Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In virtù del dettato dell'art. 438, terzo comma, cod. proc. pen., l'imputato può chiedere la definizione del processo con rito abbreviato anche per iscritto, con firma autenticata ai sensi dell'art. 583, terzo comma, cod. proc. pen., senza che sia necessaria la sua presenza all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2015, n. 30871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30871 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2522
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 9827/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UE IO, n. a Gallipoli il 22/09/1983;
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Gallipoli, in data 26/06/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udite le conclusioni dell'Avv. SUEZ L., che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. UE IO ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Gallipoli, di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., per avere, quale legale rappresentante della Azzurra S.r.l., esercente attività di bar - chiosco, arbitrariamente occupato un'area demaniale marittima in località Li Foggi ubicata di fronte al bar - chiosco suddetto installando 18 ombrelloni con basi e 20 lettini occupando un'area di spiaggia pari a circa 153 mq.
2. Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 438 c.p.p. n. 3 e art. 122 c.p.p., essendo stato il processo illegittimamente incardinato nelle forme del rito abbreviato sulla base di richiesta scritta dell'imputato ("che non sarebbe mai stata presentata al Giudice nel caso in cui lo stesso imputato fosse personalmente comparso all'udienza") non essendo l'imputato comparso in quanto impedito ed essendo il difensore stato sprovvisto di procura speciale.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1161 c.n. e la manifesta illogicità della motivazione. Contesta anzitutto che sia emersa prova della natura demaniale dell'area, area che invece era privata, avendo il giudice fatto affidamento sulle mere supposizioni in tal senso dei militari della capitaneria di porto di Gallipoli.
In secondo luogo lamenta che la condotta per la quale la condanna è intervenuta, ovvero l'avere permesso incautamente che altri occupassero l'area, è condotta diversa da quella contestata di avere personalmente occupato la stessa con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p.. Deduce inoltre come, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna continuità di condotta nel tempo essendosi trattato di un solo episodio durato per pochi minuti;
nessuna lesione del diritto collettivo di godimento dell'area vi sarebbe dunque stata. Lamenta poi la contraddittoria e non idonea motivazione in ordine al punto della responsabilità della installazione degli ombrelloni e lettini, ricollegata dalla sentenza al noleggiante, ma in realtà avvenuta ad opera degli stessi noleggiatori, così come risultato dalle sommarie informazioni testimoniali in atti. L'imputato, a letto con la febbre già da qualche giorno, non era comunque a conoscenza del posizionamento degli ombrelloni e lettini e, non essendo presente quel giorno appunto perché impedito, non aveva potuto intervenire in alcun modo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo, con cui il ricorrente parrebbe assumere la illegittima ammissione al rito abbreviato per mancato conferimento di procura speciale al difensore, "sulla scorta di una mera richiesta scritta dell'imputato", è infondato. Risulta infatti dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della doglianza svolta, che, all'udienza del 26/06/2013, effettivamente contumace l'imputato, venne avanzata dal Difensore richiesta di ammissione al rito abbreviato sulla base di istanza dell'imputato da questi sottoscritta con firma autenticata dal Difensore. Ciò posto, questa Corte ha già affermato, con enunciazione pienamente condivisa da questo collegio, che, in virtù del dettato dell'art. 438 c.p.p., comma 3, l'imputato può chiedere la definizione del processo con rito abbreviato anche per iscritto, con firma autenticata ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 3, senza che sia necessaria la sua presenza all'udienza (Sez. 5^, n. 7012 del 31/05/1995, Cianfanelli, Rv. 201798; Sez. 6^, n. 145/92 del 30/10/1991, Pilato, Rv.190169). Ne consegue come l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato sia avvenuta, nella specie, in conformità alle regole processuali.
