Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
La restituzione all'esportazione, prevista dalla normativa comunitaria per il frumento non destinato alla semina, compete quando il frumento non ha le caratteristiche di germinazione necessarie per essere destinato alla semina, quand'anche questa sia l'utilizzazione concordata con l'acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10926 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME TE Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso l'avvocato GOFFREDO GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO SICARI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DOGANE DELLE IMPOSTE INDIRETTE - DIREZIONE COMPARTIMENTALE PER LE CONTABILITÀ CENTRALIZZATE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 176/99 del Pretore di PADOVA, depositata l'11/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gobbi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo nei punti B e C;
rigetto del punto A del primo motivo;
l'assorbimento nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane, con ordinanza ingiunzione notificata il 27 settembre 1996, contestava alla s.n.c. TI TE la violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 per avere dichiarato, all'atto dell'esportazione di frumento tenero destinato alla semina e, quindi, senza diritto alla restituzione del prelievo agricolo, che esportava invece frumento tenero non destinato alla semina, beneficiando così indebitamente del finanziamento FEOGA (Fondo europeo di orientamento e garanzia). Avverso detta ordinanza proponeva opposizione la s.n.c. TI TE, innanzi al Pretore di Padova, deducendo sia l'insufficienza della contestazione e della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, sia l'infondatezza nel merito della contestazione, poiché la ricorrente aveva il diritto di conservare la percepita restituzione F.E.O.G.A.. In particolare, l'opponente, oltre all'insufficienza della contestazione, deduceva che il frumento in questione, da essa venduto alla F.A.O. per l'esportazione in Iraq, non era contrassegnato con i cartellini che obbligatoriamente individuano, ai sensi della legge n. 1096/1971, il frumento destinato alla semina e che, pertanto, ai sensi del regolamento CE 1766/92, godeva del diritto alla restituzione del prelievo agricolo, indipendentemente da quella che successivamente sarebbe stata l'utilizzazione in Iraq e, quindi, indipendentemente dalla successiva destinazione alla semina o alla alimentazione umana o animale.
Il Pretore di Padova, con sentenza dell'11 maggio 1999, rigettava l'opposizione, osservando, per quanto qui ancora interessa, che:
1) la contestazione dell'illecito era avvenuta in termini esatti e circostanziati, tanto che il legale rappresentante della s.n.c. TI TE, evidenziando la circostanza, come risultava dal verbale di accertamento, che il frumento esportato in Iraq fosse destinato alla semina, aveva dimostrato di avere chiaramente ed univocamente compreso la portata dell'addebito;
2) la motivazione dell'ordinanza ingiunzione e del verbale di contestazione, cui la prima faceva riferimento, doveva ritenersi adeguata considerato il riferimento alla documentazione esaminata (fatture, polizze di carico, ordini F.A.O.);
3) nel merito, il fatto che il frumento esportato fosse privo dei cartellini che, ai sensi della legge n. 1096/1971, devono contrassegnare il frumento destinato alla semina era privo di rilievo, considerato che la legge citata non prende in considerazione l'esportazione di frumento verso paesi extracomunitari, ma solo la circolazione e la destinazione alla semina del frumento nel mercato comunitario;
4) la destinazione della semente alla semina ovvero ad altra utilizzazione dipende dalla volontà delle parti e non dalla presenza o meno del contrassegno previsto per la semente destinata alla semina, salve, in caso di mancanza, le conseguenze sul piano civile e pubblicistico;
5) la normativa comunitaria, da un lato (reg. 3945/92; 2724/93/;
2770/93; 2001/93), prevede categoria per categoria l'importo delle restituzioni e, d'altro canto (reg. 3665/87), impone all'esportatore l'onere di dichiarare, all'atto dell'esportazione definitiva, il prodotto che esporta secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni ed alle autorità competenti di accertare la destinazione effettiva del prodotto;
6) nella specie la s.n.c. TI TE aveva venduto alla F.A.O. "grano duro da destinare alla semina" e, a fronte di tale destinazione convenzionale, era irrilevante la circostanza che a tal fine si era approvvigionata acquistando "dall'ammasso" grano che non possedeva le qualità necessarie per circolare, all'interno della CO Europea, con una destinazione a semina.
