Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 4050
CASS
Sentenza 13 novembre 2002

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I principi di adeguatezza della misura alle esigenze cautelari e di proporzionalità della stessa all'entità del fatto e della sanzione, previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. non sono applicabili alle misure cautelari reali ed in particolare al sequestro preventivo. Gli unici requisiti richiesti per il sequestro preventivo, previsto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. sono il fumus commissi delicti ed il periculum in mora, in presenza dei quali il giudice deve emettere la misura, anche se il reato è di lieve entità. La fattispecie cautelare di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. ha natura obbligatoria a differenza di quella contemplata dal secondo comma che ha natura facoltativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 4050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4050
    Data del deposito : 13 novembre 2002

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