Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 48126
CASS
Sentenza 4 dicembre 2008

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Va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, l'ordinanza con cui la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., emessa all'esito della discussione nel dibattimento ma erroneamente indicata dal giudice di secondo grado come sentenza predibattimentale.

In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore di divieto di rientro nel territorio di un comune per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 2 L. n. 1423 del 1956, è sufficiente che nella copia dell'ordine questorile notificata all'interessato si faccia menzione della conformità all'originale, recante la sottoscrizione dell'autorità competente.(Al riguardo, la Corte ha chiarito che la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non anche delle copie autentiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 48126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48126
    Data del deposito : 4 dicembre 2008

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