Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
In tema di fallimento, il reclamo ex art. 26 legge fall. assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.. Ne consegue che il procedimento introdotto con il reclamo ha natura di giurisdizione contenziosa e le parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82 secondo comma cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. La difesa tecnica nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento a cavallo tra la L. n. 3 del 2012 e il Codice della crisi di impresa e…Redazione · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2019
2. La difesa tecnica alla prova della legge n. 3/2012 e del Codice della crisi di impresa. Una lettura “formale” dei provvedimenti giurisprudenziali formatisi sul tema Delineato il quadro normativo di riferimento e chiariti altresì i pregevoli intenti del legislatore, ci si può ora attentamente soffermare sul tema oggetto del presente contributo: la questione relativa all'obbligatorietà o meno della difesa tecnica nell'ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In via del tutto preliminare, prima di entrare nel vivo dell'analisi della questione oggetto del presente lavoro, non si può che sposare l'impostazione dottrinale[3], propria anche di una parte della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 31, presso l'avvocato FERDINANDO MARIO BRIGIDA, rappresentato e difeso dall'avvocato LINA ARENA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO NI LV & IM NC, NONCHÉ DEI FALLIMENTI PERSONALI DEI SOCI, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. GALILEI 45, presso l'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentati e difesi dall'avvocato LV MAUCERI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LE NO, RO NT, VE IO, LE NT, VE LV, VE CH UE, VE EN JOVANKA;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di NI, emesso il 20/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice delegato al fallimento della società di fatto tra RE CA e EN NO e degli stessi, quali soci illimitatamente responsabili, in data 18 aprile 2000 e in esito ad una vendita all'incanto, emetteva decreto di aggiudicazione di alcuni immobili e delle quote di partecipazione ad una s.r.l.. Il CA proponeva reclamo, che il Tribunale di CA rigettava osservando che: 1) era infondata, quanto alla partecipazione al collegio del giudice delegato, l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 23, 24, 25 e 26 della legge fallimentare in relazione agli artt. 24, 25, 101 e 108 Cost.; 2) il reclamo, col quale si chiedeva l'annullamento o la sospensione della vendita, era inammissibile poiché il provvedimento con cui il giudice delegato aveva rigettato una precedente istanza di sospensione della vendita non era stato impugnato ed il Tribunale non aveva il potere di sospendere la vendita;
3) in ogni caso il reclamo era inammissibile poiché: a) le richieste di esibizione avanzate dal reclamante erano incompatibili con il rito camerale, avevano natura meramente esplorativa e non erano indispensabili ai fini della decisione, considerato che i chiarimenti forniti dal consulente tecnico non erano stati oggetto di specifiche doglianze da parte del reclamante;
b) il sequestro giudiziario di documenti presso il Comune di Biancavilla era stato richiesto in sede di reclamo fallimentare nei confronti di un soggetto estraneo alla procedura ed al di fuori di una controversia sulla proprietà o sul possesso o sul diritto all'esibizione o alla comunicazione;
4) nel merito, comunque, il reclamo era infondato poiché: a) quanto all'immobile in Comune di Biancavilla, via dei Mandorli, ed alla soprastante terrazza, l'asserita sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione ed il valore di mercato era stata argomentata con motivi non dissimili da quelli esaminati e disattesi in sede di reclamo avverso l'ordinanza di vendita;
in ogni caso il prezzo di aggiudicazione era il risultato di numerosi tentativi di vendita andati deserti;
b) quanto alla valutazione del terreno di proprietà della s.r.l. Sasim, la cui partecipazione era stata venduta dopo cinque tentativi di vendita infruttuosi, la consulenza tecnica espletata aveva esattamente escluso un incremento di valore del terreno a seguito di circostanze sopravvenute dopo l'aggiudicazione; in particolare, i piani di lottizzazione presentati dalla Sasim non erano stati approvati e non sussistevano i presupposti per l'espropriazione dell'area, ma solo uno studio di massima privo di valore urbanistico ed uno stanziamento in bilancio delle indennità di espropriazioni, che non equivaleva ad una effettiva quantificazione dell'indennità di esproprio.
