Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2010, n. 44464
CASS
Sentenza 25 novembre 2010

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Massime1

L'integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione. (Nella specie, caratterizzata da tentativo, la Corte ha annullato la misura coercitiva impugnata essendo risultate unicamente minacce ed intimidazioni rivolte al terzo affinché questi riferisse alla persona offesa, con mezzi e modalità rimasti tuttavia non chiariti, una richiesta di ritrattazione di precedenti dichiarazioni).

Commentario1

  • 1Art. 377-bis (1) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'art. 377-bis, com'è noto introdotto nel sistema codicistico dalla L. 63/2001, allo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale ed insidioso della facoltà di tacere, ovvero anche di mentire, innanzi all'AG - ha conseguentemente come destinatari i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere alla medesima AG, ma che possono comunque rendere dichiarazioni utilizzabili in seno al procedimento penale (Sez. 6, 10129/2015). Il reato previsto dall'art. 377-bis è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2010, n. 44464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44464
Data del deposito : 25 novembre 2010

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