Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 38280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38280 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA LO
ES NA
AN IS AN RI
LU LORENZETTI
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
BR GI
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38280/2025 Roma, li, 25/11/2025
Sent. n. sez. 979/2025 CC - 04/11/2025 R.G.N. 21488/2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze
altra parte:
BA OS nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda presentata da OS BA in relazione alla custodia cautelare subita dallo stesso nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di omicidio volontario in danno di MA QU, delitto dal quale l'istante è stato definitivamente assolto.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili.
Firmato Da: LA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131-Firmato Da: ES NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb366331890 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698
I) Deduce che la Corte d'appello ha reso una motivazione carente e generica, senza valutare la condotta del BA in relazione alla sua pacifica partecipazione alla 'ndrangheta e alle sue condotte extraprocessuali, tanto che il medesimo è stato destinatario nell'ottobre 2024 di misure patrimoniali di prevenzione antimafia. In ogni caso, non è spiegato per quale ragione l'appartenenza del medesimo all'organizzazione che deliberò l'omicidio, sia pure in posizione non di vertice, non sia stata concausa della custodia cautelare. II) In subordine, deduce vizio di motivazione nella quantificazione dell'indennizzo, in quanto basata su elementi contraddittori e immotivati quali "le conseguenze alla salute" patite dal BA, e senza considerare elementi che avrebbero giustificato la riduzione dell'indennizzo, quali le precedenti condanne e l'appartenenza all'organizzazione mafiosa.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
4. La difesa del BA ha depositato memoria scritta con cui chiede la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: LA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
6455eb01ee150131-Firmato Da: ES NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb36e331890
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698
1. Il primo motivo è infondato.
2. Il ricorrente ha articolato censure generiche, senza dare specifico conto delle ragioni per le quali il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata sarebbe insoddisfacente in ordine alla mancata individuazione di condotte ostative dell'interessato, caratterizzate da dolo o colpa grave e sinergiche alla misura custodiale subita. Al contrario, la Corte della riparazione ha adeguatamente argomentato in proposito, distinguendo i due periodi di custodia cautelare sofferti dal BA e precisando che nel primo si versa in una ipotesi di c.d. ingiustizia formale (riconoscendo che nella specie opera il principio di inefficienza causale di cui alla sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663 -01) e nel secondo di c.d. ingiustizia sostanziale. L'ordinanza impugnata, consapevole del fatto che l'indagine del giudice della riparazione si svolge su un piano differente rispetto a quello del giudice della cognizione, ha motivatamente escluso la sussistenza di condotte oggettive dell'istante aventi effetto sinergico rispetto ai periodi custodiali subiti, avuto riguardo alla sostanziale smentita dei dati fattuali originariamente attribuiti al
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BA, quale soggetto avente il ruolo di mandante/istigatore dell'omicidio di MA QU. A fronte di tale congrua e logica motivazione, il Ministero ricorrente si è limitato ad opporre fatti generici e privi di stretto collegamento con il delitto presupposto, o comunque allo stato non dimostrati, quali la circostanza che il BA sarebbe stato destinatario nell'ottobre 2024 di misure patrimoniali di prevenzione antimafia, ovvero la condanna in primo grado (non ancora definitiva) nei confronti del medesimo per associazione mafiosa, quale capo del locale di Plati, dando per scontata l'appartenenza del BA all'organizzazione criminosa che deliberò l'omicidio in relazione al quale l'istante è stato mandato assolto.
3. Il secondo motivo è, invece, fondato.
4. Con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo, colgono nel segno le censure del ricorrente circa la carenza e l'illogicità della motivazione relativa al preteso danno all'immagine. Non è infatti specificato quale incidenza tale pregiudizio avrebbe avuto nei confronti di un soggetto già coinvolto in procedimenti penali e di prevenzione per ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa. Parimenti, risultano contraddittorie e meramente assertive le argomentazioni con cui l'ordinanza impugnata ha disposto un aumento dell'indennizzo in relazione alle conseguenze sulla salute subite dal BA durante la detenzione. Ciò, benché le richiamate consulenze mediche d'ufficio avessero attestato la compatibilità del suo stato con il regime carcerario, sicché non è dato comprendere in quale misura le pregresse patologie da cui era affetto avrebbero aggravato le fisiologiche sofferenze connesse alla detenzione. L'ordinanza fa riferimento ad una "particolare assistenza sanitaria" di cui l'interessato avrebbe usufruito durante il periodo detentivo, senza tuttavia chiarirne natura, portata o incidenza quali- quantitativa, elementi indispensabili per giustificare il riconosciuto incremento dell'indennizzo.
5. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo ed il rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Il ricorso va rigettato nel resto.
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Firmato Da: LA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6455eb01ee150131- Firmato Da: ES NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb36e331890 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Alessandro Ranaldi
La Presidente Gabriella Cappello
Firmato Da: LA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: ES NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb36e331890 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698