Avverso questa sentenza la s.n.c. TI TE propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle dogane non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in tre distinti profili, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto. In primo luogo lamenta la violazione dell'art. 14, 1° e 2° co., l. 689/1981, in quanto il Pretore di Padova non aveva rilevato la mancanza, tanto nel verbale di contestazione quanto nell'ordinanza ingiunzione, di qualsiasi riferimento alla normativa nazionale e comunitaria in tema di esportazione di cereali;
ne' tale mancanza poteva essere ovviata con le indicazioni successivamente rese dalla amministrazione in sede del giudizio di opposizione. In secondo luogo, la ricorrente lamenta che il Pretore, affermando che la disciplina comunitaria impone alle autorità competenti di accertare l'effettiva destinazione dei prodotti, aveva fatto confusione tra destinazione, nel senso di luogo di arrivo delle merci, e destinazione, nel senso di utilizzazione delle stesse, con la conseguenza che aveva ritenuto applicabile alla concreta utilizzazione delle merci la disciplina prevista per l'accertamento del luogo di effettiva destinazione delle stesse.
In terzo luogo, la ricorrente lamenta la violazione della legge n. 1096 del 1971 e del d.p.r. n. 1065 del 1973, poiché il grano acquistato dalla s.n.c. TI TE e da essa rivenduto alla F.A.O. era soggetto nella circolazione interna al mercato comunitario, prima della esportazione, alla disciplina che impone l'identificazione con apposito contrassegno delle sementi destinate alla semina, con la conseguenza che tale grano, acquistato all'ammasso e privo della certificazione richiesta per la semina, al momento dell'esportazione doveva considerarsi ad ogni effetto come destinato alla macina, indipendentemente dalla successiva utilizzazione.
Il primo profilo del motivo è infondato. Il fatto illecito contestato alla ricorrente è stato individuato, come ritenuto dal Pretore con motivazione congrua, e comunque non censurata, sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze comunque influenti sulla pronuncia. La contestazione, pertanto, anche se priva di specifici riferimenti alla normativa nazionale e comunitaria in tema di esportazione di cereali non ha leso il diritto di difesa della s.n.c. TI TE, che, del resto, sin dal primo momento, ed anche nella fase di accertamento, si è difesa proprio sulla questione centrale della correlazione tra il diritto ai contributi comunitari e la destinazione del frumento. Il secondo ed il terzo profilo del motivo possono essere esaminati congiuntamente, considerato che con essi viene posta la questione, sostanzialmente unitaria, se il diritto alla restituzione del prelievo agricolo per le esportazioni di frumento destinato alla macina era collegato, nella disciplina dettata dai regolamenti comunitari vigenti all'epoca dei fatti, alla destinazione concordata dalle parti ovvero alla destinazione conseguente alla natura ed alla qualità della merce.
Le censure sono fondate. Si deve anzitutto premettere che nella specie non è necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato, poiché la risposta alla questione sottoposta a questa Corte, come subito si vedrà, si impone con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo (v., da ultimo, sulla non obbligatorietà in questo caso del rinvio pregiudiziale, Cass. 18 febbraio 2000, n. 1804). La distinzione tra frumento destinato alla semina e frumento non destinato alla semina è dettata dall'art. 1 del reg. CE 1766/92 che assegna al primo il codice 1001 90 91 ed al secondo il codice 1001 90 99. Ai due diversi codici, in altri regolamenti vigenti all'epoca del fatto ( 2724/93; 2770/93; 2801/93), è collegata la concessione o meno di una restituzione all'esportazione, come risulta dalle allegate tabelle. Ciò premesso, emerge con assoluta chiarezza che la ratio delle restituzioni alle esportazioni del prelievo agricolo è collegata alla finalità di raggiungere "un migliore equilibrio dei mercati ed una maggiore competitività dell'agricoltura comunitaria" (2° considerando del reg. CE 1766/92) ed alla considerazione che "l'attuazione di un mercato unico dei cereali per la CO implica ... l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della CO;
... che ... anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della CO;
che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione di prodotti provenienti dai Paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti Paese, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della À" (10° considerando del reg. CE 1766/92). Da tale premessa, quindi, risulta evidente l'inconferenza di qualsiasi riferimento alla pattuizione tra le parti in ordine alla utilizzazione delle merci ed il rilievo esclusivo, in relazione ai concetti di mercato e di fluttuazione del prezzo, del tipo merceologico. La tesi contraria condurrebbe, oltretutto, alla irragionevole conclusione che la pattuizione intervenuta tra le parti sulla utilizzazione del prodotto potrebbe far nascere il diritto alla restituzione in relazione ad un prodotto, rispetto al quale la CO Europea non abbia ritenuto necessaria una azione regolatrice dei rapporti tra mercato comune e mercato mondiale.
