Sentenza 16 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14705 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 14 7 05 /0 2 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9596/00 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron. 34231 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 27/06/02 Consigliere -Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AMATO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PELOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato avversO la sentenza n. 1627/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 30/04/99 - R.G.N. 41809/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3070 udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno -1- D'ANGELO; in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Marcello MATERA che ha concluso Generale Dott. inammissibilità ed in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Torre Annunziata, FR LV esponeva di aver inutilmente chiesto in via amministrativa il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile determinante il diritto ai sussidi economici di legge, per cui era stato costretto ad agire in via giudizioria. Il pretore, con sentenza del 22 aprile 1994, accoglieva la domanda. Proponeva appello il ministero, che eccepiva la inammissibilità della domanda per insussistenza del requisito socio economico, ed anche con riferimento al requisito reddituale allo stato di incollocazione. Il tribunale di Napoli, ritenuto il requisito reddituale, quanto a quello della incollocazione, accertava che l'iscrizione nelle liste di collocamento esisteva per determinati periodi, specificatamente individuati, per cui limitava ai medesimi la concessione del beneficio. Avverso la sentenza FR LV ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato ministero non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e degli artt. 13 e 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, censurando la sentenza del tribunale che, come si è visto, ha limitato il godimento del beneficio assistenziale ai soli periodi d'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario e speciale, sostenendo che per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento sorge solo dopo la comunicazione del verbale di visita della commissione sanitaria, oppure dopo la pubblicazione della sentenza che riconosca un grado di invalidità sufficiente per l'iscrizione 1 nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, essendo per il resto sufficiente il mero stato di disoccupazione. Il ricorso è infondato. Con sentenza n. 4555 del 2000, questa Corte ha stabilito che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, l'integrazione del requisito dello stato di incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poiché in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando la documentazione apprestata dall'interessato, come è confermato dal tenore dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie istituite con la stessa legge, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex artt. 12, 13, 23 e 24. Pertanto il requisito della incollocazione al lavoro può essere valutato a prescindere dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite di età di 55 anni ( poi eliminato dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, nell'ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato dei lavoratori più deboli ). Peraltro lo stato di incollocazione può intervenire anche in corso di causa, ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre 2 dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata la fattispecie. Alla luce di tale principio, al quale la sentenza del tribunale si è adeguata, il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 27 giugno 2002 Il Cons. est. Il presidente Quasie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 116 OTT 2807 RONDELIERE Me N , A G N O P E S A M T I I D G A E A G , D O E O T E L R T T T I S N R I A I E L G S D L E E E R O D 3