Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 45504
CASS
Sentenza 27 ottobre 2009

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Va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, il provvedimento con cui tale giudice abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito del dibattimento, ritenuta come sentenza predibattimentale. (Fattispecie relativa a proscioglimento dell'imputato per avere egli commesso i fatti in stato di cronica intossicazione da sostanze alcoliche, con contestuale assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, relativamente alla quale il tribunale di sorveglianza era stato adito, in veste di giudice d'appello, in ordine al capo concernente la misura di sicurezza personale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 45504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45504
    Data del deposito : 27 ottobre 2009

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