Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 1
I principi di adeguatezza della misura alle esigenze cautelari e di proporzionalità della stessa all'entità del fatto e della sanzione, previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. non sono applicabili alle misure cautelari reali ed in particolare al sequestro preventivo. Gli unici requisiti richiesti per il sequestro preventivo, previsto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. sono il fumus commissi delicti ed il periculum in mora, in presenza dei quali il giudice deve emettere la misura, anche se il reato è di lieve entità. La fattispecie cautelare di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. ha natura obbligatoria a differenza di quella contemplata dal secondo comma che ha natura facoltativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli III.mi Signori:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
contro
RI LM , nato a [...] l'Abate l'8.2.1938;
RO SE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 10.6.2002 dal tribunale del riesame di Benevento.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Francesco Giuliano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con decreto del 21.5.2002 il g.i.p. del tribunale di Benevento disponeva il sequestro preventivo di un fabbricato urbano, che era in corso di costruzione in piazza Duomo a Benevento con alcune difformità rispetto al progetto assentito (dimensioni di m. 37,55 x 22,20 anziché m. 38,00 x 21,85, riduzione dell'altezza di alcuni interpiani al di sotto di m. 3,50, riduzione della superficie di alcuni locali o solai).
RI LM, quale rappresentante legale della società CEPID, committente dei lavori, e SE RO, quale direttore dei lavori, erano sottoposti ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985. 2 - I difensori degli indagati proponevano istanza di riesame, e il tribunale di Benevento, accogliendo l'istanza, revocava il sequestro.
Osservava al riguardo che il sacrificio imposto alla libera disponibilità dei beni deve essere adeguato e proporzionato all'effettiva consistenza del reato accertato;
e che nel caso di specie leggere variazioni planimetriche con riduzione della superficie, nonché riduzioni di volumi e superfici verosimilmente correlate alle prescrizioni imposte dal giudice civile per il rispetto delle distanze tra edifici, rappresentavano difformità comunque marginali rispetto alla complessità dell'opera, che era un intervento qualificante per la centralissima piazza del capoluogo.
3 - avverso la revoca del sequestro ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica deducendo l'erronea applicazione degli art. 321 e 324 c.p.p. nonché dell'art. 20 lett. b) legge 47/1985. Lamenta che erroneamente il giudice del riesame ha esteso a una misura cautelare reale la disciplina dettata per le misure cautelari personali.
4 - Il ricorso è fondato:
Nelle misure cautelari reali, e in particolare in quella del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., non sono applicabili ne il principio di adeguatezza della misura alle esigenze cautelari, ne' quello di proporzionalità della stessa all'entità del fatto e della sanzione, che sono stabiliti dall'art.275 c.p.p. per le ben diverse misure cautelari personali.
E infatti gli unici requisiti richiesti dall'art. 321 c.p.p. per il sequestro preventivo sono il fumus di reato e l'esigenza cautelare di evitare che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso o agevolare la commissione di altri reati. Per conseguenza, quando ricorre sia l'astratta configurabilità del reato sia l'anzidetta esigenza cautelare, se il pubblico ministero lo richiede, il giudice deve disporre il sequestro della cosa, anche se il reato è di lieve entità, atteso che sussiste pur sempre quel pericolo di aggravamento o di prosecuzione nell'attività criminosa che l'istituto del sequestro tende a scongiurare. La fattispecie cautelare di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p, ha infatti natura obbligatoria, a differenza della fattispecie cautelare di cui al secondo comma dello stesso articolo, che ha natura discrezionale, giacché il giudice ha solo la facoltà, e non il dovere, di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca. Il legislatore, insomma, valuta diversamente il periculum libertatis che rileva per la misura personale e il pericolo della libera disponibilità della cosa che impone la misura cautelare reale.
Nella concreta fattispecie, quindi, il giudice del riesame avrebbe dovuto verificare la sussistenza del fumus commissi delicti, valutando in particolare se nella costruzione de qua ricorreva ad esempio una alterazione della sagoma, della volumetria o della destinazione d'uso rispetto al progetto consentito, giacché in simili casi - essendo integrato il reato di cui all'art. 20 lett. a) o lett. b) della legge 47/1985, ed essendo evidente il periculum in mora - avrebbe dovuto confermare il sequestro preventivo. La ordinanza impugnata è quindi viziata per violazione di legge, e va annullata con rinvio allo stesso tribunale del riesame.
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 13.11.2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 GENNAIO 2003.