Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
L'integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione. (Nella specie, caratterizzata da tentativo, la Corte ha annullato la misura coercitiva impugnata essendo risultate unicamente minacce ed intimidazioni rivolte al terzo affinché questi riferisse alla persona offesa, con mezzi e modalità rimasti tuttavia non chiariti, una richiesta di ritrattazione di precedenti dichiarazioni).
Commentario • 1
- 1. Art. 377-bis (1) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziariahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 377-bis, com'è noto introdotto nel sistema codicistico dalla L. 63/2001, allo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale ed insidioso della facoltà di tacere, ovvero anche di mentire, innanzi all'AG - ha conseguentemente come destinatari i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere alla medesima AG, ma che possono comunque rendere dichiarazioni utilizzabili in seno al procedimento penale (Sez. 6, 10129/2015). Il reato previsto dall'art. 377-bis è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2010, n. 44464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44464 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1755
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 33843/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NO SA nata il *26/03/1949*;
2. NO IN nata il *01/01/1957*;
avverso l'ordinanza del 24/06/2010 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to MARAZZITA Antonino per \P ST che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
par.
1. Con ordinanza del 24/06/2010, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa in data 20/05/2010 con la quale il g.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NO RE e NO ST per il delitto tentato di cui all'art. 377 bis c.p. aggravato dal L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso ai danni dell'avv.to \Eleonora @Meoli\, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico denominata clan dei SA che faceva capo a GN SC.
par.
1.1. Il tribunale ricostruiva il fatto nei seguenti termini: a seguito della decisione di GN OM di collaborare con la giustizia, l'avv.to OL, difensore del suddetto GN\, venne ripetutamente contattata dai familiari del medesimo - fra i quali la zia materna \P A\ e la moglie \\ SA - i quali, o con minacce esplicite o velate, o con promesse di denaro, tentarono di spingere la OL ad indurre il GN\ a ritrattare.
Rilevava il Tribunale che il reato contestato doveva ritenersi integrato sotto il profilo materiale atteso che le indagate avevano la necessità di impedire che il congiunto potesse proseguire nella scelta collaborativa per evitare conseguenze dal punto di vista penale, molto gravi per l'intero nucleo familiare. Gli indizi sufficienti a ritenere la commissione del suddetto reato erano rinvenibili sia nell'ampia e reiterata denuncia dei fatti effettuata dalla OL - persona attendibile - sia dalle stesse dichiarazioni rese dai familiari che, pur sminuendo i fatti, avevano ammesso di avere ripetutamente incontrato la OL. Osservava, infine, il Tribunale che il reato in questione era ammissibile anche sotto forma di tentativo e che sussistente doveva ritenersi anche l'aggravante di cui all'art. 7 della cit. legge in quanto le minacce erano state poste in essere non solo con evidenti modalità mafiose, ma anche e soprattutto per agevolare il clan, impedendo che una collaborazione così rilevante come quella del GN OM, potesse portare a nuove incriminazioni con il rischio di decapitare in maniera pericolosa i vertici del clan dei SA.
par.
2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambe le indagate hanno proposto ricorso per cassazione.
par.
2.1. NO RE, in proprio, ha dedotto i seguenti motivi:
1. Difetto di motivazione: la ricorrente, dopo avere premesso che il procedimento era sorto dalla denuncia sporta dall'avv.tessa OL, sostiene che la medesima non era attendibile avendo taciuto una circostanza fondamentale e cioè che aveva avuto una relazione con il figlio di \P A\ (altra indagata) e che con la famiglia \P A\, aveva avuto, per anni stretti rapporti abitando nei pressi della abitazione di costei in Montepulciano. In quest'ottica si spiegava il motivo per cui, le ricorrenti, tramite la propria congiunta \P A\, si rivolsero alla OL al solo fine di comprendere cosa stesse accadendo al proprio congiunto GN OM. La \P RE non aveva mai, secondo la ricostruzione dello stesso avv.to OL, minacciato o preferito violenza alcuna:
mancavano, quindi, i requisiti tipizzanti la fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. anche in relazione all'assenza di qualsiasi indicazione relativamente alla sussistenza del concorso nel reato ex art. 110 c.p., elemento indiziario che di certo non sì poteva desumere dal semplice fatto che era stata presente, nella casa della propria sorella \P A\, agli incontri con la OL. Sul punto, la motivazione del tribunale, secondo il quale la mera presenza di più soggetti avrebbe aumentato la forza intimidatoria delle minacce, era svincolata da qualsiasi argomentazione di ordine logico oltre che giuridico non avendo il tribunale individuato quale fosse stato, in ipotesi, il contributo causale fornito dalla ricorrente il cui comportamento, al più, avrebbe potuto essere qualificato come quello di un connivente e, pertanto, non penalmente rilevante.
2. Violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: sostiene la ricorrente che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante sol perché fra essa ricorrente ed il GN\ vi era un legame di parentela ma non aveva individuato alcuna condotta tipizzante il metodo così detto mafioso ne' da un punto di vista oggettivo ne' in relazione all'elemento psicologico che, nel caso di specie, mancava del tutto sia perché la ricorrente era persona incensurata e lontana da logiche criminali sia perché non aveva profferito alcuna parola durante gli incontri in questione. par.
2.2. NO ST, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. Illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza: la ricorrente dopo avere rilevato che il tribunale aveva omesso di specificare le ragioni per le quali le motivazioni addotte dal g.i.p. dovevano ritenersi condivisibili, sostiene che, nei suoi confronti, mancherebbero gli estremi dei gravi indizi relativamente al reato contestatole. Innanzitutto, il Tribunale, aveva travisato il contenuto della denuncia della OL come desumibile dalla semplice comparazione tra quanto trascritto dal tribunale e quanto riportato in denuncia, atteso che: a) GN UR, figlio del pentito GN OM, non aveva affatto minacciato di uccidersi, quanto piuttosto di recarsi nella piazza del paese esponendosi così al pericolo di essere ucciso a causa della scelta del padre di collaborare con i Magistrati;
b) non corrispondeva al vero l'ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto che, nell'incontro del 17 settembre (al quale peraltro la ricorrente non aveva partecipato avendo partecipato solo a quello del 22/9/2007), era stato offerto del denaro per indurre il GN\ a ritrattare: in realtà, il denaro era stato offerto alla OL per le sue prestazioni professionali;
c) infine le parole pronunciate dalla ricorrente (nel punto in cui riferiva all'avv.to OL che era a conoscenza della sua trasferta a Napoli) vengono illogicamente ritenute come minacce al difensore, senza però chiarire in cosa fosse consistita la condotta intimidatoria. In realtà, ove il Tribunale avesse valutato nel suo complesso l'intero contenuto della conversazione, si sarebbe reso conto che la medesima era ispirata dalla sola speranza di convincere il legale ad aiutarli e sostenerli in un momento di scoramento dovuto alle scelte del GN\. Infatti, dal racconto della parte offesa emergeva con assoluta evidenza la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie tipica del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Il Tribunale, poi, non aveva chiarito le ragioni per le quali un familiare non avrebbe dovuto temere per la propria incolumità (come risultava da una telefonata intercettata ignorata dal Tribunale), a seguito della scelta collaborativa del GN\, tenuto conto del notorio atteggiamento dei gruppi malavitosi che non esitano a compiere vendette trasversali quando vengono coinvolti nelle chiamate dei pentiti. In altri termini, il Tribunale aveva assunto che gli indagati avessero tenuto un comportamento violento, minaccioso o comunque proteso ad offerte di denaro, senza però specificare (neanche per relationem) in cosa sarebbe consistita la violenza o la minaccia e travisando le parole della \\\ nella parte in cui si era offerta di vendere la casa. Il Tribunale, infine, aveva recepito come veritiero ed attendibile il racconto fatto dalla OL senza valutarlo alla luce di due circostanze rispetto alle quali era stata reticente e cioè che: a) la OL aveva avuto una relazione con il figlio di \P A\; b) che il quotidiano "Corriere di Caserta", nel dare la notizia del pentimento del GN\ aveva ipotizzato che tale decisione fosse dovuta da una relazione affettiva con il suo legale e cioè con la OL.
2. Violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: rileva la ricorrente che il Tribunale fa discendere l'utilizzo del "metodo mafioso" dal semplice rapporto di parentela quasi che la familiarità con soggetti appartenenti al mondo malavitoso implichi sempre e comunque un coinvolgimento nelle faccende criminali di tutti i componenti del nucleo, a prescindere dall'effettivo accertamento delle condotte ad ognuno ascrivibili.
3. Illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari:
sostiene la ricorrente che la motivazione addotta dal Tribunale sul punto, era illogica e carente sotto diversi profili: a) perché richiamare la parentela con personaggi facenti parte di un gruppo criminale, per giustificare la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, significava attribuire ad una condizione soggettiva del tutto casuale una connotazione di oggettiva gravità che, invece andava prima dimostrata;
b) perché ritenere la permanenza e l'attualità delle esigenze cautelari sulla base della sola gravità dei fatti, significava avere omesso di tenere nella debita considerazione la circostanza che i fatti in questione risalivano a tre anni prima senza che poi fossero seguiti altri fatti, incontri o contestazioni.
