Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2015, n. 17417
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Sentenza 1 aprile 2015

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In tema di liberazione anticipata, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza non è ammesso ricorso diretto per cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed espressamente impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ma l'impugnazione irritualmente proposta, per il principio di conservazione espresso dall'art.568, comma quinto,cod.proc.pen., deve essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2015, n. 17417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17417
    Data del deposito : 1 aprile 2015

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