5. Il secondo motivo è inammissibile.
Deve anzitutto ritenersi generica la doglianza in ordine alla mancanza di motivazione circa la demanialità dell'area interessata dalla condotta illecita. È incontestato che gli ombrelloni e i lettini siano stati posti sulla spiaggia della località Li Foggi sulla quale nessuna concessione gravava a favore della società del ricorrente, unicamente titolare di attività di chiosco - bar ad essa prospiciente : di qui, dunque, in assenza di specifiche allegazioni in senso contrario da parte del ricorso (che si è limitato a richiamare il dato meramente fattuale, e comunque non decisivo, che la proprietà privata occuperebbe gran parte del tratto di costa in oggetto e che non sarebbe stata effettuata alcuna misurazione per tracciare la linea di confine della proprietà privata rispetto al demanio) la natura demaniale dell'area posto che, a norma dell'art. 28 c.n., lett. a), fanno parte del demanio marittimo il lido e la spiaggia. Quanto ai rilievi con cui si contesta formalmente la motivazione sulla cui base il Tribunale è giunto ad affermare la responsabilità del imputato, gli stessi tendono in realtà a sindacare la valutazione delle prove operata dal giudice pretendendone una rivisitazione nel merito tuttavia non consentita a questa Corte attesi i limiti posti per legge alla sua cognizione. La sentenza, muovendo dal pacifico presupposto che, da un lato, il tratto di demanio confinante con la zona di esclusiva disponibilità della "Azzurra" S.r.l. era stato occupato, per una superficie di circa 153 metri quadri, con numerosi ombrelloni e lettini e, dall'altro, la società "Azzurra" di cui l'imputato è legale rappresentante effettuava il noleggio proprio di quegli stessi ombrelloni e lettini collocati sul demanio, è giunta ad attribuire la condotta all'imputato e non, come protestato dalla difesa, ai singoli bagnanti noleggiatori, sulla base della inequivocabile sistemazione del materiale "secondo un'unica mano e secondo un preciso disegno geometrico" giacché allineati per file, posti alla stessa distanza l'uno dall'altro, ed in maniera del tutto ordinata. Ciò, oltre a rendere manifestamente infondata la doglianza di pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p., giacché, come appena rilevato, la sentenza, in realtà, ricostruisce la condotta in termini principalmente direttamente commissivi e non già di consenso a che altri collocasse il materiale noleggiato (circostanza, quest'ultima, in ogni caso evocata dallo stesso imputato a propria discolpa sì da rendere inapplicabile la disciplina processuale richiamata la cui ratio consiste nell'evitare che sia pregiudicata la possibilità di difesa dell'imputato : Sez. 1^, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015), giustifica anche, pienamente, l'affermazione di responsabilità nel merito se si considera quanto già enunciato da questa Corte e puntualmente richiamato dal Tribunale;
si è infatti già affermato integrare il reato di occupazione di demanio marittimo, la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della spiaggia libera stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività (Sez. 3^, n. 4855 del 11/01/2006, Pazzaglia, Rv. 233305). Ugualmente, del resto, si è affermato, sempre da questa Corte, che configura il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. la installazione di un consistente numero di ombrelloni su un tratto di spiaggia da parte di soggetto titolare dell'autorizzazione al noleggio di attrezzature da spiaggia, atteso che in tal caso si verte in ipotesi di travalicamento del titolo autorizzativo con impedimento per i terzi di collocare il proprio ombrellone in prossimità della battigia (Sez. 3^, n. 13116 del 11/02/2003, Bianchi, Rv. 224470). Anzi, proprio la tipologia della attività svolta dalla società richiamata dalla sentenza impugnata, ovvero "l'attività di noleggio e apposizione di strutture balneari", caratterizzata di per sè da evidente continuità, e la veste di amministratore unico della stessa, hanno motivatamente condotto a disattendere le notazioni critiche svolte dal ricorrente in ordine ad una attività limitata nel tempo e priva di caratteristiche illecite nonché alla inconsapevolezza dell'imputato circa la condotta di installazione svolta dalla propria società tenuto anche conto del carattere meramente colposo dell'illecito de quo. Nè il percorso motivazionale appare censurabile sul punto della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da alcuni singoli bagnanti noleggiatori posto che la sentenza ha correttamente motivato nel senso della incompatibilità tra la "geometrica" predisposizione degli ombrelloni e dei lettini, e le affermazioni di questi in ordine ad una collocazione da loro stessi operata, normalmente caratterizzata, nelle "spiagge libere", da una non ordinata scelta dei posti ove situare il materiale.
Sicché, in definitiva, la coerenza logica delle conclusioni adottate dal Tribunale rispetto ai dati incontestati emersi nel processo sottrae la motivazione della sentenza impugnata a censure di sorta.
6. Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015