Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 2
Poiché, ai sensi dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (cosiddetta legge notarile) può essere qualificato come repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, il notaio, il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato, sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio e, quindi, senza poterlo annotare in alcun modo, sia che lo riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, commette sempre la violazione dell'art. 138 n. 4 della citata legge n. 89 del 1913, il quale parifica l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del repertorio, e non invece, nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 137 primo comma della stessa legge, che concerne il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell'atto.
Poiché il D.M. 6 novembre 1991 (pubbl. in G.U. 19 dicembre 1991 n. 297, Suppl. Ord.), nell'introdurre la possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici, cioè con l'uso del computer, ha mantenuto ferma l'esigenza della vidimazione dei registri cartacei, sui quali deve essere trasfuso l'elaborato memorizzato nel computer, incorre nella violazione dell'art. 138 n. 4 della legge n. 89 del 1913, il notaio che riceva atti memorizzandoli nel computer (nella specie sul cosiddetto disco rigido e con programma che fornisca automaticamente il numero di repertorio e il numero di raccolta) senza essere in possesso del repertorio vidimato (ipotesi che ricorre tanto nel caso di mancanza di repertorio che di esistenza di repertorio non vidimato), sia pure nelle forme previste dall'art. 2 del suddetto D.M., dovendosi, tra l'altro, rilevare che la sola memorizzazione dell'atto nel computer non assolve all'esigenza di garantire la certezza e continuità delle annotazioni, preservata dall'adempimento dell'obbligo dell'annotazione sui registri cartacei vidimati, giacché i dati registrati nella memoria del computer sono pur sempre modificabili senza lasciare traccia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BERRUTI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati MENEGHINI PIER FRANCESCO, FRANCESCO OROMBELLI, giusta procura speciale per Notar Marina BU di Milano del 17/09/98 n. 4065 di rep.;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO MILANO;
PROCURATORE GENERALEPRESSO CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1969/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa l'01/07/98 (R.G. 247/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in Camera di Consiglio dal Dott. Domenico NARDI, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge. Svolgimento del processo.
A seguito del verbale di ispezione in data 30 maggio 1997 del Sovrintendente l'archivio notarile di Milano, il Pubblico Ministero procedeva disciplinarmente contro il notaio UI GA per la seguente violazione: "n.2 contravvenzioni agli artt.64 e 138 L.N. per avere, nei due fascicoli del repertorio atti tra vivi vidimati in data 21.4.1995 e 26.7.1995, annotato rispettivamente n.282 atti dal n.4621 del 22.3.1995 al n.4902 del 20.4.1995 e n. 117 atti dal n.5574 del 4.7.1995 al n.5690 del 25.7.1995, atti tutti ricevuti in data antecedente alla vidimazione".
Il Tribunale di Milano, con la sentenza depositata il 31 marzo 1998, riteneva sussistente la contestata violazione e, riconosciute le circostanze attenuanti previste dall'art. 144 della legge notarile, irrogava al notaio GA l'ammenda di L.
4.000. Proposto appello dal notaio, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 3 luglio 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado, osservando che non vi era difformità tra l'accusa formulata dal P.M. e la decisione del Tribunale, tenuto conto che erano state correttamente indicate le norme violate (artt.64 e 138 n.4 della legge notarile) e che il fatto commesso (ricevimento di atti in mancanza di repertorio vidimato) era incluso nel capo di accusa. Nel merito la Corte ha ritenuto che il ricevimento di atti in mancanza di repertorio vidimato si risolve nella omissione temporanea della tenuta del repertorio stesso, poiché dal citato art. 138 n.4 si desume che un repertorio non vidimato è come inesistente. Di conseguenza, è stato escluso che la violazione ascritta al notaio consista nella irregolare tenuta dei repertori prevista dall'art.62 della legge notarile, che si riferisce ai casi di annotazioni incomplete o tardive, mentre, nel presente caso, il notaio ha "ricevuto atti essendo sprovvisto del relativo repertorio ovvero, il che è lo stesso, in presenza di un repertorio giuridicamente inesistente". La Corte, infine, ha ritenuto sussistente la situazione di pericolo collegata alla più grave violazione prevista dall'art.64 della legge notarile (rispetto a quella prevista dall'art.62), osservando che "finché non sono scritte su un vero repertorio, le annotazioni, ancorché registrate nella memoria di un computer o stampate su fogli informi sono ancora modificabili senza lasciare traccia, con grave pregiudizio delle garanzie di certezza di data e di ordine che un repertorio notarile deve offrire".
