Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza non è ammesso ricorso diretto per cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed espressamente impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ma l'impugnazione irritualmente proposta, per il principio di conservazione espresso dall'art.568, comma quinto,cod.proc.pen., deve essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2015, n. 17417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17417 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente - del 01/04/2015
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 926
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43519/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI CI N. IL 28/10/1964;
avverso l'ordinanza n. 4062/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE, del 29/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29.8.2014, il Magistrato di Sorveglianza di Udine dichiarava inammissibile l'istanza di MI CI, diretta ad ottenere l'integrazione della liberazione anticipata in relazione al periodo dal 12.2.2012 al 12.8.2013, in difetto delle condizioni di legge, in quanto l'istante era detenuto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ostativo alla concessione del beneficio ai sensi della L. n. 10 del 2014. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 10 del 2014, art. 4. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava, quindi, requisitoria, concludendo per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione va qualificata reclamo e trasmessa per competenza al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Rileva invero questa Corte come, in materia, avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza non sia ammesso ricorso diretto per cassazione (per saltum), ma l'impugnazione debba di necessità essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza nella forma del reclamo. Ciò sia per la puntuale previsione contenuta nell'art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen., sia in quanto il ricorso immediato per cassazione è previsto dall'art. 569 cod. proc. pen. solo avverso sentenze (e non ordinanze).
In tal senso cfr. anche, in termini, Sez. 1, n. 28598 del 3/7/2008, Provenzano, Rv. 240843 e Sez. 1, n. 40260 del 19/10/2007, Abbafati, Rv. 237873.
E poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568 cod. proc. pen., comma 5, deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto dal MI deve essere qualificato reclamo e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Trieste cui spetta l'esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come reclamo, ai sensi dell'art. 69 bis Ordinamento Penitenziario, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015