Pertanto, la distinzione tra frumento destinato alla semina e frumento non destinato alla semina è una distinzione tra prodotti, che, pur appartenendo evidentemente allo stesso genere, sono idonei ad avere prezzi e mercati diversi in considerazione di qualità essenziali, quale quella della capacità di germinazione. Tale rilievo della natura intrinseca del prodotto, indipendentemente dalla utilizzazione pattuita dalle parti, è confermato dal regolamento comunitario n. 3665/87, sulle modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, ove si legge che "il tasso della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto" (4° considerando). "Nello stesso senso depone chiaramente il regolamento comunitario 386/90, che disciplina il controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi"; infatti, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, del detto regolamento "se la concordanza tra la merce e la sua designazione nella nomenclatura delle restituzioni non appare evidente al semplice esame visivo delle merci e se la classificazione o la qualità della merce esige una conoscenza esatta dei suoi componenti, le autorità doganali devono accertare la designazione dei prodotti mediante tutti i sensi o mediante misure fisiche che possono comprendere analisi in laboratori attrezzati a tal fine". Il rilievo oggettivo del prodotto è altresì confermato dalla normativa nazionale di disciplina della attività sementiera (l. 25 novembre 1971, n. 1096) con la quale è prevista la fissazione dei requisiti dei prodotti sementieri (grado di germinabilità), la loro identificazione mediante specifici contrassegni e l'illiceità della condotta di chi "vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce". Pertanto, anche alla stregua della disciplina nazionale il frumento destinato alla semina è un bene con qualità essenziali che lo differenziano da quello destinato alla macina, indipendentemente dalla possibilità che, di fatto, per uno stesso prodotto si scelga un uso o l'altro.
In senso contrario il Pretore, come lamentato dalla ricorrente, ha dato erroneamente rilievo alla normativa comunitaria nella parte in cui fa riferimento alla destinazione del prodotto ed alla necessità di accertare l'effettività della destinazione. Infatti, risulta con chiarezza che il termine destinazione è assunto in detta disciplina non nel senso di utilizzazione finale del prodotto, ma nel senso di luogo finale di arrivo della merce. Ciò emerge limpidamente dall'ottavo e dal nono considerando del citato regolamento CE 3665/87 ove si legge che "se il tasso della restituzione è
differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel Paese terzo o in uno dei Paesi terzi per il quale è prevista la restituzione;
che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti;
... che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piede di parità con le altre esportazioni, è d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della CO, gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione". Infine, negli allegati ai citati regolamenti 2724/93, 2770/93 e 2801/93 la misura delle restituzioni viene appunto determinata in misura differenziata a secondo del luogo di destinazione finale delle merci Nell'ambito della questione in esame non può assumere rilievo la circostanza, ritenuta dal Pretore, che la ricorrente abbia potuto lucrare un ingente guadagno acquistando frumento di bassa qualità destinato alla macina, rivendendolo come frumento di elevata qualità destinato alla semina. Considerata, infatti, la ratio delle restituzioni all'esportazione e la loro funzione rispetto ai corsi ed ai prezzi del mercato, diviene irrilevante per la soluzione della questione ogni elemento connesso alla destinazione convenzionale del prodotto. Peraltro, ma la questione è estranea al thema decidendum, è il caso di notare che l'art. 13 del reg. CE n. 3665/1987 esclude il diritto alla "restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile", aprendo così un ambito, diverso da quello dei criteri di identificazione dei prodotti, nel quale, sempre ai fini delle restituzioni, potrebbe assumere rilievo l'assenza nel prodotto esportato di caratteristiche concordate con l'acquirente. In conseguenza dell'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, resta assorbito il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione per l'omessa considerazione del fatto che erroneamente, come era emerso nell'istruttoria, la merce esportata era stata indicata come certificata.
In relazione al motivo accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Padova che si uniformerà al principio secondo cui la restituzione all'esportazione, prevista dalla normativa comunitaria per il frumento non destinato alla semina, compete quando il frumento non ha le caratteristiche di germinazione necessarie per essere destinato alla semina, quand'anche questa sia la utilizzazione concordata con l'acquirente.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo per quanto di ragione;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2001.