Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
Va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, il provvedimento con cui tale giudice abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito del dibattimento, ritenuta come sentenza predibattimentale. (Fattispecie relativa a proscioglimento dell'imputato per avere egli commesso i fatti in stato di cronica intossicazione da sostanze alcoliche, con contestuale assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, relativamente alla quale il tribunale di sorveglianza era stato adito, in veste di giudice d'appello, in ordine al capo concernente la misura di sicurezza personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 45504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45504 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 898
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24897/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB AN n. il 13 settembre 1962;
avverso la sentenza 5 marzo 2009 - Tribunale di Viterbo, Sezione Distaccata di Montefiascone;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Baccelli Carlo, il quale, per MB AN, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Perretti Davide il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché proposto da difensore non abilitato alle giurisdizioni superiori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 5 marzo 2009, depositata in pari data, il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., assolveva MB AN, dai reati a lui ascritti di maltrattamenti, ingiurie e violenza privata, trattandosi di persona non punibile ex artt. 88 e 95 c.p. per aver commesso i fatti in stato di cronaca intossicazione prodotta da sostanze alcoliche, disponendo altresì il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per il periodo di anni due. 2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Casini Paolo, ha proposto tempestivo appello al Tribunale di Sorveglianza di Roma MB AN eccependo la violazione di legge nell'applicazione della misura di sicurezza applicata nella fattispecie vuoi per il mancato accertamento circa la verificazione del fatto vuoi per la carenza di motivazione in punto di sussistenza della pericolosità sociale. Veniva quindi richiesta la revoca della misura applicata e in subordine l'espletamento di accertamenti in punto di merito e sulla pericolosità onde applicare una misura meno afflittiva.
2.1. - Il Tribunale di Sorveglianza, ritenuto che la sentenza gravata fosse stata pronunciata ai sensi dell'art. 469 c.p.p., ancorché al di fuori delle ipotesi normativamente previste (mancanza di una condizione di procedibilità o sussistenza di una causa di estinzione del reato) e non dell'art. 129 c.p.p. non essendo stato instaurato il giudizio di merito, qualificato il gravame come ricorso per Cassazione, trasmetteva gli atti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - L'appello è ammissibile;
ne consegue che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza va annullata senza rinvio con restituzione degli atti allo stesso Tribunale per l'esame dell'appello. 3.1. - Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 25 gennaio 2002, Angelucci), con decisione pienamente condivisa dal Collegio, hanno affermato che l'art. 129 c.p.p. implica un giudizio di merito che postula l'instaurazione e lo svolgimento effettivo del dibattimento;
la clausola di salvezza racchiusa nell'art. 469 c.p.p., vale ad escluderne l'operatività nella fase predibattimentale, ove non vi fosse spazio per un proscioglimento di tal genere. Nella fattispecie, peraltro, come risulta dal verbale di udienza, controllo consentito in questa fase di giudizio, giusta la natura dell'eccezione proposta (in merito alla quale questa Corte è giudice del fatto), si era verificata l'apertura del dibattimento essendovi stata la verifica della regolare costituzione delle parti di cui all'art. 484 c.p.p. con la declaratoria di contumacia del prevenuto. 3.2. - L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che ha qualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dal MB ritenendo che la pronuncia del Tribunale di Viterbo fosse intervenuta nella fase pre-dibattimentale, non è conforme a tali principi, considerato che la decisione era stata presa dal Tribunale dopo l'apertura del dibattimento e più precisamente appresso la verifica della regolare costituzione della parti in giudizio, ai sensi dell'art. 484 c.p.p., come risulta del resto dal verbale d'udienza ove si fa riferimento alla declaratoria di contumacia del prevenuto. Peraltro si appalesa evidente la non applicabilità dell'art. 469 c.p.p. nella fattispecie anche per la constatazione che non si verteva su una ipotesi di mancanza di condizione di procedibilità o di sussistenza di una causa di estinzione del reato, bensì di non punibilità dell'imputato che intanto poteva essere dichiarata, ai sensi degli artt. 88 e 85 c.p., in quanto sussisteva una sottesa valutazione di responsabilità in merito ai reati ascritti, valutazione che non poteva prescindere dall'esame del compendio di prova dibattimentale.
Sul punto si è già espressa questa Corte di legittimità che ha avuto modo di decidere che, dal tenore della norma dell'art. 469 c.p.p., che ricalca un istituto già previsto dall'art. 421 c.p.p.
abrogato, si desume che la definizione anticipata del giudizio è circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale e che perciò ogni decisione di merito - concernente la responsabilità dell'imputato - è preclusa nella fase pre-dibattimentale, come già accadeva nel sistema previgente e può essere adottata soltanto in sede dibattimentale (Cass., Sez. 5. 20 gennaio 1993, Pegoretti, rv. 193848).
Inoltre va osservato che il MB, nell'elevare appello al Tribunale di Sorveglianza (organo la cui competenza presuppone il passaggio in giudicato della sentenza), non si duole della propria responsabilità bensì della mera applicazione della misura di sicurezza con ciò facendo comprendere ancor più che aveva fatto acquiescenza alla pronuncia del giudice della cognizione che non desiderava farne oggetto di gravame.
Ne consegue che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma deve essere annullata e gli atti trasmessi allo stesso Tribunale per la decisione sull'appello.
3.3. - Nulla va disposto per le spese sopportate dalla parte civile, posto che il MB aveva ritualmente proposto impugnazione all'organo competente, essendo oltretutto infondata la richiesta di inammissibilità di essa impugnazione (formulata dalla parte civile in sede di conclusioni all'odierna udienza) per essere stata avanzata da avvocato non cassazionista ai sensi dell'art. 613 c.p.p.; si osserva per vero non solo che il difensore aveva proposto appello e non ricorso per cassazione (essendo stata questa conversione il frutto di una erronea valutazione del Tribunale di Sorveglianza) sicché al momento della proposizione del gravame era legittimato a elevarlo, ma nel caso di specie questa Corte ritiene che l'impugnazione debba essere trattata proprio come appello al Tribunale di Sorveglianza e come tale decisa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma e dispone la restituzione degli atti allo stesso Tribunale per l'esame dell'appello proposto dal difensore del MB. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009