Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 30
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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In applicazione del principio secondo cui riguardo al provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento straordinario di integrazione salariale, avente carattere discrezionale e implicante l'apprezzamento del superiore interesse pubblico, la posizione del privato è di interesse legittimo ed è tutelabile soltanto in via indiretta davanti al giudice amministrativo, mentre, una volta emanato tale provvedimento e sorto sulla sua base il conseguente rapporto, la posizione del datore di lavoro (relativamente all'erogazione del trattamento e al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori dipendenti) è di diritto soggettivo, deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione ordinaria quando la pretesa del datore di lavoro alla concreta erogazione delle provvidenze economiche già riconosciutegli in sede di provvedimento amministrativo è contrastata dalla pubblica amministrazione (non già sulla base di provvedimenti amministrativi di ritiro, in via di autotutela o comunque di nuova valutazione dell'interesse pubblico, del provvedimento attributivo del beneficio, ma) mediante atti che, in qualsiasi modo definiti (revoca, decadenza, risoluzione, diniego dell'autorizzazione per il periodo successivo), sono conseguenti all'asserita violazione della normativa che regola il rapporto. (Nella specie, posteriore all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - secondo la S.C. non innovativa per quanto riguarda i riportati principi -, il CIPI aveva approvato il programma annuale di risanamento presentato dall'impresa, ma il trattamento di integrazione salariale era stato riconosciuto dal Ministro del lavoro per il solo primo semestre a norma dell'art. 2, comma terzo, legge n. 223/199, mentre per il successivo semestre il trattamento era stato riconosciuto solo in parte, essendosi eccepito il mancato rispetto da parte del datore di lavoro, in sede di richiesta di "proroga", del termine di cui all'art. 7 legge n. 164/1975, richiamato dal comma quarto del citato art. 2; la S.C., annullando l'impugnata sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del g.o. riguardo alla domanda dell'impresa di corresponsione del trattamento per l'intero periodo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 30
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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