Avverso detto provvedimento RE CA propone ricorso per cassazione, deducendo sei motivi. Il fallimento resiste con controricorso. Gli aggiudicatari - NO LE, NT CA ed UR ER, quale procuratore di NT VA, di RE ER di ON EM ER e di EN AN ER - non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 24, 25 e 26 l. fall., per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 101 e 108 Cost. in relazione alla partecipazione del giudice delegato al collegio che decide il reclamo avverso il provvedimento dello stesso giudice delegato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 99 c.p.c. in quanto erroneamente il Tribunale aveva affermato l'inammissibilità del reclamo per la mancata impugnazione delle denegata sospensione, atteso che la domanda di annullamento dell'incanto e della conseguente aggiudicazione era stata ritualmente proposta con il ricorso presentato dall'interessato il 21 aprile 2000.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 738 u.c. c.p.c., poiché, considerato che tale norma prevede che il giudice possa richiedere informazioni, la richiesta di un ordine di esibizione andava intesa come una sollecitazione all'esercizio di tali poteri.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 108 l. fall., in relazione alla vendita della partecipazione nella
Sasim s.r.l., poiché il prezzo di aggiudicazione era stato notevolmente inferiore al valore del terreno, come era dimostrato sia dalla valutazione del c.t.u. (lire 461.360.000 a fronte di un prezzo di aggiudicazione di lire 175.000.000), sia dal fatto che il terreno in questione ricadeva per la maggior parte in zona con vincolo artigianale e non in zona agricola, il cui prezzo perciò non poteva essere assunto come parametro del valore complessivo, sia dal fatto che il Comune di Biancavilla aveva stanziato per l'espropriazione di una parte del terreno la somma di lire 1.700.514.000; in tale situazione il giudice delegato aveva errato anche nel ridurre i prezzi di vendita nella misura del 20%. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 108 l. fall., in relazione alla vendita dei due immobili,
considerata la differenza tra la valutazione di stima ed il prezzo di aggiudicazione.
Con il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. poiché non era stato integrato il contraddittorio nei confronti degli aggiudicatari.
2. Si deve preliminarmente esaminare e respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente, sul rilievo che il provvedimento impugnato era stato emesso il 20 luglio 2000 mentre il ricorso era stato proposto soltanto il successivo 7 novembre e perciò oltre il termine di sessanta giorni dal deposito. Questa Corte, a sezioni unite (Cass. s.u. 17 dicembre 1998, n. 12615), risolvendo un precedente contrasto, ha affermato che "il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto pronunziato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 26 legge fall., non decorre dalla data di deposito in cancelleria del suddetto decreto, bensì dalla comunicazione di esso secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio". A tale principio, in assenza di una diversa prospettazione della questione, il Collegio ritiene di dovere dare continuità.
Ciò premesso, pronunziando sul ricorso, la Corte deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità del reclamo in quanto, come emerge dal ricorso e come risulta dagli atti, è stato presentato direttamente dall'interessato in data 21 aprile 2000, senza il patrocinio di un difensore, che è intervenuto con procura soltanto nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2000. In proposito, si deve rammentare che i mezzi di tutela offerti agli interessati nelle procedure fallimentari, contro i provvedimenti del giudice delegato inerenti alla vendita dei beni acquisiti alla massa, corrispondono a quelli esperibili nel processo di esecuzione singolare disciplinato dal codice di rito, salva la necessaria coordinazione, per cui in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c, va proposto il reclamo ex art. 26 l.f. (v. ex multis Cass. 2 maggio
1997, n. 3796; Cass. 3 marzo 1995; Cass. 16 febbraio 1999, n. 1302). Pertanto, il reclamo assolve, nei riguardi degli atti esecutivi inerenti alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 c.p.c. Da questa identità di funzione discende che il procedimento introdotto con il reclamo ha sicuramente natura di giurisdizione contenziosa, con la conseguenza che le parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ.. Infatti, l'esigenza della difesa tecnica - che è
disposta innanzitutto nell'interesse della parte, a tutela dell'effettività del suo diritto di azione e di difesa - deve ravvisarsi tutte le volte in cui il processo, ancorché modellato sul rito della camera di consiglio, involga tuttavia la cognizione di vere e proprie controversie, ivi comprese quelle sul quomodo dell'esecuzione, la cui risoluzione costituisce attività di giurisdizione contenziosa. In tali casi, infatti, la parte ad ogni effetto "sta in giudizio", secondo la formula adoperata dall'art. 82, secondo comma, c.p.c, con conseguente applicabilità di tale disposizione e di quelle successive, le quali implicano che i soggetti, nei procedimenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello, non possono compiere personalmente alcun atto processuale ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente. L'inammissibilità del reclamo è rilevabile di ufficio in ogni grado, cosicché il decreto del Tribunale impugnato deve essere cassato senza rinvio a norma dell'art. 282, comma 3, c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pronunziando sul ricorso cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara l'inammissibilità del reclamo;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, in Euro 2300,00=, di cui 2000 per onorari e 200 per spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003