Avverso la sentenza della Corte di appello UI GA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la "falsa applicazione di norma di diritto in relazione all'eccezione preliminare di difformità della fattispecie contestata rispetto alle disposizioni di legge (artt.64-138 legge notarile) invocate". Il ricorrente ritiene che la formulazione dell'accusa contestata dal Pubblico Ministero (e trascritta in narrativa) si attaglia alla ipotesi di annotazioni tardive su repertori regolarmente vidimati, che è violazione sanzionata in misura meno grave dagli artt. 62 e 137, primo comma, della legge notarile, mentre gli artt. 64 e 138 della stessa legge - che si affermano violati - sanzionano il notaio che pone in uso un repertorio prima della sua regolare vidimazione. Queste ultime disposizioni di legge sono inapplicabili alla fattispecie concreta delineata nella contestazione (annotazione effettuata dopo la vidimazione del repertorio), onde il P.M. avrebbe dovuto procedere ad una nuova contestazione di una violazione rientrante nella previsione dell'art.138 della legge notarile. Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte, in due recenti sentenze (n. 1372 del 6 febbraio 1995 e n. 1608 del 18 febbraio 1994), ha già ravvisato la violazione prevista dall'art. 138 n.4 della legge notarile 13 febbraio 1913 n. 89 nella condotta del notaio che abbia annotato nel repertorio prescritto dall'art.62 della stessa legge atti ricevuti prima della vidimazione del repertorio medesimo. A fondamento del richiamato orientamento si è osservato che può essere qualificato come repertorio, ai sensi della legge notarile, solo il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale (art.64 legge notarile). Tale rigorosa affermazione si riconduce proprio alla formulazione dell'art.138 n.4, che parifica pienamente l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del repertorio. Consegue che il notaio, il quale riceve un atto senza essere munito del repertorio vidimato (ove poterlo annotare),o compie la propria attività senza tenere il repertorio prescritto dalla legge ovvero usa un repertorio che tale, secondo la legge notarile, non può essere considerato. Poiché le due condotte illecite sono, con previsione alternativa, contemplate nella norma precettiva contenuta nell'art.138 n.4, tale norma deve comunque ritenersi violata, nell'una o nell'altra forma di comportamento in essa prevista. Consegue che correttamente il P.M. ha contestato la violazione dell'art.138 al notaio GA, il quale ha ricevuto complessivamente 397 atti senza essere munito del repertorio vidimato ove essi dovevano essere annotati. La contestazione (trascritta in precedenza) fa riferimento anche al fatto successivo che tali atti sono stati poi annotati nel repertorio una volta vidimato, fatto che - come bene ha affermato la Corte di appello - concretizza una doverosa e parziale riparazione della violazione anteriormente realizzata. Ma la menzione, nel capo di accusa, di tale fatto successivo non elimina la contestazione della violazione, consistente nell'avere ricevuto 397 atti in data antecedente alla vidimazione del repertorio prescritto dalla legge.
Non vi è stata, pertanto, alcuna difformità tra la contestazione del P.M. e la decisione adottata dal giudice. La doglianza del ricorrente concerne, in realtà, l'inquadramento giuridico della violazione da lui commessa, il quale, come si è visto, è invece conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art.64 L. not. in relazione alla qualificazione della irregolarità nella tenuta del repertori contestata". Il ricorrente, oltre a riprendere la tesi esposta nel primo motivo, secondo cui il notaio che annota a repertorio atti ricevuti prima della sua vidimazione commette la violazione prevista dagli artt.62 e 137 della legge notarile (e non quella più grave prevista dall'art.138 n.4 della stessa legge), rileva che il repertorio era da lui tenuto con sistema informatizzato. In tal caso la "messa a repertorio" - si osserva dal ricorrente - "non consiste più nella materiale annotazione manoscritta, nelle apposite caselle del repertorio, dell'atto che si è ricevuto, bensì nell'inserimento di tutti i dati, richiesta dalla legge per ogni singolo atto, nella memoria del computer, il quale fornisce automaticamente il numero di repertorio e il numero di raccolta". Consegue "che la successiva stampa del repertorio perde oggi qualsiasi autonomo carattere creativo ed ha la sola funzione di fornire un supporto cartaceo ai dati già presenti nel disco rigido del computer"; la ritardata vidimazione del registro cartaceo "comporta solo la violazione della annotazione giornaliera dovuta ex art.62 e 137 L. not. e non mai una illecita messa in uso di un repertorio".
Il motivo di ricorso è infondato.
La possibilità per i notai di usare il computer nella tenuta dei repertori non fa venire meno il dovere di usare registri cartacei previamente vidimati. Ed invero il decreto ministeriale 6 novembre 1991 (richiamato dal ricorrente), che ha consentito ai notai di tenere i repertori "anche con sistemi meccanografici", ha mantenuto ferma la vidimazione dei registri cartacei, prevedendo modalità particolari per quest'ultima ipotesi, ma non incidendo sugli obblighi derivanti dalla legge notarile, che nella presente fattispecie sono stati violati. Nessuna rilevanza può assumere, perciò, il fatto che il repertorio era tenuto dal notaio GA con sistema informatizzato. D'altro canto, come bene ha osservato la Corte di appello, l'uso del computer non fa venire meno le garanzie di certezza e di continuità perseguite dall'obbligo dell'annotazione. I dati, ancorché registrati nella memoria di un computer personale, sono pur sempre modificabili senza lasciare traccia, onde tale memoria non può costituire, allo stato della legislazione vigente, un repertorio notarile.
In conclusione il ricorso, essendo infondato, va rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso a Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999