Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
Va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, l'ordinanza con cui la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., emessa all'esito della discussione nel dibattimento ma erroneamente qualificata dal giudice di secondo grado come sentenza predibattimentale. (Conforme Sez. I, sent. n. 11241 del 2009, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2008, n. 11240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11240 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1423
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 029860/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) EL IL N. IL 01/03/1973;
avverso SENTENZA del 17/04/2007 TRIBUNALE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
OSSERVA
1. - Con sentenza deliberata il 17 aprile 2007, emessa in udienza pubblica, il Tribunale di Padova ha assolto ER IO, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non sussiste, dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, poiché la copia del foglio di via obbligatorio, la cui inottemperanza era stata contestata all'imputato, era privo della sottoscrizione del Questore o di un suo delegato, il che avrebbe reso l'atto inesistente e quindi inidoneo a produrre effetti giuridici.
2. - Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, con atto del 23 maggio 2007, evidenziando a sostegno del gravame che la copia dell'atto notificata al destinatario non doveva essere sottoscritta quando era certa la sua riconducibilità all'autore e non era contestata la conformità all'originale e comunque il giudice, in caso di dubbio, ben avrebbe potuto avvalersi dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., ed acquisire l'originale che recava la firma autografa del Questore. Il Procuratore Generale ha all'uopo citato una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per cui non vi è necessità della sottoscrizione delle copie conformi del provvedimento, mentre, anche con riguardo al documento originale, è sufficiente che sia certa la provenienza indipendentemente dalla sottoscrizione.
3. - La Corte di Appello di Venezia, con provvedimento in data 9 luglio 2008, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e disposto la sua trasmissione a questa Corte, ritenendo che la sentenza di primo grado dovesse considerarsi come emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p., anche se fuori dalle ipotesi previste dalla detta norma (che riguardano la mancanza di una condizione di procedibilità o di proseguibilità dell'azione penale ovvero la presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento e cioè ipotesi non sussistenti nel caso in esame in cui il proscioglimento è avvenuto per motivi di merito) e che fosse pertanto soltanto ricorribile per cassazione per espressa previsione dell'art. 469 c.p.p.. 4. - La qualificazione della sentenza di primo grado, quale sentenza predibattimentale erroneamente emessa al di fuori dai casi previsti dalla legge, non può essere condivisa poiché si legge nel provvedimento impugnato che si tratta di sentenza emessa a seguito del dibattimento a norma dell'art. 129 c.p.p., cioè dopo avere sentito le parti nel dibattimento. E che si tratti di sentenza emessa nel dibattimento a norma dell'art. 129 c.p.p. è ulteriormente confermato dalla formula di proscioglimento che è quella di assoluzione, mentre, se il giudice avesse proceduto ai sensi dell'art. 469 c.p.p., la formula sarebbe stata di non doversi procedere.
Trattandosi quindi di sentenza avente la forma e la sostanza di sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 c.p.p., il mezzo di impugnazione dell'appello, scelto dal Pubblico Ministero, è stato corretto e non può essere diversamente qualificato (anche perché contiene censure di merito e chiede la riforma della sentenza). A norma dell'art. 593 c.p.p., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.1 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenza di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.603 c.p.p., se la nuova prova è decisiva - il Pubblico Ministero
può infatti appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse nel dibattimento e fra queste è sicuramente compresa la sentenza emessa a norma dell'art. 129 c.p.p., che presuppone la instaurazione di un giudizio in senso proprio (v. Cass. n. 39840 del 2005, rv. 232759; Cass. n. 48338 del 2004, rv. 230692; Cass., sez. un. N. 3027 del 2001, rv. 22055). L'ordinanza della Corte di Appello che ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione deve essere pertanto annullata con conseguente restituzione degli atti alla Corte di Appello affinché dia corso al giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza del 9 luglio 2008 della Corte di Appello di Venezia e dispone la trasmissione degli atti alla suddetta Corte di Appello per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009