote riservate di diritto ai legittimari ed, in particolare, al marito della De SC.
Il motivo non merita accoglimento.
Stante quanto già considerato, nella disamina del precedente motivo, in ordine all'identità della situazione giuridica nella quale viene a trovarsi l'erede universale, il quale agisca in petitio hereditatis non in riduzione, rispetto a quella del de cuius nella totalità dei cui rapporti subentra, risulta di tutta evidenza come la scrittura 9.7.81, con la quale la de cuius ebbe a dichiarare unilateralmente la simulazione del contratto di compravendita, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata. e soltanto da essa, in difetto d'ulteriore prova scritta della bilateralità dell'accordo simulatorio proveniente anche dalla controparte non potesse avere rilevanza probatoria alcuna ai fini dell'accertamento giudiziale della simulazione medesima, onde devesi ritenere che correttamente la corte territoriale, che si è motivatamente attenuta al richiamato principio, non ne abbia tenuto conto. Nè poteva la detta corte - per il divieto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1417 e 2729/11 CC, all'utilizzazione della prova per testimoni e, quindi, della prova per presunzioni della simulazione nel giudizio svolgentesi tra le stesse parti dell'atto simulato, quindi anche i loro successori universali - prendere in considerazione gli elementi di prova presuntiva prospettatile dall'odierno ricorrente, ai quali è ampio riferimento nel motivo, al fine di dimostrare l'allegata simulazione;
divieto che, d'altra parte, non poteva essere superato in virtù dell'eccezione prevista nello stesso art. 1417 CC., in quanto la compravendita eventualmente dissimulante una donazione ed intesa ad eludere le disposizioni sulla riserva d'una quota del patrimonio ereditario in favore dei legittimari non può esser considerata come negozio illecito, dal momento che le norme relative all'intangibilità della quota riservata ai legittimari, non ponendo il divieto dell'atto lesivo ma comminandone l'inefficacia nei confronti del soggetto tutelato ove questi intenda avvalersene, non rientrano nella categoria delle norme imperative inderogabili la cui violazione rende illecito il negozio.
Escluso, dunque, che nel giudizio de quo potessero essere prese in considerazione e poste alla base della decisione prove della simulazione diverse dalla sola contro dichiarazione proveniente da entrambe le parti del negozio simulato, circostanze quali la dedotta dichiarazione unilaterale della dante causa e le allegate presunzioni risultavano del tutto ininfluenti, onde il motivo in esame, concernente l'assunta omessa od insufficiente valutazione delle dette circostanze da parte del giudice del merito è da considerare inammissibile per difetto d'interesse. Del che, d'altronde, s'è ben resa conto la corte territoriale laddove ha esaminato gli elementi di prova presuntiva solo "per completezzà di analisi", peraltro disattendendone la rilevanza con motivazione logica ed esauriente che non consente, in quanto tale, un'ulteriore valutazione della loro decisività in sede di legittimità.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 3.065,00, dei quali euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002