Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
Nel delitto di calunnia lo Stato assume la posizione di soggetto passivo primario ma non esclusivo, giacché l'offesa colpisce anche l'onore dell'incolpato, bene proprio del privato, tutelato dalla stessa norma. E poiché nel caso del delitto in questione vi è immedesimazione nella stessa persona delle due posizioni di "danneggiato" e di "offeso dal reato", consegue che il calunniato denunciante ha diritto di ottenere, quale persona offesa, la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.m. al G.i.p., se ne abbia fatto richiesta.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: la persona falsamente accusata può opporsi alla richiesta di archiviazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, il soggetto falsamente incolpato è legittimato a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, attesa la natura plurioffensiva del reato (Cassazione penale , sez. VI , 25/07/2017 , n. 49740). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1. C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 16.9.2014; ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Lamenta il ricorrente di non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 11.11.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " IO BR " N.3507
3. " CI RI " REGISTRO GENERALE
4. " UG FO " N.25155/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL AR, persona offesa, n. il 17.7.1939
avverso il decreto di ordinanza 9.4.1992, del GIP del Tribunale per i Minorenni di Bologna, emesso nei confronti di VE NZ n. il 4.3.1970,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Francesco Romano Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del dott. Favalli, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
F A T T O e D I R I T T O
Con decreto 9.4.1992 il GIP del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna, con sede in Bologna, disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 810/92 GIP nei confronti di VE NZ, indagato per l'ipotesi di reato di calunnia in danno di LL AR.
Avverso detto decreto il LL ha proposto ricorso per cassazione.
Premesso di essere stato prosciolto dall'accusa infamante "di aver abusato di un ragazzo psicolabile" e di aver conseguentemente, proposto denuncia per calunnia con "l'espressa e precisa richiesta di essere informato qualora fosse stata avanzata richiesta di archiviazione", deduce che il procedimento per calunnia è stato archiviato senza che egli (persona offesa) abbia mai ricevuto l'avviso di cui al 2^ co. dell'art. 408 c.p.p. e, pertanto, senza che sia stato "messo in grado di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione adducendo i relativi elementi di prova". Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Premesso che, relativamente al reato ipotizzabile (art. 368 c.p.), il ricorrente assume la figura di persona offesa, come questa
Corte ha anche di recente ritenuto (Sez. VI, sent. 15.5.1998, imp. Sparano P.F. + 1), giova soffermarsi su alcuni passaggi del ragionamento.
Nella motivazione di detta decisione, elaborata in rapporto alla tipicità delle singole norme incriminatrici, la pluralità di configurazioni che può assumere la posizione dello Stato, la calunnia è stata inclusa nella categoria di reati, in cui lo Stato assume la posizione "di soggetto passivo primario ma non esclusivo", in quanto " l'offesa colpisce nel medesimo momento, in via per così dire additiva, anche beni propri dei privati tutelati dalla stessa o da altre norme: così come avviene nell'un caso (lesione all'autorità) nei noti esempi degli attentati e delle offese al Capo dello Stato e delle offese ai pubblici ufficiali ..., nel secondo caso (lesione della funzione) nei reati come la concussione (art. 317 c.p.), il peculato a danno di privati (art. 314 c.p.) ... e, appunto,
la calunnia (art. 368 c.p.), in cui l'interesse privato è leso in occasione dell'offesa sofferta dallo Stato".
Nella stessa parte motiva si aggiunge che l'opinione che nega ai privati la qualità di persona offesa è fuorviata da un duplice errore, uno consistente "nell'omessa considerazione che all'offesa alla funzione amministrativa o giudiziaria si accompagna la lesione di beni individuali non meno tutelati in via diretta ed immediata", come nella fattispecie in esame l'"offesa anche all'onore dell'incolpato nella calunnia";
l'altro, consistente nel non vedere (a prescindere da specifiche figure criminose) che è prevalente nel sistema positivo penale l'immedesimazione nella stessa persona delle due posizioni di "danneggiato" e di "offeso dal reato".
Deve, quindi, rilevarsi che è stato violato, col provvedimento impugnato, il disposto del co. 2 dell'art. 408 c.p.p. per inosservanza del principio del contraddittorio.
Conseguentemente il suddetto decreto deve essere annullato senza rinvio ed essere disposto, la restituzione degli atti al P.M. presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia - Romagna, in Bologna, per l'ulteriore corso di giustizia.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'impugnato decreto e dispone la restituzione degli atti al P.M. presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia - Romagna, in Bologna, per l'ulteriore corso di giustizia. Così deciso in Roma, il novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998