DIRITTO
par.
3. Illogicità e difetto di motivazione (motivi sub 1 di entrambi i ricorsi): la censura è fondata.
L'art. 377 bis c.p. prevede un ben preciso elemento materiale consistente nella minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità finalizzata a indurre colui che deve rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non renderle o renderle mendaci. Ovviamente, il suddetto elemento materiale non muta ove la minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità vengano eseguite per il tramite di una terza persona: in tal caso, infatti, costei diventa mera lattice, nei confronti del soggetto passivo (rectius: colui che deve rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria), del comportamento delittuoso dell'agente, costituendo ulteriore problema di fatto verificare se il terzo sia concorrente nel reato o, a sua volta, soggetto passivo di altri reati (art. 610 - 611 c.p.). Quindi, nella fattispecie, poiché è stato contestato l'art. 56 - 377 bis c.p., l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che le ricorrenti - soggetti attivi - avevano tentato di indurre la OL (terza persona) a far da tramite per riferire al GN OM (soggetto passivo) minacce, violenze o promesse di denaro o altre utilità finalizzate a indurlo a non rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a o renderle mendaci o ritrattare quelle già rese. Sennonché, esaminando l'ordinanza impugnata, ciò che balza in evidenza è l'attenzione che il Tribunale ha speso nell'indicare le pressioni che furono effettuate nei confronti dell'avv.to OL per convincerla ad indurre il GN\ alla ritrattazione. Non è chiaro, però, di quali concrete minacce, violenze o promesse di denaro o altre utilità, la OL dovesse farsi lattice - per conto delle indagate - nei confronti del GN\.
Il tribunale tenta di argomentare sul punto, facendo leva sulle dichiarazioni rese dalla OL, ma, in tutte quelle valorizzate (pag. 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19), le minacce o intimidazioni, in realtà vennero rivolte alla OL perché costei era riluttante a riferire al GN\ le richieste dei familiari: infatti, il Tribunale, non evidenzia alcun dato fattuale dal quale si possa desumere che le intimidazioni erano rivolte al GN\ - per il tramite della OL - perché ritrattasse o smettesse di collaborare.
Il tribunale, poi, quando passa ad esaminare le singole posizioni delle due indagate (pag. 18), si produce in una sorta di acrobazia dialettica e giuridica per dimostrare la sussistenza di indizi di colpevolezza, confondendo e sovrapponendo, però, le pressioni effettuate sulla OL, perché convincesse il GN\ a ritrattare (comportamento questo che avrebbe, in ipotesi comportato l'integrazione di un autonomo e diverso reato nei confronti della OL), con quelle che avrebbero dovuto essere effettuate - tramite la OL - sul GN\. Neppure chiaro è l'episodio riferito a pag. 9 dell'ordinanza impugnata dove si legge: "tale sollecitazione (n.d.r.: nei confronti della OL perché intervenisse sul GN\), avanzata in modo particolare proprio dal figlio del GN OM, \UR, che aveva specificato che in caso contrario il 25 settembre si sarebbe ucciso nella piazza principale del paese, era stata accompagnata da una specifica richiesta da parte dei soggetti presenti di conoscere il contenuto dei verbali illustrativi resi dal collaboratore". Infatti, ancora una volta, sembra di capire che il GN UR rivolse la minaccia di uccidersi alla OL ("in caso contrario") ove non avesse cercato di convincere suo padre a ritrattare. Ma, quand' anche la minaccia fosse stata rivolta al padre, il Tribunale avrebbe dovuto porsi una serie di problemi e cioè: - se quella minaccia rivolta a sè stesso, potesse essere considerata anche una minaccia nei confronti del padre, tanto più che lo stesso Tribunale, a pag. 15, sembra propendere non per un comportamento diretto a coartare la volontà del padre, ma solo come un comportamento dettato dalla paura che la scelta collaborativa con la giustizia "avrebbe comportato nella loro (ndr: di GN UR e della sorella LA) vita";
- in caso affermativo, per quale motivo, a rispondere della suddetta minaccia furono chiamate a rispondere le ricorrenti e non chi l'aveva profferita e per quale motivo le minacce effettuate dai figli del GN\ fossero giustificabili al contrario di quelle (eventualmente) profferite dalle ricorrenti che si trovavano anch'esse esposte al rischio di rappresaglie da parte dei clan camorristici chiamati in causa dalle rivelazioni del GN\. Pertanto ed in conclusione, atteso che l'ordinanza presenta incongruenze, lacune ed illogicità nell'iter motivazionale, la medesima va annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale per un nuovo esame.
Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.
P.Q.M.
ANNULLA
L'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010