Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 795
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Sentenza 29 gennaio 1999

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Poiché, ai sensi dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (cosiddetta legge notarile) può essere qualificato come repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, il notaio, il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato, sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio e, quindi, senza poterlo annotare in alcun modo, sia che lo riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, commette sempre la violazione dell'art. 138 n. 4 della citata legge n. 89 del 1913, il quale parifica l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del repertorio, e non invece, nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 137 primo comma della stessa legge, che concerne il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell'atto.

Poiché il D.M. 6 novembre 1991 (pubbl. in G.U. 19 dicembre 1991 n. 297, Suppl. Ord.), nell'introdurre la possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici, cioè con l'uso del computer, ha mantenuto ferma l'esigenza della vidimazione dei registri cartacei, sui quali deve essere trasfuso l'elaborato memorizzato nel computer, incorre nella violazione dell'art. 138 n. 4 della legge n. 89 del 1913, il notaio che riceva atti memorizzandoli nel computer (nella specie sul cosiddetto disco rigido e con programma che fornisca automaticamente il numero di repertorio e il numero di raccolta) senza essere in possesso del repertorio vidimato (ipotesi che ricorre tanto nel caso di mancanza di repertorio che di esistenza di repertorio non vidimato), sia pure nelle forme previste dall'art. 2 del suddetto D.M., dovendosi, tra l'altro, rilevare che la sola memorizzazione dell'atto nel computer non assolve all'esigenza di garantire la certezza e continuità delle annotazioni, preservata dall'adempimento dell'obbligo dell'annotazione sui registri cartacei vidimati, giacché i dati registrati nella memoria del computer sono pur sempre modificabili senza lasciare traccia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 795
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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